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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05224/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha rigettato la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare in relazione alla pena residua di un anno, cinque mesi e diciassette giorni di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in data 24 marzo 2023 e, con l'unico motivo, denuncia che il giudice specializzato avrebbe formulato un giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati errato siccome basato su dati travisati (ha omesso di verificare se il condannato offriva garanzie sulla astensione futura dal delinquere e se avrebbe potuto osservare le prescrizioni connesse all'applicazione dei benefici) e contraddittorio (poiché ammette l'istante alla misura della semilibertà); ribadito che - come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza - la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) e che nel caso dell'affidamento in prova, il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016- 01); rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza, a ragione del provvedimento assunto, ha formulato una valutazione articolata, certamente congrua e - contrariamente a quanto lamenta il ricorrente - non contraddittoria ed ha valorizzato la pendenza a carico del condannato di procedimenti riguardanti reati commessi in epoca recentissima e anche della stessa indole di quelli indicati nel cd cumulo, oltre alla sottoposizione fino al maggio 2023 alla misura cautelare dell'obbligo di dimora per il reato di detenzione illecita di stupefacente; rilevato altresì che il Tribunale ha considerato, in relazione all'attuale stadio dell'iter trattamentale, insussistenti le condizioni per addivenire già al suo affidamento in prova, apparendo tale misura ancora prematura, alla luce della gravità dei reati, del pericolo di recidiva (alla luce degli elementi di cui si è detto), dall'assenza di una adeguata revisione critica inferita dalla osservazione svolta all'UEPE che ha segnalato come egli ammetta gli addebiti, ma non si sia mai sottoposto ad un percorso riabilitativo, nell'ottica del necessaria gradualità del percorso finalizzato al reinserimento sociale del condannato; ritenuto che, dunque, la decisione è conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative ci previsione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213; Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029); ritenuto che alla motivazione del Giudice specializzato il ricorrente non contrappone alcun argomento capace realmente d'infirmarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha rigettato la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare in relazione alla pena residua di un anno, cinque mesi e diciassette giorni di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in data 24 marzo 2023 e, con l'unico motivo, denuncia che il giudice specializzato avrebbe formulato un giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati errato siccome basato su dati travisati (ha omesso di verificare se il condannato offriva garanzie sulla astensione futura dal delinquere e se avrebbe potuto osservare le prescrizioni connesse all'applicazione dei benefici) e contraddittorio (poiché ammette l'istante alla misura della semilibertà); ribadito che - come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza - la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) e che nel caso dell'affidamento in prova, il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016- 01); rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza, a ragione del provvedimento assunto, ha formulato una valutazione articolata, certamente congrua e - contrariamente a quanto lamenta il ricorrente - non contraddittoria ed ha valorizzato la pendenza a carico del condannato di procedimenti riguardanti reati commessi in epoca recentissima e anche della stessa indole di quelli indicati nel cd cumulo, oltre alla sottoposizione fino al maggio 2023 alla misura cautelare dell'obbligo di dimora per il reato di detenzione illecita di stupefacente; rilevato altresì che il Tribunale ha considerato, in relazione all'attuale stadio dell'iter trattamentale, insussistenti le condizioni per addivenire già al suo affidamento in prova, apparendo tale misura ancora prematura, alla luce della gravità dei reati, del pericolo di recidiva (alla luce degli elementi di cui si è detto), dall'assenza di una adeguata revisione critica inferita dalla osservazione svolta all'UEPE che ha segnalato come egli ammetta gli addebiti, ma non si sia mai sottoposto ad un percorso riabilitativo, nell'ottica del necessaria gradualità del percorso finalizzato al reinserimento sociale del condannato; ritenuto che, dunque, la decisione è conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative ci previsione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213; Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029); ritenuto che alla motivazione del Giudice specializzato il ricorrente non contrappone alcun argomento capace realmente d'infirmarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre
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