CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 1983
Cassazione n. 47336/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/09/1983 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 2/03/2021, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di CROTONE in data 11/12/2017 aveva condannato KABCH Abderrahim a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di detenzione per la vendita di prodotti contraffatti e di ricettazione di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen., accertati a STRONGOLI il 21 maggio 2012, riconosciute le attenuanti generiche e i benefici della sospensione della pena e della non menzione della condanna, nel senso che dichiarava il reato di cui all'art. 474 cod. pen. estinto per prescrizione, e rideterminava la pena con riferimento alla sola ricettazione. KABCH Abderrahim propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo, terzo e quinto il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, sostenendo che i capi e gli oggetti trovati in suo possesso erano così grossolanamente contraffatti da non far sorgere dubbi sulla loro non autenticità, mentre il mezzo nel quale essi erano stati rinvenuti apparteneva al fratello dell'imputato; come secondo, la generica censura di assenza di reato presupposto quanto alla ricettazione; come quarto e ottavo, la mancata applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen.; come sesto, la omessa applicazione della prescrizione anche per la ricettazione, versandosi nell'ipotesi lieve; come settimo, la mancata applicazione della prescrizione per la contraffazione. Il ricorso é inammissibile perché i motivi proposti, reiterati nel medesimo ricorso in modo generico, sono tutti manifestamente infondati. Quanto a quelli che contestano l'affermazione della responsabilità, la CORTE territoriale l'ha spigata in modo congruo e logico, in quanto tale non censurabile in questa sede di legittimità, ricordando che il ricorrente era stato sorpreso dalla p.g. alla guida del veicolo al cui interno la merce contraffatta, consistente in numerosi oggetti, era stata occultata al di sotto di merce priva di marchi alterati, e il tutto era con evidenza destinato alla vendita ambulante: quindi KABCH ne aveva la disponibilità; ha altresì illustrato le ragioni per le quali la grossolana alterazione del marchio non elide il delitto contestato. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha ritenuto l'intervenuta prescrizione per la contraffazione, sì che la riproposizione sul punto del motivo di ricorso è spiegabile soltanto con l'avvenuta totale reiterazione in questa sede dei motivi di appello da parte del ricorrente. La prescrizione è stata invece correttamente esclusa quanto alla ricettazione perché il condiviso orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 2 sentenza n. 14767 del 21/03/2017 dep. 24/03/2017 Rv. 269492 imputato Aquaro) è nel senso che "l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo". La CORTE ha infine negato l'applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen. ricordando che gli oggetti contraffatti rinvenuti nella disponibilità del ricorrente erano numerosi (116) e fra essi vi erano orologi, portafogli e cinture, sì che il fatto non può qualificarsi di minima entità: con tale motivazione il ricorrente, pur nella inutile moltiplicazione dei motivi proposti, ha omesso di confrontarsi. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente r Alfredo M ntovano L no Imperiali L [OSCURATO:PERSONA]