CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 45193/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 febbraio 2023, il Tribunale di Monza ha rigettato, in executivis, la richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta alla rideterminazione della pena di quattro anni di reclusione, inflittagli, con sentenza del 21 dicembre 2021, divenuta irrevocabile il 13 maggio 2022, per il reato previsto dall'ad. 624-bis cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione omesso di prendere atto dell'illegalità della pena applicatagli, fissata sulla base di una cornice edittale diversa da quella vigente al tempo di commissione del fatto illecito che, per di più, era, al tempo di emissione della sentenza di condanna, estinto per intervenuta prescrizione. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate. 2. Cumino ha adito il giudice dell'esecuzione e, a seguito del rigetto della sua istanza, quello di legittimità, richiamando l'indirizzo ermeneutico, mutuato dal massimo consesso nomofilattico, secondo cui «L'illegalità della pena, derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, ove non sia rilevabile d'ufficio in sede di legittimità per tardività del ricorso, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'ad. 666 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108 - 01). A tal fine, ha rilevato che la sanzione applicatagli dal Tribunale di Monza con sentenza del 21 dicembre 2021 si connoterebbe per un duplice profilo di illegalità. Il giudice della cognizione, da un canto, nel fissare la pena base in quattro anni di reclusione, avrebbe compiuto un'operazione che, in quanto non accompagnata dall'indicazione delle ragioni giustificative della propria determinazione, dovrebbe presumersi frutto del riferimento al minimo edittale previsto dall'art. 624-bis cod. pen., nel testo introdotto successivamente alla commissione del reato. Tanto, sulla base dell'argomento, di ordine logico, secondo cui il Tribunale, qualora avesse, invece, assunto a parametro la formulazione della norma incriminatrice vigente al tempo della consumazione dell'illecito, avvenuta nella seconda metà del 2012, avrebbe dovuto indicare, con il dovuto impegno motivazionale, le ragioni che lo hanno indotto ad applicare una pena largamente superiore al minimo edittale, all'epoca fissato in un anno di reclusione. La necessaria applicazione del principio di irretroattività della legge penale condurrebbe, dunque, nella prospettiva del ricorrente, a ritenere, da un canto, la fallacia del procedimento seguito in vista della individualizzazione del trattamento sanzionatorio e, dall'altro, l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, conseguente all'esatto inquadramento normativo del caso. A quest'ultimo proposito, ha rilevato che, al 21 dicembre 2021, data di emissione della sentenza di condanna, il termine massimo di sette anni e sei mesi, corrispondente al range di pena previsto al tempo del commesso reato, era ormai integralmente decorso. 3. Le considerazioni svolte dal ricorrente non persuadono. La pena può dirsi «illegale», ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più autorevole (cfr. Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, R, e Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, entrambe in motivazione), quando, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, ovvero qualora, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole. Condizioni, quella appena richiamate, che non ricorrono riel caso in esame, connotato dall'applicazione, da parte del tribunale brianzolo, della pena detentiva di quattro anni di reclusione che, come debitamente illustrato dal giudice dell'esecuzione, è ricompresa nell'intervallo, compreso tra uno e sei anni di reclusione, stabilito dalla norma incriminatrice, nel testo vigente al momento di consumazione dell'illecito. D'altro canto, il fatto, stigmatizzato dal ricorrente, che il giudice della cognizione non abbia indicato le ragioni che lo hanno indotto ad applicare una sanzione superiore alla media edittale si è tradotto, in ipotesi, in mero deficit motivazionale, che, al pari dell'eventuale maturazione del termine massimo di prescrizione, avrebbe dovuto essere dedotto attraverso la proposizione di tempestiva impugnazione, che non risulta essere avvenuta. L'attenzione del ricorrente si appunta, in altri termini, su profili di supposta illegittimità della decisione del Tribunale che, nondimeno, non tracimano nella vera e propria illegalità, condizione imprescindibile per l'intervento, a valle della formazione del giudicato, del giudice dell'esecuzione. Né, va conclusivamente osservato, giova alla causa di Cumino l'evocazione della giurisprudenza costituzionale e convenzionale che ha ampliato le possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di incidere sul giudicato, in tal modo reso più «flessibile», a fronte di ipotesi — quali la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio applicato in sede di cognizione o la riconosciuta contrarietà della pena ai principi sanciti dalla Convenzione EDU — in alcun modo comparabili o, addirittura, assimilabili a quella qui prospettata che, si ribadisce, si esaurisce nella presenza, nella sentenza irrevocabile resa dal giudice della cognizione, di aspetti di illegittimità che avrebbero dovuto essere fatti valere attivando il sistema delle impugnazioni. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in