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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31421/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

10 agosto 1973;D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 marzo 1958;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 gennaio 1979;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 maggio 1974;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 settembre 1971;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 aprile 1971;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 dicembre 1980;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 gennaio 1974;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 dicembre 1954;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 aprile 1970;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 novembre 1957;avverso la sentenza del 10 luglio 2025 della Corte d’appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MariaPaolo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BrunoMazza e per l'inammissibilità dei ricorsi presentati dagli imputati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chesi riporta ai motivi di ricorso, e, per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi diricorso, chiedendone l'accoglimento; l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputatiMaria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si riporta al ricorso, chiedendonel'accoglimento, e, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e NicolaSautto, si associa alle richieste del codifensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA],riportandosi ai motivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Gli odierni ricorrenti sono stati tratti a giudizio per rispondere, unitamentead altri coimputati, di quarantanove capi d’imputazione, in parte separatamentegiudicati, nei quali sono stati contestati, secondo le individuali responsabilità,delitti di estorsione pluriaggravata (capi 8), detenzione e porto di armi (capi 9, 15,18, 23, 24, 32, 33, 34, 44, 45, 47), tentato omicidio (capi 14, 19), detenzione espaccio di sostanza stupefacente (25, 26), nonché, in ultimo, la partecipazione(anche con ruoli direttivi) a due associazioni di stampo camorristico (contestati aicapi 48 e 49).2.

La prospettazione accusatoria veniva sostanzialmente accolta in primogrado, dove il Tribunale dichiarava, per quel che rileva in questa sede- [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di tentato omicidio e di detenzione eporto dell’arma utilizzata per commetterlo, entrambi aggravati ai sensi dell’art. 7della legge n. 203 del 1991 (capi 14 e 15), nonché del delitto associativocontestato al capo 48);- [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto associativo di cui al capo 48);- [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui al capo 26);- [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di porto e detenzione diarmi (aggravati ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203 del 1991), contestati ai capi9), 32) e 33) e di partecipazione all’associazione camorristica di cui al capo 48);- [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di detenzione illecita e cessionedi stupefacente contestati al capo 44);- [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di detenzione e cessione di sostanzastupefacente, aggravati dall’art. 7 della legge n. 203 del 1991, contestati al capo47), nonché di partecipazione all’associazione di cui al capo 48);- [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di partecipazione all’associazionecamorristica di cui al capo 49);- [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di detenzione illegale di armi,aggravata ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203 del 1991, contestato al capo 34)e del reato di partecipazione all’associazione camorristica di cui al capo 48);- [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di estorsione aggravata ai sensi dell’art.7 della legge n. 203 del 1991 contestato al capo 8) e del reato di partecipazioneall’associazione camorristica di cui al capo 48);- [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di detenzione e cessione di sostanzastupefacente contestati al capo 45);- [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di tentato omicidio, nonché didetenzione e porto dell’arma utilizzata, entrambi aggravati dall’art. 7 della leggen. 203 del 1991;- [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di detenzione di armi contestati ai capi23) e 24), entrambi aggravati ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203 del 1991,nonché dei reati di detenzione di sostanza stupefacente di cui al capo 25),anch’essi aggravati ai sensi del predetto art. 7, e di partecipazione all’associazionecamorristica di cui al capo 48).3.

Investita delle impugnazioni proposte dagli imputati, la Corte d’appello, perquel che rileva in questa sede, in parziale riforma della decisione assunta in primogrado e confermando, nel resto, le ulteriori statuizioni:- ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 14), perché il fatto nonsussiste, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per intervenutaprescrizione in relazione al reato ascrittogli al capo 15) e ha rideterminato incomplessivi anni sei di reclusione la pena inflitta al predetto imputato;- riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la continuazione tra i fattioggetto del presente processo e quelli giudicati con sentenza della Corte di [OSCURATO:PERSONA] nel proc. nº 2452/15 r.g. app. (irrevocabile il 20 settembre 2017), harideterminato in anni sette di reclusione ed euro 25.000,00 di multa, ai sensidell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena complessiva inflitta ad [OSCURATO:PERSONA];- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] DoloresD'[OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati ascrittile ai capi 9), 32 e 33) dell'imputazione, inquanto estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando, per l'effetto, in annidue e mesi sei di reclusione la pena a lei inflitta;- su accordo delle parti, con la già riconosciuta continuazione con il reato peril quale è stato giudicato con sentenza della Corte di Appello di Napoli dell’8 maggio2007 (irrevocabile il 1° luglio 2009), ha ridotto ad anni dieci e mesi uno direclusione la pena complessiva inflitta a [OSCURATO:PERSONA];- esclusa (già in primo grado) la recidiva contestata, ha dichiarato non doversiprocedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ascrittogli al capo34) dell'imputazione, in quanto estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto,con la già riconosciuta continuazione con i reati per i quali ha riportato condannacon sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 15 maggio 2005 (irrevocabileil 15 dicembre 2005), ha rideterminato in complessivi anni undici e mesi quattrodi reclusione la pena inflitta al predetto imputato;- escluse (già in primo grado) la recidiva contestata e la circostanzaaggravante ex art. 629 comma 2 cod. pen. in relazione al reato descritto al capo8) dell'imputazione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di BrunoMazza in relazione al predetto reato, in quanto estinto per intervenuta prescrizionee, per l'effetto, con la già riconosciuta continuazione con i reati per i quali hariportato condanna con sentenza della Corte di Appello di Napoli dell’8 maggio2007 (irrevocabile il 2 novembre 2007), ha rideterminato in complessivi annidodici e mesi tre di reclusione la pena inflitta al predetto imputato;- esclusa la recidiva contestata, ha rideterminato in anni sei e mesi sei direclusione ed euro 32.000,00 di multa la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA];- esclusa (già in primo grado) la recidiva contestata, ha dichiarato non doversiprocedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati ascrittigli al capo 18)dell'imputazione, in quanto estinti per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, conla già riconosciuta continuazione con i reati per i quali ha riportato condanna consentenza della Corte di Appello di Napoli dell’8 maggio 2007 (irrevocabile il 1°luglio 2009), ha rideterminato in complessivi anni dodici e mesi quattro direclusione la pena a lui inflitta;- esclusa (già in primo grado) la recidiva contestata, ha dichiarato non doversiprocedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati ascrittigli ai capi 23) e24) dell'imputazione, in quanto estinti per intervenuta prescrizione e, per l'effetto,con la già riconosciuta continuazione con i reati per i quali ha riportato condannacon sentenza della Corte di Appello di Napoli del 22 settembre 2000 (irrevocabileil 18 novembre 2000), ha rideterminato in complessivi anni sette di reclusione edeuro 25.822,84 di multa la pena inflitta.4.

Propongono ricorso per cassazione tutti i predetti imputati.5.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di un unicomotivo d’impugnazione, a mezzo del quale si deduce, sotto il profilodell’inosservanza di norma processuale, la genericità della contestazione formulataal capo 45) – ai sensi dell’art. 73 d.

P. R. n. 309 del 1990 - in quanto privadell’indicazione analitica dei singoli episodi di spaccio.6.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in sei motivid’impugnazione.6.1.

Il primo e il sesto attengono alla contestazione associativa e allarelativa partecipazione e deducono che la Corte territoriale avrebbe omesso, inipotesi difensiva, ogni valutazione delle individuale sussistenza del reato: nonavrebbe esplicitato in concreto quali specifiche condotte avrebbe realizzato ilVitale, non avrebbe distinto i ruoli individualmente svolti da ciascuno, non avrebbevalutato, conseguentemente, l’idoneità delle singole condotte ad integrare ilvincolo associativo.6.2.

Il secondo, formulato in termini di vizio di motivazione, attiene allavalutazione di credibilità dei collaboratori di giustizia.

La Corte territoriale, sostienela difesa, si sarebbe limitata ad affermare la “normalità” della scelta collaborativae l’esistenza di asseriti riscontri, senza mai dar conto di tali circostanze,analizzando i punti controversi e confrontando, analiticamente le singole differentiversioni.6.3.

Il terzo, formulato in termini di omessa assunzione di una provadecisiva, lamenta la mancata escussione dei soggetti terzi dai quali i collaboratoridi giustizia dichiarano di aver appreso le circostanze riferite in merito alla posizionedel ricorrente, omettendo, peraltro, ogni motivazione in ordine alle relativerichieste avanzate dalla difesa.6.4.

Il quarto, formulato in termini di violazione di legge e vizio dimotivazione, attiene alla determinazione del trattamento sanzionatorio e deducel’omessa indicazione del reato ritenuto più grave, su cui è stata operata lacontinuazione, e la conseguente determinazione della pena stabilita per ciascunreato autonomamente considerato (sia con riferimento al reato associativocontestato al capo 48, che a quello di cui al capo 5), con conseguente impossibilitàdi verificare la corretta applicazione degli artt. 81 e 133 del codice penale.6.5.

Il quinto attiene all’applicazione della recidiva e, con essa, alladeterminazione del termine prescrizionale, privi di adeguato supportomotivazionale.7.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di un unicomotivo d’impugnazione, formulato in termini di inosservanza di norma processuale(in relazione agli artt. 599-bis e 598 cod. proc. pen.) e attiene alla valutazione dicongruità della pena concordata, ritenuta priva di adeguata motivazione.8.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di ununico motivo d’impugnazione, formulato in termini di violazione di legge econnesso vizio di motivazione, a mezzo del quale si deduce, in applicazione delladisciplina antecedente alla riforma introdotta nel 2005, l’intervenuta prescrizionedel reato.9.

Il ricorso proposto (congiuntamente) da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e BrunoMazza si compone di tre motivi d’impugnazione.9.1.

I primi due, formulati sotto il comune profilo del vizio di motivazione,difensiva concretizzatasi, per la D’[OSCURATO:PERSONA], nelle sole condotte contestate ai capi9), 32) e 33) (tutte consumate tra il 10 e il 30 settembre 1997); per il [OSCURATO:PERSONA], inuna serie di condotte (in realtà tipiche del reato associativo descritto all’art. 74 deld.P.R. n. 309 del 1990), mai temporalmente contestualizzate e logicamenteanteriori al marzo 1999 (epoca in cui il ricorrente è stato arrestato e, per isuccessivi dieci anni, ininterrottamente detenuto) e, comunque, parzialmentesovrapponibili a quelle per le quali è già stata pronunciata (dal Tribunale per iminorenni di Napoli) condanna definitiva.9.2.

Il terzo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, attiene altrattamento sanzionatorio e deduce che la Corte territoriale si sarebbe limitata adun mero rinvio alle argomentazioni offerte in primo grado, omettendo qualsiasivalutazione della condotta post delictum tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], attivo, proprioall’interno del [OSCURATO:PERSONA], in numerose attività anticamorra.10.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di un unicomotivo d’impugnazione, a mezzo del quale si deduce, sotto il profilo del vizio dimotivazione, l’identità dei fatti contestati nel presente giudizio ai sensi dell’art.416-bis cod. pen. con quelli di cui alla sentenza della Corte d’appello di Napoli del15 maggio 2005, contestati ai sensi dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazioneai quali si è riconosciuto il solo vincolo della continuazione.11.

I ricorsi proposti (congiuntamente) nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DeLuca e [OSCURATO:PERSONA] si compongono di un unico motivo d’impugnazioneformulato in termini di violazione di legge (in relazione agli artt. 56, 575 e 416-biscod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990) e connesso vizio di motivazione, afferentealla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia,contaminate, si sostiene, dal lungo periodo di reciproca convivenza e dal profondoastio nutrito nei confronti dei ricorrenti, prive di esterni riscontri e comunquevaghe e generiche.

Non è dato sapere, per il [OSCURATO:PERSONA], chi per primo esplose i colpi,per la [OSCURATO:PERSONA], in cosa sarebbe consistita la sua rispettiva condotta dipartecipazione e per la [OSCURATO:PERSONA], le singole condotte di spaccio; così comedifetterebbe, in ultimo, una specifica motivazione in ordine al mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche.12.

I ricorsi proposti (congiuntamente) nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] eGiovanna [OSCURATO:PERSONA] si compongono di otto motivi d’impugnazione.12.1.

I primi due deducono violazione di legge (in relazione all’art. 158 cod.pen.) e connesso vizio di motivazione quanto alla corretta indicazione del tempuscommissi delicti (in relazione al capo 48) e, con esso, alla determinazione delrelativo termine di prescrizione.La difesa sostiene, con riferimento alla posizione della [OSCURATO:PERSONA], che non solomancherebbero concreti elementi dai quali desumere che la sua partecipazionefosse ascrivibile all’interno periodo in contestazione (al più, invece, circoscritta alperiodo della sua reggenza, cessata con la scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA], quindi nelgennaio 1998), ma emergerebbero, al contrario, per il periodo successivo,significativi elementi di logica incompatibilità rispetto alla sua ipotizzatapermanenza all’interno del sodalizio (l’aver avvicinato il gruppo rivale di GiuseppeIovinella per favorire l’ingresso di un suo familiare e l’assenza di colloqui con ilfratello [OSCURATO:PERSONA]); parallelamente, con riferimento alla posizionedell’[OSCURATO:PERSONA], si sostiene che la Corte territoriale avrebbe prospettato unacontraddittoria stratificazione di moventi, privi di una lettura unitaria, logicamentetra loro incompatibili e tutti significativi, al contrario, di una intervenuta cesurarispetto ad una pregressa partecipazione al sodalizio [OSCURATO:PERSONA].Sicché, in mancanza di condotte attive ulteriori, il termine prescrizionale nonpotrebbe che farsi decorrere dal gennaio 1998 (data di scarcerazione del Ciccarelli)o dal giugno 1999 (data di ingresso dei familiari della [OSCURATO:PERSONA] nel clan contrapposto),con conseguente estinzione del reato in data antecedente alla pronuncia disecondo grado.12.2.

Il terzo e il quarto motivo deducono, sotto i concorrenti profilidell’inosservanza di norma processuale (con riferimento all’art. 649 cod. proc.pen.) e del connesso vizio di motivazione, la sostanziale sovrapponibilità dei fatticontestati nel presente giudizio ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen. con quelli di cuialla sentenza della Corte d’appello di Napoli del 22 dicembre 2003, qualificati aisensi dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990: identica sarebbe la piattaformaprobatoria, medesimi i soggetti, uguali i periodi di riferimento.12.3.

Il quinto e il sesto ripropongono le medesime considerazioni offertenei primi due motivi di censura, modulate in relazione alla ritenuta insussistenzadi una condotta associativa.

La Corte territoriale, sostiene la difesa, si sarebbeappiattita sulle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia senza valutarnecompiutamente l’attendibilità e senza tener conto dell’assenza di riscontri esterni,della loro natura indiretta e della logica incompatibilità di una ritenuta condottaassociativa.12.4.

Il settimo e l’ottavo, formulati in termini di violazione di legge econnesso vizio di motivazione, attengono alla concreta determinazione deltrattamento sanzionatorio e al connesso diniego delle circostanze attenuantigeneriche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che - in appello - hannoconcordato la pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., sono inammissibili.1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile, in primo grado, del reatodi partecipazione all’associazione camorristica di cui al capo 49 ed è statocondannato, riconosciuta la continuazione con il reato già giudicato con la sentenzadella Corte d’appello di Napoli dell’8 maggio 2007, alla pena di anni dieci e mesiotto di reclusione (applicando un aumento di anni tre e mesi sei di reclusione sullapena di anni sette e mesi due inflitta con la predetta sentenza).In secondo grado, le parti hanno concordato la riduzione dell’aumento di penadisposto in primo grado ad anni due e mesi undici di reclusione.Il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla congruità di talesegmento sanzionatorio.La censura è indeducibile: l'obbligo di motivazione cui è tenuto il giudiced’appello, in ossequio al carattere devolutivo di tale mezzo d’impugnazione, deveessere concretamente rapportato a quanto sottoposto alla sua cognizione conl’atto d’impugnazione; devolutum che preclude al giudice – escludendo ogni oneredi motivazione - la valutazione dei motivi di appello oggetto di rinuncia (ex multis,Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522).

Sicché, intervenutol’accordo in ordine alla quantificazione della pena, ogni specifica motivazione inordine al profilo della sua congruità è logicamente superflua, in quantonecessariamente, seppure implicitamente, ritenuta (anche) dallo stesso ricorrenteadeguata - secondo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. – all’entità del fatto ealla personalità del reo.1.2. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile, in primo grado, delreato di cui al capo 26) dell’imputazione e condannato alla pena di anni otto direclusione ed euro trentaseimila di multa.Le parti, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dellacontinuazione tra i reati oggetto del presente processo e quelli giudicati consentenza della Corte d’appello di Napoli nel proc. n. 2452/15 RGApp, hannoconcordato la rideterminazione della pena complessiva inflitta all’imputato in annisette di reclusione ed euro venticinquemila di multa, alla quale si è giunti partendodalla pena base di anni sei di reclusione per il reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del1990 giudicato con la predetta sentenza, aumentata alla pena finale di anni settein relazione al reato per cui è processo.La difesa, per come si è detto, deduce l’intervenuta prescrizione del reato.Ebbene, l’assunto difensivo non solo è generico, nella parte in cui si limita adinvocare la prescrizione senza in alcun modo allegare concreti elementi fattualifondanti la deduzione prospettata, ma è anche, nella sua prospettazione,manifestamente infondato, alla luce della pena edittale prevista per il reatocontestato (anni venti di reclusione), dell’aumento previsto dall’aggravantecontestata (aet. 7 l. n. 203 del 1991, pari alla metà della pena) e dall’aumento dicui all’art. 160 cod. pen., nella formulazione vigente ratione temporis (anch’essopari alla metà della pena), con conseguente determinazione del termineprescrizionale in trenta anni decorrente dal 1998, ad oggi ancora non maturato,anche a prescindere dalle sospensioni maturate nel corso del processo.2.

Ugualmente inammissibili i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Il primo, all’esito del giudizio di secondo grado, è stato ritenutoresponsabile del reato associativo descritto al capo 48) e, riconosciuta lacontinuazione tra detto reato e quelli per i quali aveva già riportato condanna conla sentenza emessa dalla Corte d’appello di Napoli il 22 dicembre 2003, gli è statainflitta la pena complessiva di anni sei di reclusione (applicando un aumento dianni uno per la partecipazione associativa all’originaria pena di anni cinque direclusione).[OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta partecipe dell’associazione per delinquere distampo camorristico descritta al capo 48) e, riconosciuta la continuazione per ilreato per il quale aveva già riportato condanna (inflitta con la predetta sentenzadella Corte d’appello di Napoli il 22 dicembre 2003), le è stata irrogata la penacomplessiva di anni nove di reclusione (applicando un aumento di anni due allapena di anni sette di reclusione inflitta con la predetta sentenza).2.2.

I ricorrenti lamentano:- l’insussistenza di una condotta associativa e l’erronea indicazione del tempuscommissi delicti (in relazione al capo 48) e, con esso, la determinazione delrelativo termine di prescrizione, anche alla luce della mancanza di una congruavalutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia;- la sostanziale sovrapponibilità dei fatti contestati nel presente giudizio aisensi dell’art. 416-bis cod. pen. con quelli di cui alla sentenza della Corte d’appellodi Napoli del 22 dicembre 2003, contestati ai sensi dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del1990: identica sarebbe la piattaforma probatoria, medesimi i soggetti, uguali iperiodi di riferimento;- l’incongrua determinazione del trattamento sanzionatorio e l’illogicità deldiniego delle circostanze attenuanti generiche.2.3.

Manifestamente infondata è la censura afferente alla valutazione dianaliticamente prospettata dalla Corte territoriale nelle pagine da 33 a 38 dellasentenza impugnata e nelle pagg. 20 e seguenti di quella di primo grado (le cuistrutture motivazionali, alla luce della concorde analisi e valutazione degli elementidi prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, si saldano reciprocamenteformando un unico complessivo corpo argomentativo, tanto più che i motivi diappello non hanno riguardato elementi nuovi, ma si sono limitati a prospettarecircostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado:ex multis, Sez. 2, n. 5606 del 08/02/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 3,n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 1, n. 8868 del 08/08/2000,Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145;Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116, in motivazione).Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, i giudici di merito hanno datoconto: della genesi e delle individuali motivazioni delle singole collaborazioni; dellepotenziali criticità di ciascuno; delle analitiche dichiarazioni auto edeteroaccusatorie; dell’irrilevanza del pacifico intento utilitaristico che, in molti casi,ha mosso la scelta collaborativa (rispetto alla quale mai è stata richiesta unaspecifica motivazione etica); della pari irrilevanza dei pacifici rapporti esistenti trail Gargiulo, il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esplicitamente riconosciuti dagli stessicollaboratori, regolarmente autorizzati, avvenuti sempre sotto il controllo delservizio protezione, e, in sé non significativi del prospettato allineamento dellerispettive dichiarazioni (al contrario caratterizzate da fisiologiche discrasie coerenticon i rispettivi vissuti individuali), esso stesso incompatibile con i plurimiriconoscimenti fotografici difficilmente ipotizzabili in assenza di una diretta epersonale percezione del narrato; delle ragioni della ritenuta attendibilità diAlfredo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche a fronte dell’accertata falsità di parte delleaccuse formulate, in sé non decisive e, comunque, esplicitamente riconosciutedagli stessi dichiaranti; della genericità della censura afferente ad una asseritatardività della collaborazione, in assenza di specifici elementi significativi dellaprospettata inattendibilità.A fronte di ciò, prospettare un differente giudizio di attendibilità, senzaneanche allegare alcun significativo travisamento delle dichiarazioni rese significacensurare (peraltro genericamente) la valutazione della prova, non la motivazioneche di essa ne danno i giudici di merito; significa chiedere a questa Corte unarilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata,articolata sulla base dei diversi parametri di ricostruzione e valutazione,dimenticando i limiti propri del sindacato riservato a questa Corte, che non èchiamata alla verifica dell'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni offerte dalgiudice di merito, scegliendo tra diverse possibili ricostruzioni, ma al solo riscontrodell'esistenza, della non manifesta illogicità e della coerenza dell’apparatoargomentativo, valutato nel suo complesso, sui vari punti della decisioneimpugnata (ex multis, Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107;Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841).

E in ciò l’indeducibilità dellacensura.2.4.

Ugualmente indeducibile la censura afferente alla sussistenza di unacondotta associativa e, con essa, all’asserito decorso del termine prescrizionale inrelazione al reato di cui al capo 48).Sotto tale ultimo profilo, va preliminarmente precisato che, non essendoconsentita la simultanea applicazione delle disposizioni introdotte dalla L. 5dicembre 2005, n. 251, e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggioreconvenienza per l'imputato (Sez. 6, n. 21744 del 24/04/2008, Pepe, Rv. 240575),la normativa alla quale va fatto riferimento è quella antecedente,complessivamente più favorevole, proprio in ragione della differente disciplinadell’interruzione con riferimento ai reati di cui all’art. 51 del codice di procedurapenale.Ciò chiarito, la difesa deduce, per come si è detto, da un canto, chemancherebbero concreti elementi dai quali desumere che la partecipazione fosseascrivibile all’interno periodo in contestazione (al più, invece, circoscritta alperiodo della sua reggenza, cessata, con la scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA], quindi nelgennaio 1998), dall’altro che emergerebbero significativi elementi di logicaincompatibilità rispetto ad una sua permanenza: per la [OSCURATO:PERSONA], l’aver avvicinato ilgruppo rivale di [OSCURATO:PERSONA] per favorire l’ingresso di suoi familiari el’assenza di colloqui con il fratello [OSCURATO:PERSONA]; per l’[OSCURATO:PERSONA], la contraddittoriastratificazione di moventi, tra loro logicamente incompatibili e tutti significativi, alcontrario, di una intervenuta cesura dal sodalizio [OSCURATO:PERSONA].La prospettazione difensiva è indeducibile sotto un duplice profilo: non soloperché non si confronta con le esplicite argomentazioni offerte nella sentenzaimpugnata, ma, nel sostanziare l’assunto, offre in valutazione a questa Cortecircostanze del tutto inconferenti con la tesi prospettata.La Corte territoriale ha dato conto, infatti, delle plurime condotte poste inessere dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] all’interno del clan e del ruolo da lororivestito, contestualizzandolo all’interno dei diversi periodi di operatività del clan:nella fase iniziale di costituzione del sodalizio, dopo l’arresto di [OSCURATO:PERSONA], successivamente, dopo la scarcerazione di questi, in ragione delle significativecapacità relazionali della [OSCURATO:PERSONA].A fronte di ciò, la difesa deduce un’asserita incompatibilità, con l’ipotizzatapartecipazione, dell’ausilio offerto dalla [OSCURATO:PERSONA] ai nipoti, dell’assenza di contatti conil fratello [OSCURATO:PERSONA] e della pluralità di moventi fondanti l’attentato subitodall’[OSCURATO:PERSONA] da parte del Gargiuolo.

Ma, da un canto, non si comprende comel’asserita (ma in concreto inesistente) contraddittorietà dei plurimi moventiprospettati (peraltro riferiti ad un evento successivo al periodo oggetto dicontestazione) o la mancanza di contatti tra la ricorrente e il fratello [OSCURATO:PERSONA] oancora l’ausilio fornito ai suoi stretti congiunti da parte della [OSCURATO:PERSONA] siano elementiche possano incidere sulla ritenuta permanenza della condotta associativa;dall’altro, comunque, la valutazione di tali circostanze impone un’inammissibileapprezzamento del dato probatorio (del quale viene censurata la valutazione chedi esso viene offerta e non già la relativa motivazione), in sé contrastante conl’esplicito dato fattuale evidenziato dalla Corte (che, nel richiamare le esplicitedichiarazioni rese dai nipoti della [OSCURATO:PERSONA] e dalla stessa sorella, ha chiaramenteevidenziato come mai si è parlato di un transito di [OSCURATO:PERSONA] in altro gruppocriminale).2.5.

Manifestamente infondata la questione della sovrapponibilità dellecondotte contestate al capo 48) con quelle già giudicate con la sentenza dellaCorte d’appello di Napoli del 22 dicembre 2003, con la quale i ricorrenti sono staticondannati per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.Va opportunamente premesso che la verifica di un eventuale bis in idem, purdovendo attingere il fatto materiale e non già la fattispecie astratta, impone diriguardarlo comunque in ragione dei parametri del giurista, individuando, nelcomportamento sub iudice, gli elementi di sovrapponibilità fattuale rispetto allastruttura della fattispecie come prevista dal legislatore (Corte cost. sentenza n.200 del 2016).

Sicché l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenzastorico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoielementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo allecircostanze di tempo, di luogo e di persona.Ebbene, il tratto tipico della fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309 (sussistendo tutti gli elementi costitutivi della associazioneper delinquere: un vincolo tendenzialmente permanente o comunque stabile;l’indeterminatezza del programma criminoso; l’esistenza di una strutturaorganizzativa adeguata allo scopo) risiede nell'elemento organizzativo (Sez. 6, n.11413 del 14/06/1995, Rv. 203643) e nel profilo teleologico (che, alla luce delparticolare allarme sociale derivante dalla struttura e dai suoi fini, giustifica laprevisione di un'autonoma figura di reato: Sez. 6, n. 9320 del 12/05/1995,Mauriello, Rv. 202037), sicché i rapporti tra l’associazione di stampo mafioso (art.416-bis cod. pen.) e l’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito disostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), per comeripetutamente osservato da questa Corte, si strutturano in termini di specialitàreciproca, essendo la prima caratterizzata dal metodo mafioso, assente nellaseconda, la quale, invece, contiene in più un elemento specializzante, costituitodalla natura dei reati fine (Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Rumbo,Rv. 278583).

E tanto esclude l’invocata applicabilità del principio di specialità,rendendo configurabile il concorso formale tra i due reati (ex plurimis, Sez. 6, n.35034 del 18/05/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232574; Sez. 5, n. 4071 del 19/06/1998,Abbrescia, Rv. 211617) e ciò anche quando la medesima associazione siafinalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e direati diversi (Sez.

U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241883).2.6.

Indeducibile la censura afferente al trattamento sanzionatorio.Com’è noto, la commisurazione della pena e la disciplina fondamentaledettata dagli artt. 132 e 133 cod. pen. rappresentano il nucleo centrale del temadella discrezionalità penale riconosciuta al giudice, in rapporto alla peculiarità delcaso concreto e alla personalità dell'autore; esso stesso funzionale alladeterminazione di un trattamento sanzionatorio che sia proporzionato edindividualizzante, in un assetto che sia compatibile con le finalità proprie dellapena e, in particolar modo, con la sua finalità rieducativa; funzione, quest'ultima,che costituisce «patrimonio della cultura giuridica europea, in particolar modo peril suo collegamento con il "principio di proporzione" fra qualità e quantità dellasanzione, da una parte, ed offesa, dall'altra» (Corte cost., sentenza n. 313 del1990).In questo contesto, le circostanze attenuanti generiche rappresentano lostrumento attraverso il quale il giudice, nella sua valutazione discrezionale, tieneconto della concretezza della vicenda, incidendo con un intervento correttivo sulladeterminazione della pena, rendendo, di fatto, quest’ultima rispettosa dei principidi ragionevolezza e proporzionalità e, così, adeguando la sanzione finaleall'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio.Tali circostanze, in sé, tuttavia, non costituiscono oggetto di un dirittoconseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità delsoggetto, ma necessitano, in positivo, di elementi (dei quali il giudice deveesplicitamente dar conto) ritenuti idonei a giustificare la mitigazione deltrattamento sanzionatorio rendendolo coerente alla concreta gravità del fatto, deiquali il giudice di merito deve dar conto enunciando le ragioni che pone afondamento della sua decisione.

Un onere argomentativo, tuttavia, che è congruoe non contraddittorio anche quando il giudice si limita a prendere in esame, traquelli indicati dall'art. 133 cod. pen., l'elemento che ritiene prevalente ed atto adeterminare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis, Sez. 2, n. 23903del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549), senza la stretta necessità dellacontestazione o dell’invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa sifonda (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del27/01/2012, Rv. 252900; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590).Ebbene sul presupposto logico per cui la motivazione va valutata nella suaunitarietà e la giustificazione di ciascun punto della decisione ben può esserelogicamente contenuta e indirettamente svolta nelle considerazioni offerte rispettoad altra questione (Sez. 5, n. 24241 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 228107), la mancanzadi elementi favorevolmente valutabili, specificamente fondante il rigetto dellecondotta (in ragione, per la [OSCURATO:PERSONA], del ruolo propulsivo svolto nella fase inizialedella vita del sodalizio e la reggenza assunta all’indomani della decapitazione dellaneonata formazione criminale), ai numerosi precedenti penali, anche specificiemersi a carico dei ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA] risulta già condannato per furto, rapina,lesioni personali, tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale, reati in materia diarmi, detenzione illecita di stupefacenti e partecipazione ad associazione dedita anarcotraffico; mentre la [OSCURATO:PERSONA] risulta già condannata per resistenza a pubblicoufficiale e partecipazione ad associazione dedita al narco traffico) e allaconseguente tendenza a delinquere, spiccata e fortemente radicata.La motivazione esiste, non è manifestamente illogica, è coerente ed è congruarispetto alla pena concretamente irrogata (tenuto presente che il grado di impegnomotivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entitàdegli stessi: Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800) e, quindi,nella sua concreta determinazione, in questa sede insindacabile.3.

Ugualmente indeducibili i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] DoloresD’[OSCURATO:PERSONA] e di suo figlio [OSCURATO:PERSONA].3.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile, all’esito del giudizio di secondogrado, del reato di partecipazione all’associazione camorristica di cui al capo 48)e, riconosciuta la continuazione tra detto reato e quelli già giudicati con la sentenzadella Corte d’appello di Napoli dell’8 maggio 2007, gli è stata inflitta la penacomplessiva di anni dodici e mesi tre di reclusione, irrogando un aumento di annidue sulla pena di anni dieci e mesi tre di reclusione di cui alla predetta sentenza.[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], all’esito del giudizio di secondo grado, è statariconosciuta responsabile del reato di partecipazione all’associazione camorristicadi cui al capo 48) ed è stata condannata alla pena complessiva di anni due e mesisei di reclusione.3.2.

La difesa censura, per come detto, la ritenuta partecipazione deiricorrenti al sodalizio mafioso e la concreta determinazione del complessivotrattamento sanzionatorio.L’ipotizzata partecipazione, sostiene la difesa, si sarebbe concretizzata, per laD’[OSCURATO:PERSONA], nelle sole condotte contestate ai capi 9), 32) e 33) (tutte consumatetra il 10 e il 30 settembre 1997), e per il [OSCURATO:PERSONA], in una serie di condotte (in realtàtipiche del reato associativo descritto all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990) maitemporalmente contestualizzate e, comunque, logicamente anteriori al marzo1999 (epoca in cui il ricorrente è stato arrestato e, per i successivi dieci anni,ininterrottamente detenuto) e parzialmente sovrapponibili a quelle per le quali ègià stata pronunciata (dal Tribunale per i minorenni di Napoli) condanna definitiva.Parallelamente, la motivazione posta a sostegno della concretaquantificazione della pena irrogata, sostiene la difesa, si sarebbe sostanziata in unmero rinvio alle motivazioni offerte in primo grado, prive, comunque, di ogniriferimento alla significativa condotta post delictum.Le censure sono tutte indeducibili e, comunque, manifestamente infondate.3.3.

Rinviando a quanto precedentemente osservato con riferimento alladedotta sovrapponibilità delle condotte valutate a titolo di partecipazioneassociativa con quelle già giudicate con precedente sentenza della Corte d’appello,va opportunamente chiarito che la condotta di partecipazione associativa,pacificamente a forma libera, si sostanzia nel contributo, apprezzabile e concretosul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez.

U., n.22327 del 30 ottobre 2002, dep. 2003, Carnevali).

E ciò anche se l'attività sia disecondaria importanza (Sez. 3, n. 8024 del 25 gennaio 2012, Rv. 252753) o siastata esplicata durante una fase temporalmente limitata della vitadell'associazione (Sez. 2, 47602 del 29 novembre 2012, Rv. 254105).Una condotta che, all’interno di un’associazione di tipo mafioso, si cristallizzanello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativadell'associazione, idoneo, in concreto, ad attestare la sua “messa a disposizione”in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n.36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889), che, seppur non debbanecessariamente possedere - di per sé – un’elevata carica di apporto causale allavita dell'intera associazione o di un suo particolare settore, come richiesto per ilconcorrente esterno, deve comunque concretizzarsi in termini di partecipazionefattiva, tesa ad agevolare in modo riconoscibile il perseguimento degli scopiassociativi (Sez.

U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. 1, n. 274043 del 25/11/2003, dep. 2004, Cito, Rv. 229992; Sez. 1, n. 2348 del18/05/1994, Clementi, Rv. 198328).

Cosicché, come correttamente evidenzia ilricorrente, la mera "contiguità compiacente", anche caratterizzata daammirazione verso i partecipi o i capi del gruppo, non costituisce comportamentosufficiente a integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non siadimostrato che la vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e propriocontributo, avente effettiva rilevanza causale, alla conservazione o alrafforzamento della consorteria (Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024, Marino, Rv.286120).3.4.

Ebbene, i giudici di merito hanno dato ampiamente conto delle specifichecondotte poste in essere dai ricorrenti, tutte fondate sulle convergenti dichiarazionidei collaboratori.

Segnatamente, il [OSCURATO:PERSONA] - remunerato con uno stipendiosettimanale - era preposto alla vigilanza armata delle zone nelle quali il sodaliziocurava lo spaccio e alla sicurezza di [OSCURATO:PERSONA]; la madre, invece, era prepostaall’acquisto e alla custodia delle armi (anche oltre le specifiche condotte contestatenegli specifici capi d’imputazione), ai rapporti con i vari gestori delle piazze dispaccio e con il clan Mazzarella, partecipando costantemente alle riunioniorganizzative del sodalizio.La difesa non si confronta con il complessivo tessuto argomentativo offertodai giudici di merito, si limita a dedurre nuovamente la riconducibilità della ritenutapartecipazione alle sole condotte tipizzate nei capi 9), 32) e 33), la sopravvenutadetenzione del [OSCURATO:PERSONA] o la sovrapponibilità della piattaforma probatoria utilizzatain questo processo con quella valorizzata nel parallelo giudizio che ha condottoalla condanna per il reato di cui all’art. 74.In ciò, da un canto, l’estrinseca genericità della censura (e la sua conseguenteindeducibilità), dall’altro, la sua manifesta infondatezza, avendo dato atto la Corte,per quanto in precedenza osservato, del ruolo assunto da ciascuno all’interno dellaorganizzativa dell'associazione e, con esso, della relativa condotta dipartecipazione, idonea, in concreto, a dar conto della “disponibilità” offerta infavore del sodalizio.Né, in ultimo, rileva, il sopravvenuto status detentivo, circostanza che, in sé,in assenza di ulteriori deduzioni, non esclude la permanenza della partecipazioneal sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminaleovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singoloassociato (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282661).3.5.

Analoghe considerazioni anche con riferimento al profilo sanzionatorio.Richiamate le superiori considerazioni (offerte con riferimento alla posizionedi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), è sufficiente rilevare come la Corteterritoriale ha evidenziato, nel sostanziare la quantificazione del trattamentosanzionatorio, per la D’[OSCURATO:PERSONA], il ruolo propulsivo svolto nella fase iniziale dellavita del sodalizio, l’importanza dei compiti a lei affidati, l’incondizionatadisponibilità offerta al sodalizio, i numerosi precedenti penali, anche specifici,emersi a suo carico (favoreggiamento, reati in materia di armi, detenzione illecitadi stupefacenti e partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico), laconseguente tendenza a delinquere; per il [OSCURATO:PERSONA], la pluralità delle condotte postein essere, l’incondizionata disponibilità mostrata, i numerosi procedenti penali,anche specifici (furto, rapina, reati in materia di armi, ricettazione, evasione,partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, omicidio), la conseguentetendenza a delinquere spiccata e fortemente radicata.Ancora una volta la motivazione esiste, non è manifestamente illogica e, inquanto tale, insindacabile.4.

Ugualmente indeducibili i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] De4.1. [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile dei reati didetenzione illecita e cessione di stupefacente contestati al capo 44) e condannataalla pena di anni sette di reclusione ed euro trentamila di multa (pena base annisei di reclusione ed euro ventisettemila di multa aumentata alla pena finale per lacontinuazione interna).[OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile dei reati di detenzione e cessionedi sostanza stupefacente aggravati dall’art. 7 l. n. 203 del 1991 contestati al capo47), nonché di partecipazione all’associazione di cui al capo 48).

Riconosciuta lacontinuazione, è stata condannata alla pena complessiva di anni 4 e mesi sei direclusione (pena base anni due e mesi sei di reclusione per il più grave reatoassociativo, aumentata di anni due di reclusione per il residuo reato di detenzionee spaccio ed ulteriori mesi sei per la continuazione interna al capo 47).[OSCURATO:PERSONA], all’esito del giudizio di secondo grado, è stato riconosciutoresponsabile del reato di tentato omicidio aggravato dall’art. 7 l. 203 del 1991 e,riconosciuta la continuazione tra detto reato e quelli già giudicati con la sentenzaemessa dalla Corte d’appello di Napoli l’8 maggio 2007, gli è stata inflitta la penacomplessiva di anni dodici e mesi quattro di reclusione, applicando un aumento dianni due di reclusione sulla pena di anni dieci e mesi quattro irrogata con lapredetta sentenza.4.2.

Le difese censurano, per come detto, la valutazione di attendibilitàdelle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, logicamente contaminate dallungo periodo di reciproca convivenza e dal profondo astio nutrito nei confronti deiricorrenti, prive di esterni riscontri e comunque vaghe e generiche; la ritenutaresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il tentato omicidio (non è dato sapere chi per primoesplose i colpi) nonché della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo (nonsarebbe stata specificata la loro rispettiva condotta di partecipazione); il mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche.Tutte le censure sono indeducibili e, comunque, manifestamente infondate.4.2.1.

Indeducibili le censure prospettate con riferimento allavalutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori, per lemedesime ragioni già evidenziate con riferimento alla posizione dell’[OSCURATO:PERSONA] edella [OSCURATO:PERSONA], alle quali, pertanto, si rinvia.4.2.2.

In parte indeducibili e in parte manifestamente infondate le altre.Con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], al netto della logica irrilevanza dellacircostanza dedotta, in sé non incompatibile (proprio alla luce delle circostanze inprecedenza richiamate) con la ritenuta sussistenza del dolo omicidiario, la Corteterritoriale, nel ricostruire analiticamente i fatti contestati al capo 19), ha rilevato:la linearità e coerenza del narrato del Gargiuolo (anche alla luce del contestostorico nel quale è avvenuto l’agguato), la genericità del prospettato contrastointerno alle dichiarazioni del collaboratore (che, al massimo, riguarderebbero ilcorreo e non il [OSCURATO:PERSONA]) e i plurimi riscontri emersi dal complessivo quadroprobatorio (il rinvenimento di bossoli e le coerenti dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] eAlfredo [OSCURATO:PERSONA]).

E, in questo perimetro, ha dato conto della manifesta infondatezzadell’assunto difensivo, quanto all’ipotizzata esigenza difensiva prospettata dalSautto, anche alla luce dei turbolenti rapporti esistenti tra Gargiulo e Conti con ilsodalizio capeggiato dallo zio [OSCURATO:PERSONA].

In questi termini le parole udite dalGargiuolo, i fori rinvenuti nelle auto sul luogo della sparatoria, gli ulteriori analoghiepisodi verificatisi nel medesimo periodo.In termini analoghi sono state descritte le specifiche condotte dipartecipazione attribuite alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultima, in coerenzacon il suo essere il coniuge di [OSCURATO:PERSONA], vendeva lo stupefacente pressola piazza di spaccio “di famiglia”, custodiva le armi, raccoglieva i proventi eassicurava il sostentamento agli affiliati detenuti; la [OSCURATO:PERSONA] collaborava conl’attività di custodia e vendita dello stupefacente affidata a suo marito, SalvatoreSpatuzzi, sostituendosi a lui nei periodi nei quali quest’ultimo era detenuto.

Inquesti termini le coerenti – e reciprocamente riscontrate - dichiarazioni deicollaboratori richiamate dalla Corte d’appello.La difesa non si confronta con tale complessivo tessuto argomentativo: silimita a dedurre, peraltro genericamente, l’incoerenza delle singole fonti di provae la genericità delle condotte richiamate dalla Corte.

Ancora una volta, ciò significa- a prescindere dal rilevato difetto di specificità estrinseca del motivo - censurarela valutazione della prova, non la motivazione che di essa ne danno i giudici dimerito; significa chiedere a questa Corte una rilettura degli elementi di fatto postia fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base dei diversi parametridi ricostruzione e valutazione, dimenticando i limiti propri del sindacato riservatoa questa Corte.Né la reiterazione delle condotte di cessione (nell’arco temporale indicato nelcapo d’imputazione), come correttamente rilevato dalla Corte, può,paradossalmente, riverberarsi in termini di genericità del capo d’imputazione o, inquesta sede, quale omessa motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità: ilcontesto temporale risulta indicato, così come risulta indicato il preciso riferimentospaziale e specificate le modalità di condotta.

E solo la concreta impossibilità dicollocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso contestato, ancheeventualmente, anche in altri atti del processo, precludendo all'imputato diconoscere i profili fondamentali del "fatto" che gli viene addebitato, costituiscevizio di "insufficiente motivazione" (Sez. 3, n. 42537 del 21/05/2014, Caputo, Rv.261147).4.2.3.

Manifestamente infondate anche le censure afferenti al profilosanzionatorio.La Corte ha dato atto, per la [OSCURATO:PERSONA], della continuità dell’attività di spaccio,della consistenza dei quantitativi di droga trattati, delle plurime condanne riportateper detenzione e cessione di sostanza stupefacente e per partecipazione adassociazione dedita al narcotraffico; per la [OSCURATO:PERSONA], della continuità edell’importanza dell’attività svolta all’interno del sodalizio e la precedentesignificativa condanna per aver promosso e diretto un associazione dedita alnarcotraffico.La motivazione esiste, è logica e coerente con i dati richiamati e, in quantotale, in questa sede insindacabile.5.

Ugualmente indeducibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].5.1.

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei reati di detenzione ecessione di sostanza stupefacente contestati al capo 45) e, riconosciuta la recidivaqualificata contestatagli, condannato alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusioneed euro 50.000 di multa (pena base anni sei di reclusione ed euro 27.000 di multa,aumentata ad anni dieci di reclusione ed euro 45.000 di multa per la recidiva ealla pena finale per la continuazione).5.2.

La difesa deduce la genericità della contestazione formulata al capo45) – ai sensi dell’art. 73 d.

P. R. n. 309 del 1990 - in quanto priva dell’indicazioneanalitica dei singoli episodi di spaccio.5.3.

Valgono le medesime osservazioni prospettate in precedenza: lacorretta indicazione del contesto temporale, del relativo riferimento spaziale edelle specifiche modalità della condotta posta in essere permettono di collocare,nello nel tempo e nello spazio, l'episodio criminoso contestato, consentendoall'imputato di conoscere i profili fondamentali del "fatto" che gli viene addebitato.6.

Manifestamente infondato anche il ricorso proposto nell’interesse di AlfredoMauro.Il ricorrente, all’esito del giudizio di secondo grado, è stato ritenutoresponsabile del reato di partecipazione all’associazione camorristica di cui al capo48) e, riconosciuta la continuazione con i reati già giudicati con la sentenza dellaCorte d’appello di Napoli del 15 maggio 2005, gli è stata irrogata la penacomplessiva di anni undici e mesi quattro di reclusione, applicando un aumento dianni due per il reato di cui al presente processo sulla pena di anni nove e mesiquattro inflitta con la predetta sentenza.La difesa deduce, per come si è detto, l’identità dei fatti contestati nelpresente giudizio ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen. con quelli di cui alla sentenzadella Corte d’appello di Napoli del 15 maggio 2005, contestati ai sensi dell’art. 74d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione ai quali si riconosceva il solo vincolo dellacontinuazione.Valgono le medesime considerazioni avanzate in precedenza con riferimentoalla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alle quali, quindi, si rinvia.7.

Manifestamente infondato, in ultimo, anche il ricorso propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei reati di detenzione di sostanzastupefacente, aggravato ai sensi del predetto art. 7 di cui al capo 25) e dipartecipazione all’associazione camorristica di cui al capo 48) e, riconosciuta lacontinuazione tra detti reati e quelli già giudicati con la sentenza della Corted’appello di Napoli del 22 settembre 2000, è stato condannato alla pena di annisette di reclusione ed euro 25.822,84 di multa.Le censure prospettate dalla difesa attengono: alle specifiche condotte postein essere dal [OSCURATO:PERSONA] all’interno del sodalizio e alla conseguente loro idoneità adintegrare il vincolo associativo; alla concreta determinazione del trattamentosanzionatorio e all’applicazione della recidiva; alla valutazione di attendibilità deicollaboratori di giustizia e alla escussione dei soggetti terzi dai quali i collaboratoridi giustizia dichiarano di aver appreso le circostanze riferite in merito alla posizionedel ricorrente.Le censure sono tutte indeducibili o, comunque, manifestamente infondate.Quelle dirette a sindacare la valutazione di attendibilità dei collaboratori digiustizia (formulate in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelle prospettatedagli altri difensori) per le ragioni già indicate in precedenza; quelle afferenti allaritenuta partecipazione del ricorrente perché la Corte territoriale, contrariamentea quanto sostenuto dalla difesa, ha dato atto delle specifiche condotte poste inessere dal ricorrente (la custodia di armi e droga e la specifica disponibilitàmostrata a rendersi intestatario della motocicletta utilizzata da [OSCURATO:PERSONA]),della retribuzione percepita e, con esse, della fattiva disponibilità offerta dalricorrente in favore del sodalizio per il perseguimento dello scopo comune; quelleafferenti al trattamento sanzionatorio, perché la pena base, contrariamente aquanto sostenuto dalla difesa, è stata esplicitamente individuata in quella (di annicinque di reclusione ed euro 25.822,84 di multa) già inflitta con la citata sentenzae la motivazione della pena inflitta in relazione ai due reati per cui è processo (anniuno di reclusione per ciascuno di essi) è coerente con la limitata loro entità, tenutopresente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine alla concretadeterminazione della pena è correlato all'entità della stessa (Sez. 5, n. 34379 del11/07/2025, Randisi, Rv. 288800).Indeducibile, in ultimo, la censura afferente all’applicazione della recidiva (giàesclusa in primo grado) e manifestamente infondata quella afferente all’invocataprescrizione, alla luce del termine massimo previsto dall’art. 160 cod. pen. (nellaformulazione applicabile ratione temporis) per ciascuno dei due residui reati per iquali è intervenuta condanna (anni 30 per il capo 25 ed anni 22 e mesi sei per ilcapo 48), che sposta il termine di prescrizione in data successiva alla pronunciaimpugnata (e l’inammissibilità dei motivi di ricorso preclude di rilevare l’eventualesuccessivo maturare della causa estintiva).8.

In conclusione, tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e iricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 23 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
10 agosto 1973;D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 marzo 1958;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 gennaio 1979;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 maggio 1974;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 settembre 1971;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 aprile 1971;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 dicembre 1980;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 gennaio 1974;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 dicembre 1954;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 aprile 1970;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 novembre 1957;avverso la sentenza del 10 luglio 2025 della Corte d’appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MariaPaolo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BrunoMazza e per l'inammissibilità dei ricorsi presentati dagli imputati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chesi riporta ai motivi di ricorso, e, per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi diricorso, chiedendone l'accoglimento; l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputatiMaria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si riporta al ricorso, chiedendonel'accoglimento, e, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e NicolaSautto, si associa alle richieste del codifensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA],riportandosi ai motivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Gli odierni ricorrenti sono stati tratti a giudizio per rispondere, unitamentead altri coimputati, di quarantanove capi d’imputazione, in parte separatamentegiudicati, nei quali sono stati contestati, secondo le individuali responsabilità,delitti di estorsione pluriaggravata (capi 8), detenzione e porto di armi (capi 9, 15,18, 23, 24, 32, 33, 34, 44, 45, 47), tentato omicidio (capi 14, 19), detenzione espaccio di sostanza stupefacente (25, 26), nonché, in ultimo, la partecipazione(anche con ruoli direttivi) a due associazioni di stampo camorristico (contestati aicapi 48 e 49).2. La prospettazione accusatoria veniva sostanzialmente accolta in primogrado, dove il Tribunale dichiarava, per quel che rileva in questa sede- [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di tentato omicidio e di detenzione eporto dell’arma utilizzata per commetterlo, entrambi aggravati ai sensi dell’art. 7della legge n. 203 del 1991 (capi 14 e 15), nonché del delitto associativocontestato al capo 48);- [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto associativo di cui al capo 48);- [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui al capo 26);- [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di porto e detenzione diarmi (aggravati ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203 del 1991), contestati ai capi9), 32) e 33) e di partecipazione all’associazione camorristica di cui al capo 48);- [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di detenzione illecita e cessionedi stupefacente contestati al capo 44);- [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di detenzione e cessione di sostanzastupefacente, aggravati dall’art. 7 della legge n. 203 del 1991, contestati al capo47), nonché di partecipazione all’associazione di cui al capo 48);- [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di partecipazione all’associazionecamorristica di cui al capo 49);- [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di detenzione illegale di armi,aggravata ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203 del 1991, contestato al capo 34)e del reato di partecipazione all’associazione camorristica di cui al capo 48);- [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di estorsione aggravata ai sensi dell’art.7 della legge n. 203 del 1991 contestato al capo 8) e del reato di partecipazioneall’associazione camorristica di cui al capo 48);- [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di detenzione e cessione di sostanzastupefacente contestati al capo 45);- [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di tentato omicidio, nonché didetenzione e porto dell’arma utilizzata, entrambi aggravati dall’art. 7 della leggen. 203 del 1991;- [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di detenzione di armi contestati ai capi23) e 24), entrambi aggravati ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203 del 1991,nonché dei reati di detenzione di sostanza stupefacente di cui al capo 25),anch’essi aggravati ai sensi del predetto art. 7, e di partecipazione all’associazionecamorristica di cui al capo 48).3. Investita delle impugnazioni proposte dagli imputati, la Corte d’appello, perquel che rileva in questa sede, in parziale riforma della decisione assunta in primogrado e confermando, nel resto, le ulteriori statuizioni:- ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 14), perché il fatto nonsussiste, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per intervenutaprescrizione in relazione al reato ascrittogli al capo 15) e ha rideterminato incomplessivi anni sei di reclusione la pena inflitta al predetto imputato;- riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la continuazione tra i fattioggetto del presente processo e quelli giudicati con sentenza della Corte di [OSCURATO:PERSONA] nel proc. nº 2452/15 r.g. app. (irrevocabile il 20 settembre 2017), harideterminato in anni sette di reclusione ed euro 25.000,00 di multa, ai sensidell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena complessiva inflitta ad [OSCURATO:PERSONA];- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] DoloresD'[OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati ascrittile ai capi 9), 32 e 33) dell'imputazione, inquanto estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando, per l'effetto, in annidue e mesi sei di reclusione la pena a lei inflitta;- su accordo delle parti, con la già riconosciuta continuazione con il reato peril quale è stato giudicato con sentenza della Corte di Appello di Napoli dell’8 maggio2007 (irrevocabile il 1° luglio 2009), ha ridotto ad anni dieci e mesi uno direclusione la pena complessiva inflitta a [OSCURATO:PERSONA];- esclusa (già in primo grado) la recidiva contestata, ha dichiarato non doversiprocedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ascrittogli al capo34) dell'imputazione, in quanto estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto,con la già riconosciuta continuazione con i reati per i quali ha riportato condannacon sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 15 maggio 2005 (irrevocabileil 15 dicembre 2005), ha rideterminato in complessivi anni undici e mesi quattrodi reclusione la pena inflitta al predetto imputato;- escluse (già in primo grado) la recidiva contestata e la circostanzaaggravante ex art. 629 comma 2 cod. pen. in relazione al reato descritto al capo8) dell'imputazione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di BrunoMazza in relazione al predetto reato, in quanto estinto per intervenuta prescrizionee, per l'effetto, con la già riconosciuta continuazione con i reati per i quali hariportato condanna con sentenza della Corte di Appello di Napoli dell’8 maggio2007 (irrevocabile il 2 novembre 2007), ha rideterminato in complessivi annidodici e mesi tre di reclusione la pena inflitta al predetto imputato;- esclusa la recidiva contestata, ha rideterminato in anni sei e mesi sei direclusione ed euro 32.000,00 di multa la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA];- esclusa (già in primo grado) la recidiva contestata, ha dichiarato non doversiprocedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati ascrittigli al capo 18)dell'imputazione, in quanto estinti per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, conla già riconosciuta continuazione con i reati per i quali ha riportato condanna consentenza della Corte di Appello di Napoli dell’8 maggio 2007 (irrevocabile il 1°luglio 2009), ha rideterminato in complessivi anni dodici e mesi quattro direclusione la pena a lui inflitta;- esclusa (già in primo grado) la recidiva contestata, ha dichiarato non doversiprocedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati ascrittigli ai capi 23) e24) dell'imputazione, in quanto estinti per intervenuta prescrizione e, per l'effetto,con la già riconosciuta continuazione con i reati per i quali ha riportato condannacon sentenza della Corte di Appello di Napoli del 22 settembre 2000 (irrevocabileil 18 novembre 2000), ha rideterminato in complessivi anni sette di reclusione edeuro 25.822,84 di multa la pena inflitta.4. Propongono ricorso per cassazione tutti i predetti imputati.5. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di un unicomotivo d’impugnazione, a mezzo del quale si deduce, sotto il profilodell’inosservanza di norma processuale, la genericità della contestazione formulataal capo 45) – ai sensi dell’art. 73 d. P. R. n. 309 del 1990 - in quanto privadell’indicazione analitica dei singoli episodi di spaccio.6. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in sei motivid’impugnazione.6.1. Il primo e il sesto attengono alla contestazione associativa e allarelativa partecipazione e deducono che la Corte territoriale avrebbe omesso, inipotesi difensiva, ogni valutazione delle individuale sussistenza del reato: nonavrebbe esplicitato in concreto quali specifiche condotte avrebbe realizzato ilVitale, non avrebbe distinto i ruoli individualmente svolti da ciascuno, non avrebbevalutato, conseguentemente, l’idoneità delle singole condotte ad integrare ilvincolo associativo.6.2. Il secondo, formulato in termini di vizio di motivazione, attiene allavalutazione di credibilità dei collaboratori di giustizia. La Corte territoriale, sostienela difesa, si sarebbe limitata ad affermare la “normalità” della scelta collaborativae l’esistenza di asseriti riscontri, senza mai dar conto di tali circostanze,analizzando i punti controversi e confrontando, analiticamente le singole differentiversioni.6.3. Il terzo, formulato in termini di omessa assunzione di una provadecisiva, lamenta la mancata escussione dei soggetti terzi dai quali i collaboratoridi giustizia dichiarano di aver appreso le circostanze riferite in merito alla posizionedel ricorrente, omettendo, peraltro, ogni motivazione in ordine alle relativerichieste avanzate dalla difesa.6.4. Il quarto, formulato in termini di violazione di legge e vizio dimotivazione, attiene alla determinazione del trattamento sanzionatorio e deducel’omessa indicazione del reato ritenuto più grave, su cui è stata operata lacontinuazione, e la conseguente determinazione della pena stabilita per ciascunreato autonomamente considerato (sia con riferimento al reato associativocontestato al capo 48, che a quello di cui al capo 5), con conseguente impossibilitàdi verificare la corretta applicazione degli artt. 81 e 133 del codice penale.6.5. Il quinto attiene all’applicazione della recidiva e, con essa, alladeterminazione del termine prescrizionale, privi di adeguato supportomotivazionale.7. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di un unicomotivo d’impugnazione, formulato in termini di inosservanza di norma processuale(in relazione agli artt. 599-bis e 598 cod. proc. pen.) e attiene alla valutazione dicongruità della pena concordata, ritenuta priva di adeguata motivazione.8. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di ununico motivo d’impugnazione, formulato in termini di violazione di legge econnesso vizio di motivazione, a mezzo del quale si deduce, in applicazione delladisciplina antecedente alla riforma introdotta nel 2005, l’intervenuta prescrizionedel reato.9. Il ricorso proposto (congiuntamente) da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e BrunoMazza si compone di tre motivi d’impugnazione.9.1. I primi due, formulati sotto il comune profilo del vizio di motivazione,difensiva concretizzatasi, per la D’[OSCURATO:PERSONA], nelle sole condotte contestate ai capi9), 32) e 33) (tutte consumate tra il 10 e il 30 settembre 1997); per il [OSCURATO:PERSONA], inuna serie di condotte (in realtà tipiche del reato associativo descritto all’art. 74 deld.P.R. n. 309 del 1990), mai temporalmente contestualizzate e logicamenteanteriori al marzo 1999 (epoca in cui il ricorrente è stato arrestato e, per isuccessivi dieci anni, ininterrottamente detenuto) e, comunque, parzialmentesovrapponibili a quelle per le quali è già stata pronunciata (dal Tribunale per iminorenni di Napoli) condanna definitiva.9.2. Il terzo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, attiene altrattamento sanzionatorio e deduce che la Corte territoriale si sarebbe limitata adun mero rinvio alle argomentazioni offerte in primo grado, omettendo qualsiasivalutazione della condotta post delictum tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], attivo, proprioall’interno del [OSCURATO:PERSONA], in numerose attività anticamorra.10. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di un unicomotivo d’impugnazione, a mezzo del quale si deduce, sotto il profilo del vizio dimotivazione, l’identità dei fatti contestati nel presente giudizio ai sensi dell’art.416-bis cod. pen. con quelli di cui alla sentenza della Corte d’appello di Napoli del15 maggio 2005, contestati ai sensi dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazioneai quali si è riconosciuto il solo vincolo della continuazione.11. I ricorsi proposti (congiuntamente) nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DeLuca e [OSCURATO:PERSONA] si compongono di un unico motivo d’impugnazioneformulato in termini di violazione di legge (in relazione agli artt. 56, 575 e 416-biscod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990) e connesso vizio di motivazione, afferentealla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia,contaminate, si sostiene, dal lungo periodo di reciproca convivenza e dal profondoastio nutrito nei confronti dei ricorrenti, prive di esterni riscontri e comunquevaghe e generiche. Non è dato sapere, per il [OSCURATO:PERSONA], chi per primo esplose i colpi,per la [OSCURATO:PERSONA], in cosa sarebbe consistita la sua rispettiva condotta dipartecipazione e per la [OSCURATO:PERSONA], le singole condotte di spaccio; così comedifetterebbe, in ultimo, una specifica motivazione in ordine al mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche.12. I ricorsi proposti (congiuntamente) nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] eGiovanna [OSCURATO:PERSONA] si compongono di otto motivi d’impugnazione.12.1. I primi due deducono violazione di legge (in relazione all’art. 158 cod.pen.) e connesso vizio di motivazione quanto alla corretta indicazione del tempuscommissi delicti (in relazione al capo 48) e, con esso, alla determinazione delrelativo termine di prescrizione.La difesa sostiene, con riferimento alla posizione della [OSCURATO:PERSONA], che non solomancherebbero concreti elementi dai quali desumere che la sua partecipazionefosse ascrivibile all’interno periodo in contestazione (al più, invece, circoscritta alperiodo della sua reggenza, cessata con la scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA], quindi nelgennaio 1998), ma emergerebbero, al contrario, per il periodo successivo,significativi elementi di logica incompatibilità rispetto alla sua ipotizzatapermanenza all’interno del sodalizio (l’aver avvicinato il gruppo rivale di GiuseppeIovinella per favorire l’ingresso di un suo familiare e l’assenza di colloqui con ilfratello [OSCURATO:PERSONA]); parallelamente, con riferimento alla posizionedell’[OSCURATO:PERSONA], si sostiene che la Corte territoriale avrebbe prospettato unacontraddittoria stratificazione di moventi, privi di una lettura unitaria, logicamentetra loro incompatibili e tutti significativi, al contrario, di una intervenuta cesurarispetto ad una pregressa partecipazione al sodalizio [OSCURATO:PERSONA].Sicché, in mancanza di condotte attive ulteriori, il termine prescrizionale nonpotrebbe che farsi decorrere dal gennaio 1998 (data di scarcerazione del Ciccarelli)o dal giugno 1999 (data di ingresso dei familiari della [OSCURATO:PERSONA] nel clan contrapposto),con conseguente estinzione del reato in data antecedente alla pronuncia disecondo grado.12.2. Il terzo e il quarto motivo deducono, sotto i concorrenti profilidell’inosservanza di norma processuale (con riferimento all’art. 649 cod. proc.pen.) e del connesso vizio di motivazione, la sostanziale sovrapponibilità dei fatticontestati nel presente giudizio ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen. con quelli di cuialla sentenza della Corte d’appello di Napoli del 22 dicembre 2003, qualificati aisensi dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990: identica sarebbe la piattaformaprobatoria, medesimi i soggetti, uguali i periodi di riferimento.12.3. Il quinto e il sesto ripropongono le medesime considerazioni offertenei primi due motivi di censura, modulate in relazione alla ritenuta insussistenzadi una condotta associativa. La Corte territoriale, sostiene la difesa, si sarebbeappiattita sulle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia senza valutarnecompiutamente l’attendibilità e senza tener conto dell’assenza di riscontri esterni,della loro natura indiretta e della logica incompatibilità di una ritenuta condottaassociativa.12.4. Il settimo e l’ottavo, formulati in termini di violazione di legge econnesso vizio di motivazione, attengono alla concreta determinazione deltrattamento sanzionatorio e al connesso diniego delle circostanze attenuantigeneriche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che - in appello - hannoconcordato la pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., sono inammissibili.1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile, in primo grado, del reatodi partecipazione all’associazione camorristica di cui al capo 49 ed è statocondannato, riconosciuta la continuazione con il reato già giudicato con la sentenzadella Corte d’appello di Napoli dell’8 maggio 2007, alla pena di anni dieci e mesiotto di reclusione (applicando un aumento di anni tre e mesi sei di reclusione sullapena di anni sette e mesi due inflitta con la predetta sentenza).In secondo grado, le parti hanno concordato la riduzione dell’aumento di penadisposto in primo grado ad anni due e mesi undici di reclusione.Il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla congruità di talesegmento sanzionatorio.La censura è indeducibile: l'obbligo di motivazione cui è tenuto il giudiced’appello, in ossequio al carattere devolutivo di tale mezzo d’impugnazione, deveessere concretamente rapportato a quanto sottoposto alla sua cognizione conl’atto d’impugnazione; devolutum che preclude al giudice – escludendo ogni oneredi motivazione - la valutazione dei motivi di appello oggetto di rinuncia (ex multis,Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522). Sicché, intervenutol’accordo in ordine alla quantificazione della pena, ogni specifica motivazione inordine al profilo della sua congruità è logicamente superflua, in quantonecessariamente, seppure implicitamente, ritenuta (anche) dallo stesso ricorrenteadeguata - secondo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. – all’entità del fatto ealla personalità del reo.1.2. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile, in primo grado, delreato di cui al capo 26) dell’imputazione e condannato alla pena di anni otto direclusione ed euro trentaseimila di multa.Le parti, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dellacontinuazione tra i reati oggetto del presente processo e quelli giudicati consentenza della Corte d’appello di Napoli nel proc. n. 2452/15 RGApp, hannoconcordato la rideterminazione della pena complessiva inflitta all’imputato in annisette di reclusione ed euro venticinquemila di multa, alla quale si è giunti partendodalla pena base di anni sei di reclusione per il reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del1990 giudicato con la predetta sentenza, aumentata alla pena finale di anni settein relazione al reato per cui è processo.La difesa, per come si è detto, deduce l’intervenuta prescrizione del reato.Ebbene, l’assunto difensivo non solo è generico, nella parte in cui si limita adinvocare la prescrizione senza in alcun modo allegare concreti elementi fattualifondanti la deduzione prospettata, ma è anche, nella sua prospettazione,manifestamente infondato, alla luce della pena edittale prevista per il reatocontestato (anni venti di reclusione), dell’aumento previsto dall’aggravantecontestata (aet. 7 l. n. 203 del 1991, pari alla metà della pena) e dall’aumento dicui all’art. 160 cod. pen., nella formulazione vigente ratione temporis (anch’essopari alla metà della pena), con conseguente determinazione del termineprescrizionale in trenta anni decorrente dal 1998, ad oggi ancora non maturato,anche a prescindere dalle sospensioni maturate nel corso del processo.2. Ugualmente inammissibili i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.1. Il primo, all’esito del giudizio di secondo grado, è stato ritenutoresponsabile del reato associativo descritto al capo 48) e, riconosciuta lacontinuazione tra detto reato e quelli per i quali aveva già riportato condanna conla sentenza emessa dalla Corte d’appello di Napoli il 22 dicembre 2003, gli è statainflitta la pena complessiva di anni sei di reclusione (applicando un aumento dianni uno per la partecipazione associativa all’originaria pena di anni cinque direclusione).[OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta partecipe dell’associazione per delinquere distampo camorristico descritta al capo 48) e, riconosciuta la continuazione per ilreato per il quale aveva già riportato condanna (inflitta con la predetta sentenzadella Corte d’appello di Napoli il 22 dicembre 2003), le è stata irrogata la penacomplessiva di anni nove di reclusione (applicando un aumento di anni due allapena di anni sette di reclusione inflitta con la predetta sentenza).2.2. I ricorrenti lamentano:- l’insussistenza di una condotta associativa e l’erronea indicazione del tempuscommissi delicti (in relazione al capo 48) e, con esso, la determinazione delrelativo termine di prescrizione, anche alla luce della mancanza di una congruavalutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia;- la sostanziale sovrapponibilità dei fatti contestati nel presente giudizio aisensi dell’art. 416-bis cod. pen. con quelli di cui alla sentenza della Corte d’appellodi Napoli del 22 dicembre 2003, contestati ai sensi dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del1990: identica sarebbe la piattaforma probatoria, medesimi i soggetti, uguali iperiodi di riferimento;- l’incongrua determinazione del trattamento sanzionatorio e l’illogicità deldiniego delle circostanze attenuanti generiche.2.3. Manifestamente infondata è la censura afferente alla valutazione dianaliticamente prospettata dalla Corte territoriale nelle pagine da 33 a 38 dellasentenza impugnata e nelle pagg. 20 e seguenti di quella di primo grado (le cuistrutture motivazionali, alla luce della concorde analisi e valutazione degli elementidi prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, si saldano reciprocamenteformando un unico complessivo corpo argomentativo, tanto più che i motivi diappello non hanno riguardato elementi nuovi, ma si sono limitati a prospettarecircostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado:ex multis, Sez. 2, n. 5606 del 08/02/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 3,n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 1, n. 8868 del 08/08/2000,Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145;Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116, in motivazione).Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, i giudici di merito hanno datoconto: della genesi e delle individuali motivazioni delle singole collaborazioni; dellepotenziali criticità di ciascuno; delle analitiche dichiarazioni auto edeteroaccusatorie; dell’irrilevanza del pacifico intento utilitaristico che, in molti casi,ha mosso la scelta collaborativa (rispetto alla quale mai è stata richiesta unaspecifica motivazione etica); della pari irrilevanza dei pacifici rapporti esistenti trail Gargiulo, il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esplicitamente riconosciuti dagli stessicollaboratori, regolarmente autorizzati, avvenuti sempre sotto il controllo delservizio protezione, e, in sé non significativi del prospettato allineamento dellerispettive dichiarazioni (al contrario caratterizzate da fisiologiche discrasie coerenticon i rispettivi vissuti individuali), esso stesso incompatibile con i plurimiriconoscimenti fotografici difficilmente ipotizzabili in assenza di una diretta epersonale percezione del narrato; delle ragioni della ritenuta attendibilità diAlfredo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche a fronte dell’accertata falsità di parte delleaccuse formulate, in sé non decisive e, comunque, esplicitamente riconosciutedagli stessi dichiaranti; della genericità della censura afferente ad una asseritatardività della collaborazione, in assenza di specifici elementi significativi dellaprospettata inattendibilità.A fronte di ciò, prospettare un differente giudizio di attendibilità, senzaneanche allegare alcun significativo travisamento delle dichiarazioni rese significacensurare (peraltro genericamente) la valutazione della prova, non la motivazioneche di essa ne danno i giudici di merito; significa chiedere a questa Corte unarilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata,articolata sulla base dei diversi parametri di ricostruzione e valutazione,dimenticando i limiti propri del sindacato riservato a questa Corte, che non èchiamata alla verifica dell'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni offerte dalgiudice di merito, scegliendo tra diverse possibili ricostruzioni, ma al solo riscontrodell'esistenza, della non manifesta illogicità e della coerenza dell’apparatoargomentativo, valutato nel suo complesso, sui vari punti della decisioneimpugnata (ex multis, Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107;Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841). E in ciò l’indeducibilità dellacensura.2.4. Ugualmente indeducibile la censura afferente alla sussistenza di unacondotta associativa e, con essa, all’asserito decorso del termine prescrizionale inrelazione al reato di cui al capo 48).Sotto tale ultimo profilo, va preliminarmente precisato che, non essendoconsentita la simultanea applicazione delle disposizioni introdotte dalla L. 5dicembre 2005, n. 251, e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggioreconvenienza per l'imputato (Sez. 6, n. 21744 del 24/04/2008, Pepe, Rv. 240575),la normativa alla quale va fatto riferimento è quella antecedente,complessivamente più favorevole, proprio in ragione della differente disciplinadell’interruzione con riferimento ai reati di cui all’art. 51 del codice di procedurapenale.Ciò chiarito, la difesa deduce, per come si è detto, da un canto, chemancherebbero concreti elementi dai quali desumere che la partecipazione fosseascrivibile all’interno periodo in contestazione (al più, invece, circoscritta alperiodo della sua reggenza, cessata, con la scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA], quindi nelgennaio 1998), dall’altro che emergerebbero significativi elementi di logicaincompatibilità rispetto ad una sua permanenza: per la [OSCURATO:PERSONA], l’aver avvicinato ilgruppo rivale di [OSCURATO:PERSONA] per favorire l’ingresso di suoi familiari el’assenza di colloqui con il fratello [OSCURATO:PERSONA]; per l’[OSCURATO:PERSONA], la contraddittoriastratificazione di moventi, tra loro logicamente incompatibili e tutti significativi, alcontrario, di una intervenuta cesura dal sodalizio [OSCURATO:PERSONA].La prospettazione difensiva è indeducibile sotto un duplice profilo: non soloperché non si confronta con le esplicite argomentazioni offerte nella sentenzaimpugnata, ma, nel sostanziare l’assunto, offre in valutazione a questa Cortecircostanze del tutto inconferenti con la tesi prospettata.La Corte territoriale ha dato conto, infatti, delle plurime condotte poste inessere dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] all’interno del clan e del ruolo da lororivestito, contestualizzandolo all’interno dei diversi periodi di operatività del clan:nella fase iniziale di costituzione del sodalizio, dopo l’arresto di [OSCURATO:PERSONA], successivamente, dopo la scarcerazione di questi, in ragione delle significativecapacità relazionali della [OSCURATO:PERSONA].A fronte di ciò, la difesa deduce un’asserita incompatibilità, con l’ipotizzatapartecipazione, dell’ausilio offerto dalla [OSCURATO:PERSONA] ai nipoti, dell’assenza di contatti conil fratello [OSCURATO:PERSONA] e della pluralità di moventi fondanti l’attentato subitodall’[OSCURATO:PERSONA] da parte del Gargiuolo. Ma, da un canto, non si comprende comel’asserita (ma in concreto inesistente) contraddittorietà dei plurimi moventiprospettati (peraltro riferiti ad un evento successivo al periodo oggetto dicontestazione) o la mancanza di contatti tra la ricorrente e il fratello [OSCURATO:PERSONA] oancora l’ausilio fornito ai suoi stretti congiunti da parte della [OSCURATO:PERSONA] siano elementiche possano incidere sulla ritenuta permanenza della condotta associativa;dall’altro, comunque, la valutazione di tali circostanze impone un’inammissibileapprezzamento del dato probatorio (del quale viene censurata la valutazione chedi esso viene offerta e non già la relativa motivazione), in sé contrastante conl’esplicito dato fattuale evidenziato dalla Corte (che, nel richiamare le esplicitedichiarazioni rese dai nipoti della [OSCURATO:PERSONA] e dalla stessa sorella, ha chiaramenteevidenziato come mai si è parlato di un transito di [OSCURATO:PERSONA] in altro gruppocriminale).2.5. Manifestamente infondata la questione della sovrapponibilità dellecondotte contestate al capo 48) con quelle già giudicate con la sentenza dellaCorte d’appello di Napoli del 22 dicembre 2003, con la quale i ricorrenti sono staticondannati per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.Va opportunamente premesso che la verifica di un eventuale bis in idem, purdovendo attingere il fatto materiale e non già la fattispecie astratta, impone diriguardarlo comunque in ragione dei parametri del giurista, individuando, nelcomportamento sub iudice, gli elementi di sovrapponibilità fattuale rispetto allastruttura della fattispecie come prevista dal legislatore (Corte cost. sentenza n.200 del 2016). Sicché l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenzastorico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoielementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo allecircostanze di tempo, di luogo e di persona.Ebbene, il tratto tipico della fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309 (sussistendo tutti gli elementi costitutivi della associazioneper delinquere: un vincolo tendenzialmente permanente o comunque stabile;l’indeterminatezza del programma criminoso; l’esistenza di una strutturaorganizzativa adeguata allo scopo) risiede nell'elemento organizzativo (Sez. 6, n.11413 del 14/06/1995, Rv. 203643) e nel profilo teleologico (che, alla luce delparticolare allarme sociale derivante dalla struttura e dai suoi fini, giustifica laprevisione di un'autonoma figura di reato: Sez. 6, n. 9320 del 12/05/1995,Mauriello, Rv. 202037), sicché i rapporti tra l’associazione di stampo mafioso (art.416-bis cod. pen.) e l’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito disostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), per comeripetutamente osservato da questa Corte, si strutturano in termini di specialitàreciproca, essendo la prima caratterizzata dal metodo mafioso, assente nellaseconda, la quale, invece, contiene in più un elemento specializzante, costituitodalla natura dei reati fine (Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Rumbo,Rv. 278583). E tanto esclude l’invocata applicabilità del principio di specialità,rendendo configurabile il concorso formale tra i due reati (ex plurimis, Sez. 6, n.35034 del 18/05/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232574; Sez. 5, n. 4071 del 19/06/1998,Abbrescia, Rv. 211617) e ciò anche quando la medesima associazione siafinalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e direati diversi (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241883).2.6. Indeducibile la censura afferente al trattamento sanzionatorio.Com’è noto, la commisurazione della pena e la disciplina fondamentaledettata dagli artt. 132 e 133 cod. pen. rappresentano il nucleo centrale del temadella discrezionalità penale riconosciuta al giudice, in rapporto alla peculiarità delcaso concreto e alla personalità dell'autore; esso stesso funzionale alladeterminazione di un trattamento sanzionatorio che sia proporzionato edindividualizzante, in un assetto che sia compatibile con le finalità proprie dellapena e, in particolar modo, con la sua finalità rieducativa; funzione, quest'ultima,che costituisce «patrimonio della cultura giuridica europea, in particolar modo peril suo collegamento con il "principio di proporzione" fra qualità e quantità dellasanzione, da una parte, ed offesa, dall'altra» (Corte cost., sentenza n. 313 del1990).In questo contesto, le circostanze attenuanti generiche rappresentano lostrumento attraverso il quale il giudice, nella sua valutazione discrezionale, tieneconto della concretezza della vicenda, incidendo con un intervento correttivo sulladeterminazione della pena, rendendo, di fatto, quest’ultima rispettosa dei principidi ragionevolezza e proporzionalità e, così, adeguando la sanzione finaleall'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio.Tali circostanze, in sé, tuttavia, non costituiscono oggetto di un dirittoconseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità delsoggetto, ma necessitano, in positivo, di elementi (dei quali il giudice deveesplicitamente dar conto) ritenuti idonei a giustificare la mitigazione deltrattamento sanzionatorio rendendolo coerente alla concreta gravità del fatto, deiquali il giudice di merito deve dar conto enunciando le ragioni che pone afondamento della sua decisione. Un onere argomentativo, tuttavia, che è congruoe non contraddittorio anche quando il giudice si limita a prendere in esame, traquelli indicati dall'art. 133 cod. pen., l'elemento che ritiene prevalente ed atto adeterminare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis, Sez. 2, n. 23903del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549), senza la stretta necessità dellacontestazione o dell’invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa sifonda (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del27/01/2012, Rv. 252900; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590).Ebbene sul presupposto logico per cui la motivazione va valutata nella suaunitarietà e la giustificazione di ciascun punto della decisione ben può esserelogicamente contenuta e indirettamente svolta nelle considerazioni offerte rispettoad altra questione (Sez. 5, n. 24241 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 228107), la mancanzadi elementi favorevolmente valutabili, specificamente fondante il rigetto dellecondotta (in ragione, per la [OSCURATO:PERSONA], del ruolo propulsivo svolto nella fase inizialedella vita del sodalizio e la reggenza assunta all’indomani della decapitazione dellaneonata formazione criminale), ai numerosi precedenti penali, anche specificiemersi a carico dei ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA] risulta già condannato per furto, rapina,lesioni personali, tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale, reati in materia diarmi, detenzione illecita di stupefacenti e partecipazione ad associazione dedita anarcotraffico; mentre la [OSCURATO:PERSONA] risulta già condannata per resistenza a pubblicoufficiale e partecipazione ad associazione dedita al narco traffico) e allaconseguente tendenza a delinquere, spiccata e fortemente radicata.La motivazione esiste, non è manifestamente illogica, è coerente ed è congruarispetto alla pena concretamente irrogata (tenuto presente che il grado di impegnomotivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entitàdegli stessi: Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800) e, quindi,nella sua concreta determinazione, in questa sede insindacabile.3. Ugualmente indeducibili i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] DoloresD’[OSCURATO:PERSONA] e di suo figlio [OSCURATO:PERSONA].3.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile, all’esito del giudizio di secondogrado, del reato di partecipazione all’associazione camorristica di cui al capo 48)e, riconosciuta la continuazione tra detto reato e quelli già giudicati con la sentenzadella Corte d’appello di Napoli dell’8 maggio 2007, gli è stata inflitta la penacomplessiva di anni dodici e mesi tre di reclusione, irrogando un aumento di annidue sulla pena di anni dieci e mesi tre di reclusione di cui alla predetta sentenza.[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], all’esito del giudizio di secondo grado, è statariconosciuta responsabile del reato di partecipazione all’associazione camorristicadi cui al capo 48) ed è stata condannata alla pena complessiva di anni due e mesisei di reclusione.3.2. La difesa censura, per come detto, la ritenuta partecipazione deiricorrenti al sodalizio mafioso e la concreta determinazione del complessivotrattamento sanzionatorio.L’ipotizzata partecipazione, sostiene la difesa, si sarebbe concretizzata, per laD’[OSCURATO:PERSONA], nelle sole condotte contestate ai capi 9), 32) e 33) (tutte consumatetra il 10 e il 30 settembre 1997), e per il [OSCURATO:PERSONA], in una serie di condotte (in realtàtipiche del reato associativo descritto all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990) maitemporalmente contestualizzate e, comunque, logicamente anteriori al marzo1999 (epoca in cui il ricorrente è stato arrestato e, per i successivi dieci anni,ininterrottamente detenuto) e parzialmente sovrapponibili a quelle per le quali ègià stata pronunciata (dal Tribunale per i minorenni di Napoli) condanna definitiva.Parallelamente, la motivazione posta a sostegno della concretaquantificazione della pena irrogata, sostiene la difesa, si sarebbe sostanziata in unmero rinvio alle motivazioni offerte in primo grado, prive, comunque, di ogniriferimento alla significativa condotta post delictum.Le censure sono tutte indeducibili e, comunque, manifestamente infondate.3.3. Rinviando a quanto precedentemente osservato con riferimento alladedotta sovrapponibilità delle condotte valutate a titolo di partecipazioneassociativa con quelle già giudicate con precedente sentenza della Corte d’appello,va opportunamente chiarito che la condotta di partecipazione associativa,pacificamente a forma libera, si sostanzia nel contributo, apprezzabile e concretosul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. U., n.22327 del 30 ottobre 2002, dep. 2003, Carnevali). E ciò anche se l'attività sia disecondaria importanza (Sez. 3, n. 8024 del 25 gennaio 2012, Rv. 252753) o siastata esplicata durante una fase temporalmente limitata della vitadell'associazione (Sez. 2, 47602 del 29 novembre 2012, Rv. 254105).Una condotta che, all’interno di un’associazione di tipo mafioso, si cristallizzanello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativadell'associazione, idoneo, in concreto, ad attestare la sua “messa a disposizione”in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n.36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889), che, seppur non debbanecessariamente possedere - di per sé – un’elevata carica di apporto causale allavita dell'intera associazione o di un suo particolare settore, come richiesto per ilconcorrente esterno, deve comunque concretizzarsi in termini di partecipazionefattiva, tesa ad agevolare in modo riconoscibile il perseguimento degli scopiassociativi (Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. 1, n. 274043 del 25/11/2003, dep. 2004, Cito, Rv. 229992; Sez. 1, n. 2348 del18/05/1994, Clementi, Rv. 198328). Cosicché, come correttamente evidenzia ilricorrente, la mera "contiguità compiacente", anche caratterizzata daammirazione verso i partecipi o i capi del gruppo, non costituisce comportamentosufficiente a integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non siadimostrato che la vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e propriocontributo, avente effettiva rilevanza causale, alla conservazione o alrafforzamento della consorteria (Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024, Marino, Rv.286120).3.4. Ebbene, i giudici di merito hanno dato ampiamente conto delle specifichecondotte poste in essere dai ricorrenti, tutte fondate sulle convergenti dichiarazionidei collaboratori. Segnatamente, il [OSCURATO:PERSONA] - remunerato con uno stipendiosettimanale - era preposto alla vigilanza armata delle zone nelle quali il sodaliziocurava lo spaccio e alla sicurezza di [OSCURATO:PERSONA]; la madre, invece, era prepostaall’acquisto e alla custodia delle armi (anche oltre le specifiche condotte contestatenegli specifici capi d’imputazione), ai rapporti con i vari gestori delle piazze dispaccio e con il clan Mazzarella, partecipando costantemente alle riunioniorganizzative del sodalizio.La difesa non si confronta con il complessivo tessuto argomentativo offertodai giudici di merito, si limita a dedurre nuovamente la riconducibilità della ritenutapartecipazione alle sole condotte tipizzate nei capi 9), 32) e 33), la sopravvenutadetenzione del [OSCURATO:PERSONA] o la sovrapponibilità della piattaforma probatoria utilizzatain questo processo con quella valorizzata nel parallelo giudizio che ha condottoalla condanna per il reato di cui all’art. 74.In ciò, da un canto, l’estrinseca genericità della censura (e la sua conseguenteindeducibilità), dall’altro, la sua manifesta infondatezza, avendo dato atto la Corte,per quanto in precedenza osservato, del ruolo assunto da ciascuno all’interno dellaorganizzativa dell'associazione e, con esso, della relativa condotta dipartecipazione, idonea, in concreto, a dar conto della “disponibilità” offerta infavore del sodalizio.Né, in ultimo, rileva, il sopravvenuto status detentivo, circostanza che, in sé,in assenza di ulteriori deduzioni, non esclude la permanenza della partecipazioneal sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminaleovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singoloassociato (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282661).3.5. Analoghe considerazioni anche con riferimento al profilo sanzionatorio.Richiamate le superiori considerazioni (offerte con riferimento alla posizionedi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), è sufficiente rilevare come la Corteterritoriale ha evidenziato, nel sostanziare la quantificazione del trattamentosanzionatorio, per la D’[OSCURATO:PERSONA], il ruolo propulsivo svolto nella fase iniziale dellavita del sodalizio, l’importanza dei compiti a lei affidati, l’incondizionatadisponibilità offerta al sodalizio, i numerosi precedenti penali, anche specifici,emersi a suo carico (favoreggiamento, reati in materia di armi, detenzione illecitadi stupefacenti e partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico), laconseguente tendenza a delinquere; per il [OSCURATO:PERSONA], la pluralità delle condotte postein essere, l’incondizionata disponibilità mostrata, i numerosi procedenti penali,anche specifici (furto, rapina, reati in materia di armi, ricettazione, evasione,partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, omicidio), la conseguentetendenza a delinquere spiccata e fortemente radicata.Ancora una volta la motivazione esiste, non è manifestamente illogica e, inquanto tale, insindacabile.4. Ugualmente indeducibili i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] De4.1. [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile dei reati didetenzione illecita e cessione di stupefacente contestati al capo 44) e condannataalla pena di anni sette di reclusione ed euro trentamila di multa (pena base annisei di reclusione ed euro ventisettemila di multa aumentata alla pena finale per lacontinuazione interna).[OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile dei reati di detenzione e cessionedi sostanza stupefacente aggravati dall’art. 7 l. n. 203 del 1991 contestati al capo47), nonché di partecipazione all’associazione di cui al capo 48). Riconosciuta lacontinuazione, è stata condannata alla pena complessiva di anni 4 e mesi sei direclusione (pena base anni due e mesi sei di reclusione per il più grave reatoassociativo, aumentata di anni due di reclusione per il residuo reato di detenzionee spaccio ed ulteriori mesi sei per la continuazione interna al capo 47).[OSCURATO:PERSONA], all’esito del giudizio di secondo grado, è stato riconosciutoresponsabile del reato di tentato omicidio aggravato dall’art. 7 l. 203 del 1991 e,riconosciuta la continuazione tra detto reato e quelli già giudicati con la sentenzaemessa dalla Corte d’appello di Napoli l’8 maggio 2007, gli è stata inflitta la penacomplessiva di anni dodici e mesi quattro di reclusione, applicando un aumento dianni due di reclusione sulla pena di anni dieci e mesi quattro irrogata con lapredetta sentenza.4.2. Le difese censurano, per come detto, la valutazione di attendibilitàdelle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, logicamente contaminate dallungo periodo di reciproca convivenza e dal profondo astio nutrito nei confronti deiricorrenti, prive di esterni riscontri e comunque vaghe e generiche; la ritenutaresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il tentato omicidio (non è dato sapere chi per primoesplose i colpi) nonché della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo (nonsarebbe stata specificata la loro rispettiva condotta di partecipazione); il mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche.Tutte le censure sono indeducibili e, comunque, manifestamente infondate.4.2.1. Indeducibili le censure prospettate con riferimento allavalutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori, per lemedesime ragioni già evidenziate con riferimento alla posizione dell’[OSCURATO:PERSONA] edella [OSCURATO:PERSONA], alle quali, pertanto, si rinvia.4.2.2. In parte indeducibili e in parte manifestamente infondate le altre.Con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], al netto della logica irrilevanza dellacircostanza dedotta, in sé non incompatibile (proprio alla luce delle circostanze inprecedenza richiamate) con la ritenuta sussistenza del dolo omicidiario, la Corteterritoriale, nel ricostruire analiticamente i fatti contestati al capo 19), ha rilevato:la linearità e coerenza del narrato del Gargiuolo (anche alla luce del contestostorico nel quale è avvenuto l’agguato), la genericità del prospettato contrastointerno alle dichiarazioni del collaboratore (che, al massimo, riguarderebbero ilcorreo e non il [OSCURATO:PERSONA]) e i plurimi riscontri emersi dal complessivo quadroprobatorio (il rinvenimento di bossoli e le coerenti dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] eAlfredo [OSCURATO:PERSONA]). E, in questo perimetro, ha dato conto della manifesta infondatezzadell’assunto difensivo, quanto all’ipotizzata esigenza difensiva prospettata dalSautto, anche alla luce dei turbolenti rapporti esistenti tra Gargiulo e Conti con ilsodalizio capeggiato dallo zio [OSCURATO:PERSONA]. In questi termini le parole udite dalGargiuolo, i fori rinvenuti nelle auto sul luogo della sparatoria, gli ulteriori analoghiepisodi verificatisi nel medesimo periodo.In termini analoghi sono state descritte le specifiche condotte dipartecipazione attribuite alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima, in coerenzacon il suo essere il coniuge di [OSCURATO:PERSONA], vendeva lo stupefacente pressola piazza di spaccio “di famiglia”, custodiva le armi, raccoglieva i proventi eassicurava il sostentamento agli affiliati detenuti; la [OSCURATO:PERSONA] collaborava conl’attività di custodia e vendita dello stupefacente affidata a suo marito, SalvatoreSpatuzzi, sostituendosi a lui nei periodi nei quali quest’ultimo era detenuto. Inquesti termini le coerenti – e reciprocamente riscontrate - dichiarazioni deicollaboratori richiamate dalla Corte d’appello.La difesa non si confronta con tale complessivo tessuto argomentativo: silimita a dedurre, peraltro genericamente, l’incoerenza delle singole fonti di provae la genericità delle condotte richiamate dalla Corte. Ancora una volta, ciò significa- a prescindere dal rilevato difetto di specificità estrinseca del motivo - censurarela valutazione della prova, non la motivazione che di essa ne danno i giudici dimerito; significa chiedere a questa Corte una rilettura degli elementi di fatto postia fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base dei diversi parametridi ricostruzione e valutazione, dimenticando i limiti propri del sindacato riservatoa questa Corte.Né la reiterazione delle condotte di cessione (nell’arco temporale indicato nelcapo d’imputazione), come correttamente rilevato dalla Corte, può,paradossalmente, riverberarsi in termini di genericità del capo d’imputazione o, inquesta sede, quale omessa motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità: ilcontesto temporale risulta indicato, così come risulta indicato il preciso riferimentospaziale e specificate le modalità di condotta. E solo la concreta impossibilità dicollocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso contestato, ancheeventualmente, anche in altri atti del processo, precludendo all'imputato diconoscere i profili fondamentali del "fatto" che gli viene addebitato, costituiscevizio di "insufficiente motivazione" (Sez. 3, n. 42537 del 21/05/2014, Caputo, Rv.261147).4.2.3. Manifestamente infondate anche le censure afferenti al profilosanzionatorio.La Corte ha dato atto, per la [OSCURATO:PERSONA], della continuità dell’attività di spaccio,della consistenza dei quantitativi di droga trattati, delle plurime condanne riportateper detenzione e cessione di sostanza stupefacente e per partecipazione adassociazione dedita al narcotraffico; per la [OSCURATO:PERSONA], della continuità edell’importanza dell’attività svolta all’interno del sodalizio e la precedentesignificativa condanna per aver promosso e diretto un associazione dedita alnarcotraffico.La motivazione esiste, è logica e coerente con i dati richiamati e, in quantotale, in questa sede insindacabile.5. Ugualmente indeducibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].5.1. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei reati di detenzione ecessione di sostanza stupefacente contestati al capo 45) e, riconosciuta la recidivaqualificata contestatagli, condannato alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusioneed euro 50.000 di multa (pena base anni sei di reclusione ed euro 27.000 di multa,aumentata ad anni dieci di reclusione ed euro 45.000 di multa per la recidiva ealla pena finale per la continuazione).5.2. La difesa deduce la genericità della contestazione formulata al capo45) – ai sensi dell’art. 73 d. P. R. n. 309 del 1990 - in quanto priva dell’indicazioneanalitica dei singoli episodi di spaccio.5.3. Valgono le medesime osservazioni prospettate in precedenza: lacorretta indicazione del contesto temporale, del relativo riferimento spaziale edelle specifiche modalità della condotta posta in essere permettono di collocare,nello nel tempo e nello spazio, l'episodio criminoso contestato, consentendoall'imputato di conoscere i profili fondamentali del "fatto" che gli viene addebitato.6. Manifestamente infondato anche il ricorso proposto nell’interesse di AlfredoMauro.Il ricorrente, all’esito del giudizio di secondo grado, è stato ritenutoresponsabile del reato di partecipazione all’associazione camorristica di cui al capo48) e, riconosciuta la continuazione con i reati già giudicati con la sentenza dellaCorte d’appello di Napoli del 15 maggio 2005, gli è stata irrogata la penacomplessiva di anni undici e mesi quattro di reclusione, applicando un aumento dianni due per il reato di cui al presente processo sulla pena di anni nove e mesiquattro inflitta con la predetta sentenza.La difesa deduce, per come si è detto, l’identità dei fatti contestati nelpresente giudizio ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen. con quelli di cui alla sentenzadella Corte d’appello di Napoli del 15 maggio 2005, contestati ai sensi dell’art. 74d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione ai quali si riconosceva il solo vincolo dellacontinuazione.Valgono le medesime considerazioni avanzate in precedenza con riferimentoalla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alle quali, quindi, si rinvia.7. Manifestamente infondato, in ultimo, anche il ricorso propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei reati di detenzione di sostanzastupefacente, aggravato ai sensi del predetto art. 7 di cui al capo 25) e dipartecipazione all’associazione camorristica di cui al capo 48) e, riconosciuta lacontinuazione tra detti reati e quelli già giudicati con la sentenza della Corted’appello di Napoli del 22 settembre 2000, è stato condannato alla pena di annisette di reclusione ed euro 25.822,84 di multa.Le censure prospettate dalla difesa attengono: alle specifiche condotte postein essere dal [OSCURATO:PERSONA] all’interno del sodalizio e alla conseguente loro idoneità adintegrare il vincolo associativo; alla concreta determinazione del trattamentosanzionatorio e all’applicazione della recidiva; alla valutazione di attendibilità deicollaboratori di giustizia e alla escussione dei soggetti terzi dai quali i collaboratoridi giustizia dichiarano di aver appreso le circostanze riferite in merito alla posizionedel ricorrente.Le censure sono tutte indeducibili o, comunque, manifestamente infondate.Quelle dirette a sindacare la valutazione di attendibilità dei collaboratori digiustizia (formulate in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelle prospettatedagli altri difensori) per le ragioni già indicate in precedenza; quelle afferenti allaritenuta partecipazione del ricorrente perché la Corte territoriale, contrariamentea quanto sostenuto dalla difesa, ha dato atto delle specifiche condotte poste inessere dal ricorrente (la custodia di armi e droga e la specifica disponibilitàmostrata a rendersi intestatario della motocicletta utilizzata da [OSCURATO:PERSONA]),della retribuzione percepita e, con esse, della fattiva disponibilità offerta dalricorrente in favore del sodalizio per il perseguimento dello scopo comune; quelleafferenti al trattamento sanzionatorio, perché la pena base, contrariamente aquanto sostenuto dalla difesa, è stata esplicitamente individuata in quella (di annicinque di reclusione ed euro 25.822,84 di multa) già inflitta con la citata sentenzae la motivazione della pena inflitta in relazione ai due reati per cui è processo (anniuno di reclusione per ciascuno di essi) è coerente con la limitata loro entità, tenutopresente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine alla concretadeterminazione della pena è correlato all'entità della stessa (Sez. 5, n. 34379 del11/07/2025, Randisi, Rv. 288800).Indeducibile, in ultimo, la censura afferente all’applicazione della recidiva (giàesclusa in primo grado) e manifestamente infondata quella afferente all’invocataprescrizione, alla luce del termine massimo previsto dall’art. 160 cod. pen. (nellaformulazione applicabile ratione temporis) per ciascuno dei due residui reati per iquali è intervenuta condanna (anni 30 per il capo 25 ed anni 22 e mesi sei per ilcapo 48), che sposta il termine di prescrizione in data successiva alla pronunciaimpugnata (e l’inammissibilità dei motivi di ricorso preclude di rilevare l’eventualesuccessivo maturare della causa estintiva).8. In conclusione, tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e iricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 23 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31421/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris