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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21781/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 39748/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione circa il disconoscimento dello stato di necessità per motivi di salute, è generico nonché meramente reiterativo di analogo motivo d'appello, disatteso dalla Corte territoriale con argomentazioni immuni da censure (pag. 2 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente si duole del mancato rinvio dell'udienza chiesto dal difensore per contestuale impegno professionale, si limita a riprodurre, in maniera generica, il motivo d'appello già vagliato e rigettato con motivazione logica e coerente (pag. 1 della sentenza impugnata); Ritenuto che il terzo e il quarto motivo di ricorso, attinenti - rispettivamente - alla mancata assunzione dell'esame dell'imputata, dichiarata rinunciante, e all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risultano generici nonché meramente reiterativi di analoghi motivi d'appello (pagg. 1-3 della sentenza impugnata); Ritenuto che il quinto e ultimo motivo di ricorso, inerente alla mancata pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reato, è manifestamente infondato in quanto la stessa non risulta maturata, essendo stata ritenuta la recidiva specifica e infraquinquennale ex art. 99, comma 4, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 39748/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione circa il disconoscimento dello stato di necessità per motivi di salute, è generico nonché meramente reiterativo di analogo motivo d'appello, disatteso dalla Corte territoriale con argomentazioni immuni da censure (pag. 2 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente si duole del mancato rinvio dell'udienza chiesto dal difensore per contestuale impegno professionale, si limita a riprodurre, in maniera generica, il motivo d'appello già vagliato e rigettato con motivazione logica e coerente (pag. 1 della sentenza impugnata); Ritenuto che il terzo e il quarto motivo di ricorso, attinenti - rispettivamente - alla mancata assunzione dell'esame dell'imputata, dichiarata rinunciante, e all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risultano generici nonché meramente reiterativi di analoghi motivi d'appello (pagg. 1-3 della sentenza impugnata); Ritenuto che il quinto e ultimo motivo di ricorso, inerente alla mancata pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reato, è manifestamente infondato in quanto la stessa non risulta maturata, essendo stata ritenuta la recidiva specifica e infraquinquennale ex art. 99, comma 4, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21781/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris