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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 40177/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PESCARA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso".

RITENUTO IIl FATTO

1. Il Tribunale di Pescara, Sezione riesame, con ordinanza del 13 gennaio 2022 ha rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Pescara notificato il 7 dicembre 2021 che aveva rigettato l'istanza di restituzione della somma di C 10.649,59 (reato in accertamento art. 5. d.

Igs. 74 del 2000).

2. Ricorre per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 240, 322 ter cod. pen., 321, 322 cod. proc. pen. e 12 bis d.

Igs. 74 del 2000).

L'appello non risulta inammissibile come ritenuto erroneamente dal Tribunale del riesame; l'orientamento della Cassazione (Cassazione del 2015 n. 31725), citato dal Tribunale, è stato superato dalla decisione delle Sezioni Unite, sentenza n. 46201 del 2018.

L'appello è un rimedio a carattere generale.

La somma sequestrata era stata già oggetto di un precedente sequestro del 21 aprile 2016 (procedimento penale RGNR 1029/2015) e trasferita al fondo unico di giustizia (come risulta dal verbale di sequestro del 21 luglio 2021).

Per il Tribunale del riesame, al momento della consumazione del reato in accertamento, sul conto corrente della società vi era un saldo attivo, pur se la relativa somma fosse sottoposta a sequestro, per altra causa.

Tuttavia, il sequestro spossessa il proprietario del bene e lo rende indisponibile.

Conseguentemente alla data del commesso reato e alla data del sequestro (21 luglio 2021) nessuna disponibilità di somme sussistevano per la società.

Manca pertanto il profitto del reato da sequestrare alla società.

Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato. 1.5( jil45,e.e. a [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta inammissibile in quanto manca un interesse della società ricorrente al ricorso.

In tema di ricorso per cassazione, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019 - dep. 11/07/2019, PMT Ci [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27627401; vedi anche Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013 - dep. 13/02/2013, Koci, Rv. 25450601).

Nel nostro caso il sequestro è stato confermato e, comunque, in considerazione dell'altro vincolo del 21 aprile 2016 (sequestro nel procedimento penale RGNR 1029/2015, con trasferimento delle somme) un annullamento dell'odierno sequestro non consentirebbe, in ogni caso, la restituzione della somma alla società ricorrente.

Deve, inoltre, osservarsi che una duplicità di titoli di sequestri (con diverse finalità e modalità di esecuzione) sullo stesso bene è, teoricamente, ammissibile: "In tema di misure cautelari reali, è ammissibile la coesistenza del sequestro conservativo e di quello preventivo sugli stessi beni, attese le diverse finalità e modalità di esecuzione di tali misure "(Sez. 2 - , Sentenza n. 37983 del 01/12/2020 Cc. (dep. 31/12/2020 ) Rv. 280512 - 01).

Nel caso in giudizio trattandosi di denaro non si pone la questione della sussistenza della somma nel conto corrente al momento della consumazione del reato (Sez.

U, Sentenza n. 42415 del 27/05/2021 Cc. (dep. 18/11/2021 ) Rv. 282037 - 01).

Inoltre, la stessa mancata esecuzione del sequestro preventivo (in questo procedimento) rileva una mancanza di interesse: "È inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, in quanto, in tale situazione, non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione. (In motivazione la Corte ha precisato che, poiché tale mezzo di impugnazione è volto a rimuovere il vincolo reale e ad ottenere la restituzione della cosa sequestrata, deve escludersi la sussistenza dell'interesse ad impugnare allorchè tale strumento sia attivato al mero fine di ottenere una pronuncia di illegittimità di un provvedimento che non ha ancora inciso in alcun modo nella sfera patrimoniale del ricorrente)" (Sez. 6, Sentenza n. 16535 del 26/01/2017 Cc. (dep. 03/04/2017) Rv. 269875 - 01)

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PESCARA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso". RITENUTO IIl FATTO 1. Il Tribunale di Pescara, Sezione riesame, con ordinanza del 13 gennaio 2022 ha rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Pescara notificato il 7 dicembre 2021 che aveva rigettato l'istanza di restituzione della somma di C 10.649,59 (reato in accertamento art. 5. d. Igs. 74 del 2000). 2. Ricorre per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 240, 322 ter cod. pen., 321, 322 cod. proc. pen. e 12 bis d. Igs. 74 del 2000). L'appello non risulta inammissibile come ritenuto erroneamente dal Tribunale del riesame; l'orientamento della Cassazione (Cassazione del 2015 n. 31725), citato dal Tribunale, è stato superato dalla decisione delle Sezioni Unite, sentenza n. 46201 del 2018. L'appello è un rimedio a carattere generale. La somma sequestrata era stata già oggetto di un precedente sequestro del 21 aprile 2016 (procedimento penale RGNR 1029/2015) e trasferita al fondo unico di giustizia (come risulta dal verbale di sequestro del 21 luglio 2021). Per il Tribunale del riesame, al momento della consumazione del reato in accertamento, sul conto corrente della società vi era un saldo attivo, pur se la relativa somma fosse sottoposta a sequestro, per altra causa. Tuttavia, il sequestro spossessa il proprietario del bene e lo rende indisponibile. Conseguentemente alla data del commesso reato e alla data del sequestro (21 luglio 2021) nessuna disponibilità di somme sussistevano per la società. Manca pertanto il profitto del reato da sequestrare alla società. Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato. 1.5( jil45,e.e. a [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile in quanto manca un interesse della società ricorrente al ricorso. In tema di ricorso per cassazione, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019 - dep. 11/07/2019, PMT Ci [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27627401; vedi anche Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013 - dep. 13/02/2013, Koci, Rv. 25450601). Nel nostro caso il sequestro è stato confermato e, comunque, in considerazione dell'altro vincolo del 21 aprile 2016 (sequestro nel procedimento penale RGNR 1029/2015, con trasferimento delle somme) un annullamento dell'odierno sequestro non consentirebbe, in ogni caso, la restituzione della somma alla società ricorrente. Deve, inoltre, osservarsi che una duplicità di titoli di sequestri (con diverse finalità e modalità di esecuzione) sullo stesso bene è, teoricamente, ammissibile: "In tema di misure cautelari reali, è ammissibile la coesistenza del sequestro conservativo e di quello preventivo sugli stessi beni, attese le diverse finalità e modalità di esecuzione di tali misure "(Sez. 2 - , Sentenza n. 37983 del 01/12/2020 Cc. (dep. 31/12/2020 ) Rv. 280512 - 01). Nel caso in giudizio trattandosi di denaro non si pone la questione della sussistenza della somma nel conto corrente al momento della consumazione del reato (Sez. U, Sentenza n. 42415 del 27/05/2021 Cc. (dep. 18/11/2021 ) Rv. 282037 - 01). Inoltre, la stessa mancata esecuzione del sequestro preventivo (in questo procedimento) rileva una mancanza di interesse: "È inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, in quanto, in tale situazione, non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione. (In motivazione la Corte ha precisato che, poiché tale mezzo di impugnazione è volto a rimuovere il vincolo reale e ad ottenere la restituzione della cosa sequestrata, deve escludersi la sussistenza dell'interesse ad impugnare allorchè tale strumento sia attivato al mero fine di ottenere una pronuncia di illegittimità di un provvedimento che non ha ancora inciso in alcun modo nella sfera patrimoniale del ricorrente)" (Sez. 6, Sentenza n. 16535 del 26/01/2017 Cc. (dep. 03/04/2017) Rv. 269875 - 01) 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem
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