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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 19591/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: ESPOSITO Noemi, n. a Napoli il 9/5/1999, terza interessata alla restituzione, avverso la ordinanza del 4/10/2021 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice della opposizione al decreto di rigetto della istanza di restituzione di cose sequestrate; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 4 ottobre 2021, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, decidendo ai sensi del comma 5 dell'art. 263, cod. proc. pen., sulla opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della istanza di restituzione della somma di denaro in sequestro (probatorio), rigettava l'opposizione proposta nell'interesse della odierna ricorrente, terza interessata alla restituzione delle somme sequestrate nel domicilio del genitore, motivando in ordine al difetto della prova -necessariamente rigorosa- circa il legittimo possesso, in capo alla terza opponente, della somma di denaro contante in sequestro; dal che deriva il difetto di legittimazione a chiederne la restituzione.

Tale preliminare rilievo priva di efficacia le giuste doglianze proposte in tema di: a) perdita di efficacia del provvedimento di sequestro, non essendo intervenuta tempestiva convalida del provvedimento urgente eseguito dalla polizia giudiziaria (d'iniziativa), attesa la genericità del decreto emesso dal pubblico ministero; b) deficit motivazionale in ordine alle non evidenziate esigenze probatorie (esposizione della necessità di astringere la res al procedimento per esigenze dimostrative del fatto contestato), che neppure possono ritenersi rappresentate nel testo della formula utilizzata con il generico decreto di perquisizione portato ad esecuzione.

2. Avverso tale ordinanza proponeva motivata istanza di riesame il procuratore speciale della Esposito.

Tale impugnazione era correttamente qualificata dal tribunale come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 127, comma 7, cod. proc. pen., e così trasmessa a questa Corte.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce inosservanza della legge processuale prevista a pena di decadenza, atteso che il GIP, decidendo sulla proposta opposizione, pur avendo censurato la correttezza di un procedimento che ha visto privare un soggetto della disponibilità di una somma di denaro contante per effetto di un provvedimento urgente adottato dalla polizia giudiziaria non convalidato nei termini di legge dal pubblico ministero (art. 355, comma 2, cod. proc. pen.), non ha adottato il provvedimento consequenziale di restituzione della somma in sequestro.

Peraltro, il GIP aveva anche rilevato la illegittimità del vincolo reale, disposto per necessità probatorie in alcun modo esplicitate, né a monte, né a valle del disposto sequestro.

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce difetto di logica motivazione nel ritenere indimostrata la titolarità della somma in sequestro in capo alla opponente, che aveva allegato una relazione di convivenza nel nucleo familiare parentale e la legittima disponibilità della somma contante, che costituiva incasso dell'attività di ristorazione gestita in proprio nella stessa città.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, né si confronta con la diffusa motivazione spesa dal g.i.p. in tema di ravvisato difetto di legittimazione del soggetto terzo alla restituzione di quanto in sequestro.

1.1. Il g.i.p. ha correttamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse titolo alcuno alla richiesta di restituzione della somma contante in sequestro.

La stessa è stata infatti controllata dalla p.g. in altro differente domicilio, ove peraltro anagraficamente risulta risiedere ed ove convive con altro soggetto.

Né risulta in atti (argomenta ancora il g.i.p.) che la istante fosse presente presso l'abitazione paterna all'atto del sequestro.

La somma in sequestro non può pertanto esser posta in alcuna relazione con l'attività di ristorazione svolta dalla Noemi.

Con tale argomento dirimente la difesa non si confronta, limitandosi a reiterare le doglianze già proposte al p.m. ed al g.i.p. in sede di opposizione, che non colgono il fulcro dell'argomento che sostiene il rigetto: la convivenza nel nucleo familiare parentale non solo non è dimostrata, ma è anzi avversata da circostanze di fatto non confutate.

La restituzione delle cose sequestrate va infatti operata solo in favore di colui che vanti su di esse una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova positiva del suo "ius possídendi" (Sez. 2, n. 3788, del 11/9/2019, Rv. 278236)

1.2. Il difetto di legittimazione alla restituzione delle somme in sequestro rende recessivo l'argomento speso con il primo motivo; in quanto la somma di denaro contante, ancorché astretta al processo senza titolo legittimo (in quanto è mancata la convalida a valle del provvedimento urgente della polizia giudiziaria) non può comunque essere restituita al terzo non legittimato, dovendo il pubblico ministero, che non reputi opportuno emettere decreto di sequestro ex novo ovvero immutare il titolo del sequestro chiedendo al g.i.p. il sequestro preventivo della medesima res, provvedere alla restituzione di ufficio, ai sensi del comma 2 dell'art. 355 cod. proc. pen., in favore del soggetto cui le cose furono sequestrate (Sez. 2, n. 42517 del 15/10/2021, Rv. 282208).

2. Alla divisata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché in considerazione della colpa ravvisata nella proposizione di una impugnazione inammissibile, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: ESPOSITO Noemi, n. a Napoli il 9/5/1999, terza interessata alla restituzione, avverso la ordinanza del 4/10/2021 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice della opposizione al decreto di rigetto della istanza di restituzione di cose sequestrate; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 4 ottobre 2021, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, decidendo ai sensi del comma 5 dell'art. 263, cod. proc. pen., sulla opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della istanza di restituzione della somma di denaro in sequestro (probatorio), rigettava l'opposizione proposta nell'interesse della odierna ricorrente, terza interessata alla restituzione delle somme sequestrate nel domicilio del genitore, motivando in ordine al difetto della prova -necessariamente rigorosa- circa il legittimo possesso, in capo alla terza opponente, della somma di denaro contante in sequestro; dal che deriva il difetto di legittimazione a chiederne la restituzione. Tale preliminare rilievo priva di efficacia le giuste doglianze proposte in tema di: a) perdita di efficacia del provvedimento di sequestro, non essendo intervenuta tempestiva convalida del provvedimento urgente eseguito dalla polizia giudiziaria (d'iniziativa), attesa la genericità del decreto emesso dal pubblico ministero; b) deficit motivazionale in ordine alle non evidenziate esigenze probatorie (esposizione della necessità di astringere la res al procedimento per esigenze dimostrative del fatto contestato), che neppure possono ritenersi rappresentate nel testo della formula utilizzata con il generico decreto di perquisizione portato ad esecuzione. 2. Avverso tale ordinanza proponeva motivata istanza di riesame il procuratore speciale della Esposito. Tale impugnazione era correttamente qualificata dal tribunale come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 127, comma 7, cod. proc. pen., e così trasmessa a questa Corte. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce inosservanza della legge processuale prevista a pena di decadenza, atteso che il GIP, decidendo sulla proposta opposizione, pur avendo censurato la correttezza di un procedimento che ha visto privare un soggetto della disponibilità di una somma di denaro contante per effetto di un provvedimento urgente adottato dalla polizia giudiziaria non convalidato nei termini di legge dal pubblico ministero (art. 355, comma 2, cod. proc. pen.), non ha adottato il provvedimento consequenziale di restituzione della somma in sequestro. Peraltro, il GIP aveva anche rilevato la illegittimità del vincolo reale, disposto per necessità probatorie in alcun modo esplicitate, né a monte, né a valle del disposto sequestro. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce difetto di logica motivazione nel ritenere indimostrata la titolarità della somma in sequestro in capo alla opponente, che aveva allegato una relazione di convivenza nel nucleo familiare parentale e la legittima disponibilità della somma contante, che costituiva incasso dell'attività di ristorazione gestita in proprio nella stessa città.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, né si confronta con la diffusa motivazione spesa dal g.i.p. in tema di ravvisato difetto di legittimazione del soggetto terzo alla restituzione di quanto in sequestro. 1.1. Il g.i.p. ha correttamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse titolo alcuno alla richiesta di restituzione della somma contante in sequestro. La stessa è stata infatti controllata dalla p.g. in altro differente domicilio, ove peraltro anagraficamente risulta risiedere ed ove convive con altro soggetto. Né risulta in atti (argomenta ancora il g.i.p.) che la istante fosse presente presso l'abitazione paterna all'atto del sequestro. La somma in sequestro non può pertanto esser posta in alcuna relazione con l'attività di ristorazione svolta dalla Noemi. Con tale argomento dirimente la difesa non si confronta, limitandosi a reiterare le doglianze già proposte al p.m. ed al g.i.p. in sede di opposizione, che non colgono il fulcro dell'argomento che sostiene il rigetto: la convivenza nel nucleo familiare parentale non solo non è dimostrata, ma è anzi avversata da circostanze di fatto non confutate. La restituzione delle cose sequestrate va infatti operata solo in favore di colui che vanti su di esse una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova positiva del suo "ius possídendi" (Sez. 2, n. 3788, del 11/9/2019, Rv. 278236) 1.2. Il difetto di legittimazione alla restituzione delle somme in sequestro rende recessivo l'argomento speso con il primo motivo; in quanto la somma di denaro contante, ancorché astretta al processo senza titolo legittimo (in quanto è mancata la convalida a valle del provvedimento urgente della polizia giudiziaria) non può comunque essere restituita al terzo non legittimato, dovendo il pubblico ministero, che non reputi opportuno emettere decreto di sequestro ex novo ovvero immutare il titolo del sequestro chiedendo al g.i.p. il sequestro preventivo della medesima res, provvedere alla restituzione di ufficio, ai sensi del comma 2 dell'art. 355 cod. proc. pen., in favore del soggetto cui le cose furono sequestrate (Sez. 2, n. 42517 del 15/10/2021, Rv. 282208). 2. Alla divisata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché in considerazione della colpa ravvisata nella proposizione di una impugnazione inammissibile, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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