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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13451/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].

M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per l'indagato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] de Feo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari ha rigettato l'appello proposto ex art. 322-bis c.p.p. da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale, nel processo di cognizione, il medesimo Tribunale aveva respinto la sua istanza di dissequestro delle somme sottoposte a vincolo cautelare ex art. 321 comma 2 c.p.p. in quanto costituenti il profitto del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale destinato a confisca.

In tal senso il giudice dell'appello ha ritenuto destituita di fondamento, in quanto incompatibile con la disciplina di cui all'art. 104 disp. att. c.p.p., la richiesta dell'imputato di restituzione di parte delle somme assoggettate al vincolo cautelare al fine di destinarle al soddisfacimento di primarie esigenze di vita dell'imputato ed in particolare al pagamento dei canoni di locazione dell'abitazione e dello studio professionale e parimenti infondata l'obiezione relativa alla cessazione del periculum in mora in ragione dell'intervenuta ammissione dello Schiano al concordato preventivo di FSE, implicante il riconoscimento della certezza, liquidità ed esigibilità del rilevante credito vantato dallo stesso nei confronti della società.

2. Avverso l'ordinanza ricorre l'imputato articolando tre motivi.

Con il primo solleva eccezione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 2 e 32 Cost. degli artt.321 c.p.p. e 104 disp. att. c.p.p. nella parte in cui escludono l'assoggettabilità al sequestro preventivo esclusivamente delle cose di cui il codice di procedura civile dispone l'impignorabilità.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge per avere il Tribunale escluso che le somme sequestrate non potessero essere restituite non rientrando nell'elenco normativo delle cose impignorabili ed escludendo dunque ogni valutazione in concreto in merito alla necessità di soddisfare ulteriori primarie esigenze di vita dell'imputato, tra le quali certamente deve annoverarsi la perdita dell'abitazione in conseguenza dello sfratto per morosità.

Ulteriore violazione di legge viene dedotta con il terzo motivo in merito alla ritenuta irrilevanza del credito vantato dall'imputato nei confronti di FSE, la quale peraltro sarebbe il possessore e garante delle somme che, all'esito del giudizio, potrebbero essere ritenute integrare il profitto del reato destinato a confisca.

Non di meno erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto impossibile trasferire il sequestro dalle somme attualmente assoggettate al vincolo ai crediti ammessi al concordato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

La questione di legittimità costituzionale sollevata con il primo motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondata.

Anzitutto, ai fini della rilevanza della questione, del tutto generica è la prospettazione dell'impossibilità per l'imputato di far fronte ai canoni di locazione dell'immobile adibito ad abitazione attraverso risorse alternative a quelle assoggettate a sequestro, mentre il ricorrente nemmeno ha precisato se lo sfratto di cui sarebbe destinatario sia o meno esecutivo.

Altrettanto generica è poi l'indicazione, quale parametro costituzionale violato, dell'art. 32 Cost., solo evocato dal ricorrente senza però illustrare perché le norme impugnate sarebbero in contrasto con il medesimo.

Ma generica è anche la prospettazione dei termini dell'eccepita incompatibilità tra le stesse norme e l'art. 2 Cost., posto che il ricorrente non precisa, in astratto, quali beni mobili l'art. 104 disp. att. c.p.p. dovrebbe escludere dall'esecuzione del sequestro al fine di garantire il diritto all'abitazione, giacchè, per come sviluppata l'eccezione, qualsiasi risorsa economica del soggetto interessato dovrebbe essere sottratta all'intervento cautelare in quanto potenzialmente strumentale a soddisfare le sue primarie esigenze di vita.

Generico è inoltre il riferimento alle norme del codice civile cui il citato art. 104 rinvia per definire i limiti all'esecuzione della cautela reale.

Dallo svolgimento dell'eccezione, infatti, non si comprende se ad essere incompatibile con la disposizione costituzionale sarebbe lo stesso rinvio operato dalla norma penale a quelle civili, ovvero se il vizio riguardi queste ultime.

Ma in tal caso è appena il caso di notare come esse non vengano individuate e soprattutto come le stesse e non quelle effettivamente impugnate sarebbero eventualmente in contrasto con il parametro costituzionale evocato.

Come accennato la questione è comunque manifestamente infondata.

Come il giudice delle leggi ha già avuto modo di precisare, l'individuazione dei beni pignorabili (alla cui disciplina l'art. 104 disp. att. c.p.p. rinvia), rientra nell'esclusiva sfera dei poteri discrezionali del legislatore, il cui esercizio è sindacabile solo qualora trascenda i limiti della ragionevolezza (Corte Cost. n. 492 del 1990 e n. 60 del 1971).

E' dunque priva di fondamento alcuno l'obiezione, implicita nell'impostazione del ricorso, per cui qualsiasi bene del debitore dovrebbe essere sottratto al pignoramento laddove strumentale al soddisfacimento di esigenze primarie dell'imputato, posto che proprio al legislatore è rimesso il bilanciamento tra l'interesse del creditore e quello del debitore e il ricorrente non ha spiegato perché sarebbe irragionevole la previsione della pignorabilità non solo dell'immobile adibito ad abitazione del primo, ma addirittura delle disponibilità finanziarie utilizzate eventualmente per pagare i canoni di locazione della stessa abitazione.3.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, per il consolidato insegnamento di questa Corte di cui il Tribunale ha fatto buon governo, è legittimo il provvedimento con cui il giudice rigetta l'istanza dell'indagato tesa ad ottenere la restituzione di somme di danaro assoggettate a sequestro al fine di garantirgli di far fronte alle primarie esigenze di vita, atteso che il limite di operatività della misura cautelare reale in tal senso è già fissato a priori dall'art. 104 disp. att. c.p.p., il quale, come già ricordato, impedisce il sequestro dei beni mobili assolutamente impignorabili ai sensi delle disposizioni civilistiche (Sez. 3, Sentenza n. 23106 del 23/04/2013, Grieco, Rv. 255444).

4. Parimenti inammissibile è il terzo motivo, con il quale il ricorrente formalmente deduce violazione della legge processuale, ma lamenta invero vizi di motivazione del provvedimento impugnato, indeducibili in questa sede nell'incidente cautelare reale ai sensi dell'art. 325 c.p.p.

Non di meno le censure del ricorrente risultano generiche nella misura in cui solo apoditticamente viene eccepito che i crediti vantati dallo Schiano nei confronti di FSE costituirebbero il profitto del reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro ed in maniera a dir poco criptica si sostiene che la suddetta società sarebbe "possessore e garante" delle somme costituenti il medesimo profitto.

In ogni caso correttamente il Tribunale ha negato il trasferimento del vincolo sui crediti ed il conseguente rilascio delle somme sequestrate perché tale operazione comporta la permuta di un bene di immediata escussione, quale il danaro, con un diritto di credito non immediatamente convertibile in un valore corrispondente al profitto del reato non essendo allo stato certo il suo realizzo, a maggior ragione nell'ambito della procedura di concordato cui FSE è sottoposta (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 37660 del 17/05/2019, Colosso, Rv. 277833).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per l'indagato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] de Feo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari ha rigettato l'appello proposto ex art. 322-bis c.p.p. da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale, nel processo di cognizione, il medesimo Tribunale aveva respinto la sua istanza di dissequestro delle somme sottoposte a vincolo cautelare ex art. 321 comma 2 c.p.p. in quanto costituenti il profitto del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale destinato a confisca. In tal senso il giudice dell'appello ha ritenuto destituita di fondamento, in quanto incompatibile con la disciplina di cui all'art. 104 disp. att. c.p.p., la richiesta dell'imputato di restituzione di parte delle somme assoggettate al vincolo cautelare al fine di destinarle al soddisfacimento di primarie esigenze di vita dell'imputato ed in particolare al pagamento dei canoni di locazione dell'abitazione e dello studio professionale e parimenti infondata l'obiezione relativa alla cessazione del periculum in mora in ragione dell'intervenuta ammissione dello Schiano al concordato preventivo di FSE, implicante il riconoscimento della certezza, liquidità ed esigibilità del rilevante credito vantato dallo stesso nei confronti della società. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'imputato articolando tre motivi. Con il primo solleva eccezione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 2 e 32 Cost. degli artt.321 c.p.p. e 104 disp. att. c.p.p. nella parte in cui escludono l'assoggettabilità al sequestro preventivo esclusivamente delle cose di cui il codice di procedura civile dispone l'impignorabilità. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge per avere il Tribunale escluso che le somme sequestrate non potessero essere restituite non rientrando nell'elenco normativo delle cose impignorabili ed escludendo dunque ogni valutazione in concreto in merito alla necessità di soddisfare ulteriori primarie esigenze di vita dell'imputato, tra le quali certamente deve annoverarsi la perdita dell'abitazione in conseguenza dello sfratto per morosità. Ulteriore violazione di legge viene dedotta con il terzo motivo in merito alla ritenuta irrilevanza del credito vantato dall'imputato nei confronti di FSE, la quale peraltro sarebbe il possessore e garante delle somme che, all'esito del giudizio, potrebbero essere ritenute integrare il profitto del reato destinato a confisca. Non di meno erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto impossibile trasferire il sequestro dalle somme attualmente assoggettate al vincolo ai crediti ammessi al concordato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. La questione di legittimità costituzionale sollevata con il primo motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondata. Anzitutto, ai fini della rilevanza della questione, del tutto generica è la prospettazione dell'impossibilità per l'imputato di far fronte ai canoni di locazione dell'immobile adibito ad abitazione attraverso risorse alternative a quelle assoggettate a sequestro, mentre il ricorrente nemmeno ha precisato se lo sfratto di cui sarebbe destinatario sia o meno esecutivo. Altrettanto generica è poi l'indicazione, quale parametro costituzionale violato, dell'art. 32 Cost., solo evocato dal ricorrente senza però illustrare perché le norme impugnate sarebbero in contrasto con il medesimo. Ma generica è anche la prospettazione dei termini dell'eccepita incompatibilità tra le stesse norme e l'art. 2 Cost., posto che il ricorrente non precisa, in astratto, quali beni mobili l'art. 104 disp. att. c.p.p. dovrebbe escludere dall'esecuzione del sequestro al fine di garantire il diritto all'abitazione, giacchè, per come sviluppata l'eccezione, qualsiasi risorsa economica del soggetto interessato dovrebbe essere sottratta all'intervento cautelare in quanto potenzialmente strumentale a soddisfare le sue primarie esigenze di vita. Generico è inoltre il riferimento alle norme del codice civile cui il citato art. 104 rinvia per definire i limiti all'esecuzione della cautela reale. Dallo svolgimento dell'eccezione, infatti, non si comprende se ad essere incompatibile con la disposizione costituzionale sarebbe lo stesso rinvio operato dalla norma penale a quelle civili, ovvero se il vizio riguardi queste ultime. Ma in tal caso è appena il caso di notare come esse non vengano individuate e soprattutto come le stesse e non quelle effettivamente impugnate sarebbero eventualmente in contrasto con il parametro costituzionale evocato. Come accennato la questione è comunque manifestamente infondata. Come il giudice delle leggi ha già avuto modo di precisare, l'individuazione dei beni pignorabili (alla cui disciplina l'art. 104 disp. att. c.p.p. rinvia), rientra nell'esclusiva sfera dei poteri discrezionali del legislatore, il cui esercizio è sindacabile solo qualora trascenda i limiti della ragionevolezza (Corte Cost. n. 492 del 1990 e n. 60 del 1971). E' dunque priva di fondamento alcuno l'obiezione, implicita nell'impostazione del ricorso, per cui qualsiasi bene del debitore dovrebbe essere sottratto al pignoramento laddove strumentale al soddisfacimento di esigenze primarie dell'imputato, posto che proprio al legislatore è rimesso il bilanciamento tra l'interesse del creditore e quello del debitore e il ricorrente non ha spiegato perché sarebbe irragionevole la previsione della pignorabilità non solo dell'immobile adibito ad abitazione del primo, ma addirittura delle disponibilità finanziarie utilizzate eventualmente per pagare i canoni di locazione della stessa abitazione.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, per il consolidato insegnamento di questa Corte di cui il Tribunale ha fatto buon governo, è legittimo il provvedimento con cui il giudice rigetta l'istanza dell'indagato tesa ad ottenere la restituzione di somme di danaro assoggettate a sequestro al fine di garantirgli di far fronte alle primarie esigenze di vita, atteso che il limite di operatività della misura cautelare reale in tal senso è già fissato a priori dall'art. 104 disp. att. c.p.p., il quale, come già ricordato, impedisce il sequestro dei beni mobili assolutamente impignorabili ai sensi delle disposizioni civilistiche (Sez. 3, Sentenza n. 23106 del 23/04/2013, Grieco, Rv. 255444). 4. Parimenti inammissibile è il terzo motivo, con il quale il ricorrente formalmente deduce violazione della legge processuale, ma lamenta invero vizi di motivazione del provvedimento impugnato, indeducibili in questa sede nell'incidente cautelare reale ai sensi dell'art. 325 c.p.p. Non di meno le censure del ricorrente risultano generiche nella misura in cui solo apoditticamente viene eccepito che i crediti vantati dallo Schiano nei confronti di FSE costituirebbero il profitto del reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro ed in maniera a dir poco criptica si sostiene che la suddetta società sarebbe "possessore e garante" delle somme costituenti il medesimo profitto. In ogni caso correttamente il Tribunale ha negato il trasferimento del vincolo sui crediti ed il conseguente rilascio delle somme sequestrate perché tale operazione comporta la permuta di un bene di immediata escussione, quale il danaro, con un diritto di credito non immediatamente convertibile in un valore corrispondente al profitto del reato non essendo allo stato certo il suo realizzo, a maggior ragione nell'ambito della procedura di concordato cui FSE è sottoposta (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 37660 del 17/05/2019, Colosso, Rv. 277833). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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