CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31939/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e 3.500,00 di multa pronunciata dal Tribunale di Ivrea il 15/7/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 2 e 4 L. 895/1967; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta "micidialità" del materiale esplodente e alla qualificazione giuridica attribuita al fatto, nonché quanto alla eccessiva onerosità dell'aumento operato a titolo di continuazione; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito, facendo riferimento alla relazione tecnica effettuata quanto all'ingente quantitativo dell'esplosivo contenuto nei fuochi di artificio sequestrati (1.600 kg) e al pericolo di uno scoppio anche accidentale vicino a un'area prossima alla pubblica via (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata e pagine 5 e 6 della sentenza di primo grado), ha risposto alla medesima censura già sollevata in appello e si è conformata alla giurisprudenza di legittimità sul punto con motivazione adeguata e coerente agli elementi acquisiti (Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Luongo, Rv. 274477 - 01); Rilevato che la doglianza relativa all'aumento di pena operato per la continuazione è manifestamente infondata in quanto la Corte, con i riferimenti alla pena determinata a criteri di particolare mitezza, alla concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione a al contenutissimo aumento di pena applicato, così richiamando la sentenza di primo grado, ha dato adeguato e coerente conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, dell'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammisgibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am