CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30781/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e deposita conclusioni e nota spese; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 13 maggio 2022 la Corte di assise di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa il 25 maggio 2021 dalla Corte di assise di Agrigento, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quindici anni e sei mesi di reclusione, escluse le aggravanti contestate per il delitto di cui al capo 1), e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, per la violazione degli artt. 575 cod.pen. e 2, 4 e 7 legge n. 895/1967, per avere il 2 luglio 2018 cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], raggiungendolo al torace con un colpo di arma da fuoco, e per avere illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, al fine di commettere tale reato, una pistola cal. 38 con matricola A65413. 1.1.La Corte di assise di appello ha ricostruito il fatto e le prove raccolte richiamando ampie parti della sentenza di primo grado. Il teste Trupia, giunto sul posto mentre il Contrino e l'imputato litigavano ed apparivano entrambi feriti, aveva disarmato sia il Contrino, che stava brandendo contro il Galiano un'accetta, sia quest'ultimo, che aveva in mano un revolver e stava cercando di ricaricarne il tamburo. [OSCURATO:PERSONA], dopo avere inutilmente reclamato la restituzione dell'arma, se ne era andato, mentre il Contrino era rimasto sul posto, ferito così gravemente da decedere pochi minuti dopo. I Carabinieri, subito allertati, avevano individuato il Galiano attraverso la descrizione fornita dal Trupia. Egli, interrogato, aveva ammesso di avere cagionato la morte del Contrino, ma aveva affermato di avere agito per difendersi dall'aggressione che per primo questi aveva compiuto in suo danno. Secondo la sua versione, egli era uscito per recarsi in auto ad Agrigento, imboccando però una strada risultata chiusa, e, nel tornare verso casa, si era casualmente incontrato con il Contrino, con cui era in lite da tempo e che negli ultimi tre anni lo aveva più volte minacciato e aggredito, anche se tali fatti non erano stati mai denunciati. Questi gli aveva fatto cenno di fermarsi ed egli aveva obbedito, pensando che l'altro volesse rappacificarsi con lui, e invece il Contrino lo aveva subito colpito alla testa con l'accetta, mentre si accingeva a scendere dall'auto; egli era riuscito a prendere la pistola che teneva nel cruscotto del veicolo e aveva sparato forse due colpi contro il suo aggressore, che però aveva continuato a colpirlo. Egli aveva, poi, lasciato cadere l'arma a terra ed aveva afferrato il manico dell'accetta per disarmare l'avversario, facendolo indietreggiare, e poi era andato via, senza che sul posto arrivasse alcuna persona.Aveva con sé la pistola già caricata con i proiettili, dono di uno zio, perché due giorni prima aveva deciso di denunciarne il possesso, ma poi l'aveva dimenticata nell'auto. 1.2. La Corte di assise aveva ritenuto non credibile questa versione difensiva per le sue intrinseche incongruenze, per il contrasto con le testimonianze indicate e con quelle dei familiari del deceduto in merito ai dissidi tra i due, e per le risultanze medico-legali e balistiche, secondo cui il colpo che aveva ucciso il Contrino era stato sparato da una distanza superiore ai cinquanta centimetri, verosimilmente uno o due metri, e dall'alto verso il basso. Aveva ritenuto, inoltre, che l'imputato avesse usato anche un'altra pistola, non rinvenuta, con cui aveva sparato un colpo che aveva raggiunto il Contrino di striscio alla fronte, ove era presente una piccola abrasione, e che solo dopo tale colpo la vittima si fosse diretta verso di lui con l'accetta. Infine, aveva ritenuto accertato il dolo omicidiario intenzionale, perché il Galiano si era volontariamente recato, armato, in un luogo ove il Contrino era solito transitare; dopo essere stato disarmato dal Trupia aveva insistentemente cercato di riprendere l'arma, evidentemente per continuare a colpire la sua vittima e realizzare il proprio scopo; aveva usato un'arma da sparo e colpito il Contrino in una zona vitale; aveva sparato più colpi; infine, nelle frasi intercettate in carcere, aveva mostrato disprezzo per la vita della vittima e si era dimostrato consapevole di poter godere di una tendenziale impunità, data la propria età avanzata. La tesi della legittima difesa era stata esclusa per le modalità dello sparo, come ricostruite dalla consulenza balistica, per la condotta antecedente ad esso, essendosi il Galiano recato, armato, in un luogo in cui sapeva di poter incontrare la vittima, e per l'esistenza di un commodus discessus in quanto, mentre il Contrino brandiva l'accetta, l'imputato avrebbe potuto allontanarsi con l'auto, a suo dire rimasta col motore acceso. Aveva altresì respinto la tesi dell'eccesso colposo di legittima difesa e l'ipotesi della legittima difesa putativa. 1.3. Anche la Corte di assise di appello ha respinto queste tesi difensive, riproposte con l'atto di appello. Pur concordando con la difesa che non c'era prova del possesso di una seconda pistola da parte del Galiano e che egli avrebbe potuto avere sparato entrambi i colpi con la medesima arma, quella rinvenuta, nonché concordando sulla mancanza di prova di una premeditazione, potendo l'incontro con il Contrino essersi verificato per mera casualità, ha ritenuto che nessun elemento sorreggesse l'affermazione dell'imputato circa l'avere agito per legittima difesa. L'ipotesi di una aggressione da parte del Contrino non era sorretta dalle lievi ferite riscontrate sull'imputato, che potevano essere ricondotte alla colluttazione in corso tra i due all'arrivo del teste Trupia, e successiva all'esplosione del colpo da parte del Galiano. Le affermazioni del Galiano circa la negativa personalità del Contrino rendevano non plausibile la sua condotta, apparendo incredibile che, incontrando una persona così pericolosa e con cui era in lite, egli si fosse fermato e avesse atteso, senza uscire dall'auto, che l'altro si avvicinasse e lo aggredisse con un'accetta che aveva in mano. I rilievi tecnici e balistici, poi, escludevano che l'imputato avesse sparato il colpo di pistola dall'interno dell'auto, come il Galiano ha sostenuto nell'interrogatorio reso il 2 luglio 2018. Quindi, anche ammettendo che sia stato il Contrino ad invitare il Galiano a fermarsi mentre transitava con l'auto, è evidente che il Galiano aveva scelto di fermarsi e di affrontare l'avversario, forte del possesso della pistola. Lo stesso Galiano aveva detto di avere subito continue minacce e provocazioni da parte del Contrino, e le frasi intercettate durante la sua carcerazione confermavano indirettamente che egli aveva approfittato di quella opportunità per liberarsi definitivamente dell'avversario. Anche le tesi della legittima difesa putativa e dell'eccesso colposo di legittima difesa erano state respinte per i motivi già illustrati, ed era stata respinta la richiesta di concedere l'attenuante della provocazione, perché l'unico elemento a sostegno di una ipotetica provocazione consisteva nelle parole del Galiano, risultate però inattendibili quanto alla complessiva ricostruzione della vicenda. La Corte di assise di appello ha invece escluso le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, non essendosi accertata l'origine della reciproca conflittualità tra i due, e ha confermato la concessione delle attenuanti generiche, calcolando però la riduzione non nella massima estensione, per non avere l'imputato ammesso compiutamente la propria responsabilità e per non avere egli mostrato una sincera resipiscenza, essendo anzi emerso, dalle intercettazioni in carcere, un atteggiamento arrogante. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei propri difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], premettendo che non sussiste una ipotesi di "doppia conforme", avendo la Corte di assise di appello reso una motivazione solo formalmente diversa ma di fatto emessa "per relationem", e articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo censura l'inosservanza della legge penale e la carenza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen., in ordine al mancato proscioglimento per legittima difesa.La sentenza è frutto di una ricostruzione personale ed illogica, che rinnova il giudizio presuntivo già espresso dai giudici di primo grado, nel punto in cui travisa la valutazione della prova in merito al riscontro del reato commesso. La motivazione è contraddittoria, ad avviso del ricorrente, laddove riconosce fondato l'assunto difensivo circa l'essere stato anche il colpo che attinse il Contrino alla fronte sparato con la medesima pistola e valuta credibili le sue affermazioni in merito alla casualità dell'incontro con il suo avversario, attribuendo così plausibilità logica alla sua versione, ma esclude la sussistenza della legittima difesa, sostenendo che manca di riscontri, le cui prove vengono travisate. Il teste Trupia vide esso ricorrente gravemente ferito e il Contrino che brandiva un'accetta contro di lui, tanto che si precipitò a disarmarlo, evidentemente ritenendo che la sua condotta fosse in quel momento quella più pericolosa. E', quindi, una forzatura asserire che le sue ferite sarebbero riconducibili ad una colluttazione tra i due e che egli avrebbe riportato ferite più gravi se fosse stato aggredito in modo improvviso, mentre si trovava ancora dentro la propria vettura. La sentenza omette poi di valutare la diversa personalità dei due soggetti, che impone di escludere che egli possa avere sparato all'avversario se non per difendersi da un'aggressione, e omette di valorizzare il fatto che il Contrino, ferito, abbia chiesto di telefonare al figlio. L'affermazione che egli, se invitato dal Contrino a fermarsi, non avrebbe dovuto farlo stante la lite tra loro, non è rilevante, avendo il teste Schembri riferito di avere visto i due insieme, circa due anni prima, ed inoltre dovrebbe valere anche al contrario, per cui anche il Contrino non avrebbe dovuto fermarsi se egli lo avesse invitato a farlo. I dati tecnici e balistici, poi, sono compatibili, secondo il ricorrente, con il suo racconto di avere sparato mentre si trovava ancora dentro l'auto, essendo impedito ad uscirvi dalla presenza del Contrino che teneva aperta la portiera: se egli stava uscendo dal veicolo si trovava ormai per lo più all'esterno, e ciò spiega la scarsa presenza all'interno di esso di particelle caratteristiche dello sparo. La distanza di esplosione del colpo è compatibile con tale racconto, avendo il teste mar. Romeo precisato trattarsi di meno di un metro. La direzione del colpo dall'alto verso il basso è ugualmente compatibile, dipendendo «dalla situazione topografica particolare della colluttazione». La Corte ha anche omesso di valutare che la presenza di sangue sul manico e sulla lama dell'accetta, sulla maglietta del teste Trupia e sui suoi abiti conferma la precedente aggressione, e, pur valutando che le frasi del Galiano intercettate in carcere confermavano la sua versione, ha omesso di ritenerlo attendibile in merito all'affermazione di avere agito per legittima difesa.0()L Sussistono, quindi, elementi di prova che supportano la sua versione, in particolare quanto all'avere egli agito per legittima difesa, ed è illogica la motivazione della Corte, che l'ha disattesa, essendo questa l'unica che ricostruisce i fatti logicamente e ragionevolmente. E' illogica e carente di motivazione anche l'esclusione della configurabilità di una legittima difesa putativa. Per i motivi già esposti, egli ha supposto la situazione di pericolo sulla base di un errore scusabile nell'apprezzamento dei fatti, stante una situazione obiettiva che faceva sorgere in lui la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di una offesa ingiusta. La sentenza ha omesso di valutare tutti gli elementi probatori sotto questo profilo, e di indicare da quali ha tratto il suo convincimento, contrario al riconoscimento della scriminante. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, primo comma, lett. b) ed e) , cod.proc.pen., in ordine al mancato riconoscimento dell'eccesso colposo di legittima difesa, ai sensi dell'art. 55 cod. pen. La sentenza non ha dato una risposta completa a tale prospettazione difensiva, respingendola con una motivazione lacunosa e fuorviante rispetto alla prova, basandosi sulla inesistenza dell'aggressione da lui riferita, così erroneamente ritenuta, e sull'ipotizzata, ma non provata, sua volontà di fermarsi, nonché travisando la prova costituita dalla testimonianza del Trupia. Le prove dimostrano, infatti, che egli ha sparato al fine di sottrarsi ai ripetuti tentativi della vittima di colpirlo con un'accetta: il teste Trupia vide il Contrino brandire l'ascia contro di lui con l'evidente intento di ucciderlo, avendolo già colpito alla testa e quindi in una zona vitale, ed egli lo colpì, quindi, con l'unico oggetto che aveva in mano, appunto una pistola. La sproporzione tra l'offesa e la difesa è dovuta a colpa, cioè ad errore per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza. La sentenza, invece, ravvisa nella condotta aggressiva del Contrino, in modo apodittico e presuntivo, una reazione alla ferita mortale già da lui infertagli, con ciò travisando tutte le prove. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso censura la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) , cod.proc.pen., in ordine alla mancata concessione dell'attenuante della provocazione. E' provato che, prima di reagire, egli ha subito un'aggressione fisica da parte del Contrino, che lo ha fermato per poi colpirlo con un'ascia al fine di ucciderlo: la sentenza ha rilevato questi elementi, in particolare riconoscendo che egli era stato in precedenza più volte provocato e aggredito dal Contrino, ma li ha valutati idonei solo ad escludere le aggravanti contestate. Le vicende passate avevano cagionato in lui un accumulo di tensioni giunto al culmine di fronte all'aggressione portata con un'ascia. La Corte, anche sotto questo profilo, ha travisato la prova costituita dalla testimonianza del Trupia, che ha descritto un'aggressione del Contrino contro l'imputato, già ferito, tanto che ritenne necessario disarmare il primo, prima di rivolgersi verso di lui. Sono quindi provati la sussistenza di un fatto ingiusto, cioè l'aggressione da parte del Contrino, e il nesso di causalità tra questo e la reazione da parte dell'aggredito. La sentenza è inoltre contraddittoria laddove esclude la premeditazione ritenendo credibile la versione resa da lui circa la casualità dell'incontro, ma non riconosce la sussistenza della provocazione da lui descritta, ed è illogica laddove afferma che egli non avrebbe dovuto accettare l'invito del Contrino a fermarsi, senza considerare che anche se fosse stato lui a fermare il Contrino quest'ultimo non avrebbe dovuto farlo, e che il teste Schembri, dichiarando di avere visto i due, circa due anni prima, giungere insieme in auto, dimostrava che tra loro c'erano anche rapporti colloquiali. 2.4. Con il quarto motivo, infine, sostiene la carenza o manifesta illogicità della motivazione, al sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod.proc.pen., in ordine alla determinazione della pena. La motivazione è totalmente assente e illogica quanto alla determinazione della pena, nonostante si discosti dal minimo possibile, mentre avrebbe dovuto applicare la massima riduzione sul minimo edittale, tenendo conto dell'età dell'imputato, della sua incensuratezza, delle condizioni di vita familiari e sociali, del comportamento processuale, della episodicità del fatto. L'errata valutazione è conseguenza del travisamento della prova e della illogica ricostruzione della vicenda. La sentenza è altresì illogica nel negare la riduzione massima consentita dalle attenuanti generiche facendo riferimento al suo comportamento successivo al fatto, perché egli ha collaborato alla più rapida definizione del giudizio ed ha reso confessione; inoltre, non tiene conto di tutti gli aspetti positivi della sua personalità e del suo stile di vita. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perché chiede una rivalutazione degli elementi di prova - già valutati con "doppia conforme", reiterando le medesime argomentazioni difensive contraddette però dalla perizia balistica sulla localizzazione delle particelle di sparo, e dall'esistenza di un commodus discessus quanto all'invocata legittima difesa. E', inoltre, infondato il motivo sulla pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. La sentenza impugnata, invero, è ampiamente e correttamente motivata in ordine alla mancata concessione della scriminante della legittima difesa, e non presenta le contraddizioni lamentate dal ricorrente. In primo luogo deve ribadirsi che la sentenza costituisce una 'doppia conforme in quanto motivata non 'per relationem', ma valutando in modo autonomo i singoli motivi di appello e confermando, nei suoi elementi essenziali, la sentenza di primo grado. Secondo il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale.» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). La qualificazione della decisione come una 'doppia conforme' pone dei limiti alla deducibilità del vizio di travisamento della prova, in quanto, «in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio.» (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 27775). Peraltro, nel presente caso, i giudici di appello non hanno travisato alcuna prova, ed è al contrario il ricorrente che, per sostenere le proprie affermazioni difensive, riporta solo in modo parziale il contenuto di prove quali la testimonianza del Trupia e l'esito della perizia balistica. 2.2. Queste prove sono dirimenti nell'imporre di escludere la sussistenza della scriminante della legittima difesa, come affermato dai giudici di appello alle pagine da 31 a 36 della sentenza impugnata: l'aggressione portata dal Contrino a danno del Galiano, brandendo contro di lui un'accetta, è successiva allo sparo che, dopo pochissimi minuti, cagionò la morte del primo, e le ferite riportate dal Galiano sono lievi e compatibili con la colluttazione, successiva allo sparo, riferita dal teste Trupia, piuttosto che ad un colpo inferto sulla testa all'improvviso, come affermato dall'imputato; la perizia balistica ha accertato che il colpo di pistola è stato sparato all'esterno dell'auto e dall'alto verso il basso, elementi che, più della distanza, dimostrano senza alcun dubbio la falsità della versione difensiva e la non credibilità di una reazione determinata da legittima difesa. Il ricorso nega la rilevanza di tali prove omettendo di valutarne il contenuto in modo completo e logico, e non contrasta perciò adeguatamente la corretta ricostruzione del fatto, operata dai giudici di merito, e la conseguente affermazione della insussistenza di una situazione di pericolo che abbia costretto l'imputato a difendersi sparando contro il Contrino. Non sussiste, inoltre, alcuna contraddittorietà della motivazione per il fatto di accogliere alcuni assunti dell'imputato, in particolare ammettendo come possibile la casualità del suo incontro con il Contrino, ed escludendo perciò l'aggravante della premeditazione. I giudici di appello, infatti, ribadiscono più volte la inattendibilità della versione resa dal Galiano circa le modalità e la causa dello sparo, e motivano esplicitamente, e logicamente, che l'esclusione della premeditazione non costituisce un elemento a favore della tesi difensiva dell'avere agito per legittima difesa, in quanto, anche «volendo ammettere la possibilità che quanto accaduto non sia stato la conseguenza di un'azione deliberatamente programmata», il Galiano si è comunque fermato volontariamente e, forte del possesso di un'arma da sparo, ha affrontato l'avversario accettando lo scontro con lui e colpendolo mediante l'uso della pistola. 2.3. La motivazione è infine logica e completa anche in ordine alle ulteriori censure di questo primo motivo di appello, in quanto contiene un'adeguata confutazione delle argomentazioni difensive, finalizzate sempre al riconoscimento della scriminante, relative alla diversa personalità dei due soggetti, alla rilevanza della decisione del Galiano di fermarsi, alla presenza di sangue sul manico e sulla lama dell'accetta, all'avere il Trupia disarmato prima il Contrino e solo dopo il Galiano, alla richiesta del Contrino, ormai mortalmente ferito, di telefonare al proprio figlio. 2.4. La sentenza impugnata è sufficientemente motivata anche in ordine alla esclusione della scriminante della legittima difesa putativa. Questa viene esclusa sulla base dei medesimi elementi che hanno portato ad escludere la sussistenza di una situazione di pericolo anche solo supposta, e tale da far sorgere nel Galiano il legittimo sospetto di doversi difendere da un'aggressione ingiusta. Tale motivazione è logica e non contraddittoria, in quanto si basa sulla ritenuta inesistenza di un'aggressione inattesa e improvvisa da parte del Contrino, sulla ritenuta volontà del Galiano di affrontare l'avversario con una pistola dopo essere sceso dalla propria auto, e sulla testimonianza del Trupia in merito all'atteggiamento aggressivo riscontrato anche nell'imputato, testimonianza che, nel ricorso, viene volutamente riportata in modo solo parziale. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata è sufficientemente motivata in ordine alla insussistenza di un eccesso colposo di legittima difesa. I motivi che giustificano il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, anche nella forma putativa, impongono anche di escludere la configurabilità della particolare scriminante prevista dall'art. 55 cod. pen. Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, «l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati » (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, Rv. 279344), e «non può essere configurato l'eccesso colposo previsto dall'art. 55 cod. pen. in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante, di cui si eccedono colposamente i limiti» (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Rv. 256017). L'esclusione della sussistenza della scriminante della legittima difesa rende, quindi, adeguata e sufficiente la motivazione contenuta, sul punto, nella sentenza impugnata. 4. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione dell'attenuante della provocazione, è inammissibile per la sua manifesta infondatezza. Il ricorrente ripete le argomentazioni già adeguatamente valutate e respinte dai giudici di merito, circa l'asserita aggressione che il Galiano avrebbe subito prima di colpire il Contrino con la pistola. La sentenza impugnata, però, ha correttamente ritenuto insussistente tale aggressione, e non credibile la ricostruzione del fatto riferita dall'imputato, in quanto smentita, in particolare, dalla perizia balistica. L'affermazione che essa avrebbe travisato la prova costituita dalla testimonianza del Trupia è manifestamente infondata, essendo al contrario il ricorrente che la riporta in termini parziali, omettendo di ricordare che il teste ritenne necessario disarmare entrambi i contendenti, in quanto anche il Galiano appariva fortemente aggressivo, tentava di ricaricare la pistola con le munizioni che manifestamente teneva in mano e, una volta disarmato, insisteva per ottenere la restituzione dell'arma, con cui evidentemente intendeva sparare altri colpi. Non sussiste poi, come già valutato, l'asserita contraddittorietà della motivazione laddove ha escluso l'aggravante della premeditazione ritenendo possibile che, come sostenuto dal Galiano, l'incontro con la sua vittima sia stato casuale. Tale decisione non dimostra l'attendibilità dell'intera versione dei fatti resa dall'imputato, e la sentenza motiva esplicitamente che l'esclusione di detta aggravante non costituisce un elemento a favore della tesi difensiva, in quanto non contrasta con la ricostruzione della vicenda come di uno scontro quanto meno accettato dal Galiano, anche se forse non cercato, e da lui affrontato con la già iniziale volontà di utilizzare la pistola che aveva con sé. Quanto alle asserite provocazioni, che avrebbero cagionato nell'imputato un accumulo di tensioni, il ricorrente le prospetta come dimostrate, mentre i giudici di appello hanno motivato che le prove raccolte hanno al massimo dimostrato l'esistenza di una situazione di reciproca insofferenza, che «rende, di fatto, impossibile individuare con certezza il soggetto provocante e quello provocato», e che non è emersa la prova di un fatto scatenante, verificatosi in prossimità dell'evento delittuoso, che possa spiegare la condotta del Galiano come la reazione ad un fatto ingiusto. 5. Il quarto motivo di ricorso, infine, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. La sentenza impugnata risponde in modo logico e completo alle obiezioni relative alla determinazione della pena. L'irrogazione della pena-base nel minimo edittale previsto dall'art. 575 cod. pen. rende non necessaria una motivazione sul punto, per il noto principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, «nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464). La decisione di calcolare la diminuzione della pena per le attenuanti generiche, già riconosciute dai giudici di primo grado, non nella misura massima possibile, applicandole comunque «in modo da operare una consistente riduzione della pena base», è sufficientemente motivata, richiamando la non completa ammissione delle proprie responsabilità da parte dell'imputato e la mancanza di resipiscenza da lui manifestata. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere, nel suo complesso, rigettato. Al rigetto fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili, per la cui liquidazione è competente la Corte di assise di appello di Palermo ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, stante la loro ammissione al patrocinio a spese dello Stato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Contrin