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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 1978

Cassazione n. 25183/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/04/1978 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato tenuto conto della adeguata risposta della Corte di appello che ha, con motivazione logica e completa, spiegato le ragioni della non scarsa offensività della condotta perseguita in un consistente arco di tempo e l'abitualità della stessa in considerazione dei precedenti della stessa indole; rilevato che analogo limite incontra il terzo ed il quarto motivo con cui si rivolgono censure avverso la ritenuta responsabilità per i fatti di cui ai capi c (341-bis cod. pen.) ed e (art. 612, primo e secondo comma, cod. pen.) smentite con corretti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di merito (pag. 2 e 3); osservato che egualmente riproduttivo di identica censura risulta il quinto motivo con cui si rivolgono critiche al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, a fronte di completa motivazione fondata sui presupposti di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. (pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/04/1978 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato tenuto conto della adeguata risposta della Corte di appello che ha, con motivazione logica e completa, spiegato le ragioni della non scarsa offensività della condotta perseguita in un consistente arco di tempo e l'abitualità della stessa in considerazione dei precedenti della stessa indole; rilevato che analogo limite incontra il terzo ed il quarto motivo con cui si rivolgono censure avverso la ritenuta responsabilità per i fatti di cui ai capi c (341-bis cod. pen.) ed e (art. 612, primo e secondo comma, cod. pen.) smentite con corretti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di merito (pag. 2 e 3); osservato che egualmente riproduttivo di identica censura risulta il quinto motivo con cui si rivolgono critiche al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, a fronte di completa motivazione fondata sui presupposti di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. (pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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