CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 marzo 2024
Cassazione n. 14395/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20522/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], BENCIVENGA FRANCESCAe [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 20304/2019depositata il 26/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proposto istanza di correzione di errore materiale nei confronti dell’ordinanza 26 luglio 2019, n. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 20522/2022 Cron. Rep. C.C. 21/3/2024 C.C. 14/4/2022 20304, di questa Corte, sostenendo che le ricorrenti in quel giudizio, che nell’epigrafe del provvedimento sono indicate come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla p. 3 sono indicate erroneamente come Francesca, Giulia e [OSCURATO:PERSONA], e che nel dispositivo si dice che «il ricorrente» è condannato alle spese del giudizio di legittimità, mentre le ricorrenti erano tre. Con ordinanza interlocutoria del 14 luglio 2022, n. 22199, questa Corte ha disposto che, a cura del ricorrente, il ricorso fosse notificato alle controparti, rinviando la decisione a nuovo ruolo. Il ricorrente ha provveduto in conformità. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso meriti accoglimento. L’ordinanza suindicata, infatti, contiene l’errore di indicazione delle parti alla p. 3, a fronte della corretta intestazione dell’epigrafe, e contiene anche l’errore nel dispositivo, dove le parti ricorrenti vengono indicate come se il ricorrente fosse uno solo. Va quindi disposta la correzione del provvedimento nei sensi auspicati nel ricorso, con contestuale ordine di annotazione. Non si fa luogo a liquidazione di spese, trattandosi di un procedimento di natura amministrativa. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 20304 del 2019, nel senso che alla p. 3 le parti siano indicate come «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]», anziché come «Francesca, Giulia e [OSCURATO:PERSONA]» e che nel dispositivo si indichi «condanna le ricorrenti», anziché «il ricorrente»; dispone che la presente ordinanza, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, cod. proc. civ., venga annotata, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento. Così deciso in Roma, nella camera di