CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35686/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettei‘strMttwle conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia, nel disporre l'affidamento al servizio sociale ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 in favore di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la richiesta difensiva - motivata dal dichiarato già avvenuto avviamento del programma terapeutico territoriale - di riconoscimento di una più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione della misura alternativa rispetto a quella di sottoscrizione del relativo verbale. 2. Avverso tale ordinanza Pocorobba, tramite il proprio difensore, ricorre per cassazione, deducendo vizio di motivazione e violazione degli artt. 657 cod. proc. pen. e 94 d.P.R. n. 309 del 1990. Ci si duole che il Tribunale di sorveglianza non spieghi perché ritiene che Pocorobba non sia stato sottoposto a nessun tipo di limitazione, pur avendo lo stesso seguito un percorso di recupero tramite cure farmacologiche, incontri periodici e monitoraggio; e ciò considerando solo l'anno 2020 e non il biennio 2021-2022. Si rileva come la terapia farmacologica, con somministrazione di tiapride, diazepam, disulfiram 200 mg., rappresenti un enorme limite alla persona, che non può compiere atti della vita quotidiana come il guidare, e come anche la frequentazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] abbia comportato notevoli limiti. Lamenta la difesa che tali limiti non sono stati considerati dal provvedimento impugnato, pur essendosi trattato di un percorso di cura intrapreso spontaneamente e volontariamente dal condannato in intesa col Serd. E insiste per l'annullamento dell'ordinanza in esame. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Brescia nel provvedimento impugnato evidenzia come i parametri richiesti dall'art. 94, comma 4, d.P.R. 309 del 1990 non siano integrati nel caso di specie, non avendo il percorso terapeutico al quale l'interessato risulta essersi spontaneamente sottoposto "implicato notevoli limitazioni per l'individuo". Sottolinea come in particolare il condannato si sia sottoposto ad un percorso esclusivamente farmacologico sino al giugno 2021 (assunzione di disulfiram), data a decorrere dalla quale ha concordato il • programma terapeutico territoriale in essere, comprendente colloqui periodici, monitoraggio clinico, prosecuzione della terapia farmacologica e della frequentazione per un tempo imprecisato e un solo giorno alla settimana del [OSCURATO:PERSONA] di Cà di David (VR), come da certificazione 1.06.2021. Aggiunge come dalla lettura degli atti emerga che il suddetto si è recato al servizio nell'anno 2020 per sole cinque volte. A fronte di tali argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici circa le ragioni del mancato riconoscimento di una più favorevole data di decorrenza della misura alternativa, dovute all'impossibilità di riconoscere, in concreto, il pieno avviamento e svolgimento, da parte del ricorrente, del programma terapeutico, ma solo di una terapia farmacologica, il ricorso insiste sulla sussistenza di maggiori limitazioni senza documentarle e, quindi, incorre nella genericità e non autosufficienza. Per queste ragioni deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis