CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 21158/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E Consigliere ORDINANZA sul ricorso 17956/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del Curatore, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 3705/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 04/06/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal cons. FRANCESCOTERRUSI. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria,contro la sentenza della corte d’appello di Roma depositata il 4-6-2014, limitatamente al capo che, pronunciando sulle spese processuali, l’ha condannata, in solido col marito [OSCURATO:PERSONA] e altri, a rifondere le dette spese, per i due gradi di giudizio, alla parte ivi denominata “Banca”: segnatamente identificata nell ’[OSCURATO:SOCIETA]., mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]. A tale statuizione la corte d’appello è pervenuta considerato “l’esito complessivo della controversia”, compreso l’ accoglimento dell’avversogravame sul governo delle spese di primo grado. La ricorrente ha dedottoquattro motivi: (i) violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., (ii) falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.; (iii) omesso esame di fatti decisivi; (iv) violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e 13 della l. n. 247 del 2012, nonché del d.m. 10-3-2014, n. 55.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso e memoria. Nessun altro intimato ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. -I primi tre motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente perché tesi a sostenere, nel complesso, che la condanna alle spese sarebbe stata pronunciata in contrasto con la disciplina contenuta nell’art. 91 cod. proc. civ., non essendo stata essa Filippi soccombente nei confronti della banca, e motivata in modo incomprensibile, nell’unico rimando all’esito complessivo della controversia. Invero la ricorrente sostiene di esser rimasta semmai vittoriosa nel merito della lite, essendo state disattese nei di lei confronti sia l’azione di simulazione, sia l’azione revocatoria concernenti i trasferimenti immobiliari menzionati in sentenza. II. -I motivi non hanno fondamento. Dalla sentenza si evince che la Filippi era stata evoc ata dalla creditrice [OSCURATO:SOCIETA] come parte di uno dei trasferimenti immobiliari asseritamente simulati o comunque revocabili intervenuti tra il 1990 e il 1993. In tale veste ella aveva proposto, assieme al coniuge e alla figlia [OSCURATO:PERSONA], una domanda riconvenzionale tesa a far accertare la nullità o l’inefficacia delle garanzie fideiussorie prestate in favore della banca, e aveva preteso il risarcimento dei danni cagionati dall’abusiva concessione di credito. L’esito complessivo della lite, al quale ha alluso la corte d’appello onde motivare la statuizione sulle spese, tiene conto per l’appunto del fatto che le domande riconvenzionali – riproposte con l’impugnazion e incidentale – erano state tutte respinte; mentre era stato accolto l’appello principale della banca teso a ottenere, dopo l’accertamento della somma a credito, anche e soprattutto la condanna dei fideiussori della debitrice [OSCURATO:PERSONA], nei limiti della garanzia prestata, al pagamento di una somma superiore a quella portata dalla sentenza di primo grado. III. - È errato obiettare che il mancato accoglimento della domanda di accertamento della nullità o inefficacia della garanzia fideiussoria sia stato determinato da assorbimento, come conseguenza della riconosciuta infondatezza delle domande di simulazione e di revoca degli atti dispositivi. Così non è per l’elementare ragione che altra è la questione dell’esistenza del rapporto obbligatorio, altra quella della rilevanza ed efficacia degli atti dispositivi eventualmente compiuti dal debitore. Ed è un fatto che le domande di accertamento della nullità delle fideiussioni, di accertamento negativo del debito e di risarcimento dei danni da abusiva concessione del credito, avanzate dalla ricorrente, siano risultate, alla fine della lite, tutte respinte. Da ciò la legittimità della condanna al pagamento delle spese dei due gradi di merito, tenuto conto del criterio di globalità che caratterizza, ex art. 91 cod. proc. civ., il governo delle spese processuali. IV. - Il quarto motivo contiene doglianze in parte assorbite e in parte inammissibili per difetto di autosufficienza. È assorbita la doglianza in ordine al profilo correlato alla contestazione della soccombenza. È inammissibile la doglianza relativa alla errata applicazione della tariffa prevista per le cause di valore indeterminato. Nel ricorso non risulta difatti specificato in qual senso la tariffa sarebbe stata disattesa. Dalla motivazione dell’impugnata sentenza si evince che le spese sono state liquidate secondo le tabelle del d.m. n. 140 del 2012, con indicazione dei valori di riferimento per ogni fase e delle maggiorazioni percentuali relative al giudizio d’appello. Dinanzi a questa Corte la determinazione del giudice di merito relativa alla liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali lo stesso sarebbe incorso in errore, sicché è generico il mero riferimento a prestazioni che sarebbero state riconosciute in violazione della tariffa senza la puntuale esposizione delle voci, in concreto liquidate, oggetto di contestazione (v. ex aliis Cass. n. 4990 - 20, Cass. n. 10409 - 16, Cass. n. 20904-05). V. – Di conseguenza il ricorso è rigettato e le spese processuali seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 6.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo