CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17969/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte di appello di CagliariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi alla memoria in atti, ha concluso per ilrigetto del ricorso;udito, per il ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motividi ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari haconfermato la pronuncia di condanna di primo grado dell’imputato per il delitto dibancarotta fraudolenta distrattiva in danno della società [OSCURATO:SOCIETA]. perché,nella veste di amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA]., aveva incassatosomme della fallita per complessivi euro 302.000,00 senza una validagiustificazione.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandosi, con il propriodifensore di fiducia, a tre motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro ilimiti strettamente necessari per la decisione.2.1. Con il primo, denuncia violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. per viziodi motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato e, in particolare, allasussistenza dell’elemento soggettivo.A fondamento delle censure deduce, innanzi tutto, che le due societàfacevano parte di un medesimo gruppo e che, quando sono state effettuate leoperazioni contestate, la fallita non si trovava in uno stato di dissesto.Le operazioni, inoltre, erano vantaggiose, poiché si erano concretatenell’acquisto di terreni edificabili, che avrebbero consentito di costruire immobiliin zone turistiche. E, del resto, l’impossibilità di attuare tale programmaimprenditoriale e, di qui, il mancato perfezionamento dell’acquisto dei terreni,era dipeso da circostanze imprevedibili, quali la modifica del piano urbanisticoregionale e la mancata adozione dei piani urbanistici da parte dei Comuni.Né, aggiunge, si potrebbe attribuire ad esso ricorrente, quale extraneus, unaresponsabilità per la rinuncia alle azioni di recupero dei crediti della fallita, nellungo lasso temporale trascorso dalle operazioni alla dichiarazione di fallimento,poiché era divenuto amministratore della società dalla data del 14 ottobre 2025,quando era stata già depositata l’istanza di fallimento.2.2. Con il secondo motivo assume inosservanza delle norme processuali dicui all’art. 177 cod. proc. pen. rispetto alle disposizioni previste dagli artt. 429 e521 del medesimo codice, per assenza di correlazione tra la sentenza dicondanna e il capo di imputazione, atteso che la condanna è dipesa dallacompensazione con i crediti di un’altra società e non da somme incassate daparte di questa, come invece indicato nel capo di imputazione.2.3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione rispetto all’art. 62-biscod. pen. con riferimento all’omessa concessione delle circostanze attenuantigeneriche, giustificata per l’esistenza di un solo precedente a suo carico per undelitto di bancarotta semplice.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo non è fondato.Le decisioni di merito, che costituiscono una c.d. doppia conforme, e dunquesi integrano l’una con l’altra formando un unico complessivo corpo argomentativo(tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), hanno infatti congruamente indicato leragioni sottese all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato,ponendo in rilievo, congruamente, che l’operazione si è svolta tra parti correlate,quando il [OSCURATO:PERSONA] era socio di maggioranza, anche attraverso un’altra società, dellaCaluma, e dominus del gruppo di fatto appartenente alla sua famiglia. In quelperiodo, peraltro, la fallita si trovava già in una situazione di grave difficoltàeconomica.Né, del resto, la cruciale argomentazione sottesa alla pronuncia della Corteterritoriale sulla circostanza che non sono state compiute azioni di recupero èerronea perché il ricorrente è divenuto amministratore della fallita solo sei mesiprima della dichiarazione di fallimento. A differenza di quanto sembra doversievincere dalle censure prospettate, invero, la presentazione dell’istanza difallimento non impediva all’amministratore di richiedere, in via stragiudiziale, e,in caso di tentativo infruttuoso, di recuperare in via giudiziale il credito vantatonei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di evitare la stessa declaratoria difallimento o, almeno, di attenuarne le conseguenze pregiudizievoli per i creditori.Quanto alle doglianze, peraltro formulate solo genericamente già nell’atto diappello, correlate all’assenza del dolo da parte del [OSCURATO:PERSONA], almeno per il periodoanteriore alla nomina come amministratore della fallita, per la sua veste diextraneus, va ricordato che il dolo del concorrente nel reato propriodell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto aquella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina undepauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo,invece, richiesta la specifica conoscenza dell'intervenuta dichiarazione difallimento (ex plurimis, Sez. 5, n. 26501 del 31/03/2021, Abate, Rv. 281555).Al riguardo, come congruamente osservato dalle sentenze di merito, lapeculiare posizione dell’imputato, come socio di maggioranza della fallita e capodel gruppo familiare del quale faceva parte anche al [OSCURATO:SOCIETA]. della qualeall’epoca era amministratore, sono elementi concreti idonei a evidenziare laconsapevolezza sia dell’apporto alla condotta dell’intraneus, sia delle gravidifficoltà economiche della fallita quando è stata effettuata l’operazione.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.Nel caso in esame, come ha evidenziato la Corte di appello (pag. 14), afronte dell’analogo motivo di gravame dell’imputato – che deduce che non visarebbero stati passaggi di denaro bensì mere compensazioni tra soci - lascrittura privata del 3 febbraio 2011, consegnata al curatore dallo stesso [OSCURATO:PERSONA],fa riferimento a una corresponsione effettiva, anche se avvenuta prima dellasottoscrizione della medesima, della somma di euro 220.000,00 alla societàSE.CA. Inoltre, la restante parte della somma di euro 82.000,00 è stataeffettivamente versata, in due rate, dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla SE.CA.Le condotte per le quali è intervenuta la condanna corrispondono, pertanto,al capo di imputazione, dovendosi peraltro rammentare che sulla questione leSezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che, in tema dicorrelazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento delfatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, dellafattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge,in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cuiscaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, con la conseguenza chel'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esauritanel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione esentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è deltutto insussistente quando l'imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto atrovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggettodell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).3. Il terzo motivo è inammissibile per genericità (Sez. U, n. 8825 del27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822), poiché non si confronta con l’adeguatamotivazione della decisione censurata, nella quale è rimarcato che l’imputato hasubito una condanna per un delitto di bancarotta fraudolenta relativo ad un altrofallimento, ciò che denota l’assoluta spregiudicatezza della sua azioneimprenditoriale, incompatibile con la concessione delle circostanze attenuantigeneriche.4. Il ricorso deve dunque essere nel complesso rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]