CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12246/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];ricorrenticontroLuisa [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Autelitano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lostudio [OSCURATO:PERSONA];controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];intimatiavverso la sentenza n. 170/2022 depositata il 19 aprile 2022 della Cortedi appello di Perugia.Sez. I – RG 25132/2022camera di consiglio 26.2.2026 1Numero registro generale 25132/2022Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 12246/2026Data pubblicazione 01/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ È impugnata per cassazione la pronuncia con cui la Corte diappello di Perugia ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:SOCIETA]. avversosentenza del Tribunale di Perugia: sentenza vertente su di un illecitoconcorrenziale denunciato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]quanto alla commercializzazione di capi di abbigliamento recanti ilmarchio «[OSCURATO:PERSONA]».2. ─ Il ricorso per cassazione proposto dalle società [OSCURATO:SOCIETA], HGFINT ed [OSCURATO:SOCIETA] è articolato in cinque motivi ed è resistito, concontroricorso, da [OSCURATO:PERSONA]. Questa ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― I motivi di ricorso sono rubricati come segue.Primo motivo: violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5, in relazione agliartt. 1341, 2598, 2729 c.c. e agli artt. 115 e 116 c.p.c..Secondo motivo: violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5, in relazioneagli artt. 1175, 1341, 2043, 2598 c.c., 116 e 132 c.p.c. e 118 disp. att.c.p.c..Terzo motivo: violazione dell’art. 360, n. 3, c.p.c., in relazioneall’art. 112 c.p.c..Quarto motivo: violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5, in relazioneagli artt. 2598 e 2729 c.c..Quinto motivo: violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5, in relazione agliartt. 2727 e 2729 c.c., 244 e 246 c.p.c. con riferimento agli artt. 116 e132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..2. ― Il ricorso è inammissibile.3. ― Esso è anzitutto mancante dell’«esposizione sommaria deifatti della causa», onde non risulta in ciò conforme alla prescrizioneSez. I – RG 25132/2022camera di consiglio 26.2.2026 2Numero registro generale 25132/2022Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 12246/2026Data pubblicazione 01/05/2026contenuta nell’art. 366, n. 2, c.p.c. nel testo vigente ratione temporis,anteriore alla modifica apportata alla norma dell'art. 3, comma 27, lett.d), n. 1), d.lgs. n. 149 del 2022.L’esposizione dei motivi è infatti preceduta dalla trascrizione deldispositivo della sentenza di appello e dalla rappresentazione dellacircostanza per cui con detta pronuncia erano stati respinti, perchéinfondati, i motivi di gravame; a tale riguardo, il ricorso contieneriferimenti del tutto generici alla «insussistenza della violazione degliartt. 116 c.p.c. e 2729 c.c.», alla «non configurabilità della eccepitaincapacità a testimoniare» di tale [OSCURATO:PERSONA], alla«insussistenza della violazione dell’art. 1341, comma 2, c.c., anche inrelazione alla configurabilità dell’illecito aquiliano ai sensi dell’art. 2598e 2043 c.c.» e alla «correttezza della liquidazione del primo giudice deglieuro 200.000,00 e della sanzione della penale». Il ricorso è quindisostanzialmente mancante di una intellegibile prospettazione dei fattiche hanno dato origine alla controversia e dell’illustrazione della vicendaprocessuale, che resta del tutto indefinita, a partire dai contorni delthema decidendum (visto che il ricorso non reca nemmeno menzionedelle domande e delle eccezioni proposte dalle parti).Ora, il disposto dell'art. 366, n. 3, c.p.c. ― secondo cui il ricorsoper cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizionesommaria dei fatti di causa ― non risponde ad un'esigenza di meroformalismo, bensì al fine di consentire alla S.C. di conoscere dall'atto,senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisacognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dellosvolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti;per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazionecontenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione delle reciprochepretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto chele hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni diciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersiSez. I – RG 25132/2022camera di consiglio 26.2.2026 3Numero registro generale 25132/2022Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 12246/2026Data pubblicazione 01/05/2026della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delleargomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata lasentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e,infine, del tenore della sentenza impugnata (così Cass. 12 gennaio2024, n. 1352).Né l’indicata carenza può trovare rimedio nei richiami ai fatti dicausa contenuti all’interno dei motivi di ricorso. Anche a volerprescindere dal rilievo per cui nella fattispecie in esame i suddetti motivirestituiscono un quadro del tutto frammentario e disorganico dellamateria del contendere e dello sviluppo processuale, è da rimarcarecome l’osservanza dell’obbligo, in capo alla parte, di procedere, nelricorso, all’esposizione dei fatti di causa non possa essere surrogata daquanto trovasi enunciato nei motivi di censura o dalla presenza, nelfascicolo portato all’esame della Corte, di atti, quali la sentenzaimpugnata o il controricorso, che contengano le informazioni di cui l’attodi impugnazione è mancante (cfr., sul punto, Cass. Sez. U. 22 maggio2014, n. 11308 e Cass. 1 marzo 2022, n. 6611, secondo cui lamancanza dell’esposizione dei fatti non può essere superata attraversol'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendonegarantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti allamotivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altricassazione). In altri termini, la necessità, posta dall'art. 366, n. 3 c.p.c.,che il ricorso per cassazione indichi, in modo chiaro ed esauriente, siapure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devonorisultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e leragioni di diritto che le giustificano, in modo da consentire al giudice dilegittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suooggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, non puòessere soddisfatta attraverso i riferimenti contenuti nei motivi diricorso, i quali, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi, nonSez. I – RG 25132/2022camera di consiglio 26.2.2026 4Numero registro generale 25132/2022Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 12246/2026Data pubblicazione 01/05/2026possono ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazionedei fatti di causa (Cass. 3 novembre 2020, n. 24432): come è statoopportunamente precisato, la chiara esposizione dei fatti di causa nonpuò ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione delsuccessivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tantoequivarrebbe a devolvere alla S.C. un'attività di estrapolazione dellamateria del contendere, che è riservata invece al ricorrente (Cass. 28maggio 2018, n. 13312).4. ― Il ricorso per cassazione è oltretutto inammissibile anchecon riguardo ai motivi di censura di cui si compone.Anzitutto, l’assenza di una esauriente esposizione dei fatti dicausa si traduce, come è evidente, nella inammissibilità dei motivi.Esiste infatti un rapporto di complementarità tra il requisito della«esposizione sommaria dei fatti della causa», di cui al n. 3, e quellodella «esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione», di cuial n. 4 del citato art. 366 c.p.c., essendo l'esposizione sommaria dellavicenda sostanziale e processuale ― mediante una sintesi dei fatti chesi fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili ―funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorsodi seguito formulati così consentendole di procedere al loro scrutiniomunita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibilie pertinenti (Cass. 21 giugno 2025, n. 16618).Inoltre, tutti i motivi di ricorso, ad eccezione del terzo, sonocaratterizzati dal cumulo di plurime doglianze che sono svolte senzaisolare adeguatamente le singole censure (riconducibili sia allaviolazione e falsa applicazione di legge, sia all’omesso esame di fattodecisivo, sia infine al vizio motivazionale di cui all’art. 360, n. 4, evocatonel secondo e nel quinto motivo di ricorso attraverso gli artt. 132, n. 4,c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.). Ora, l'articolazione di un singolo motivoin più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essereprospettato come un autonomo motivo, costituisce ragioneSez. I – RG 25132/2022camera di consiglio 26.2.2026 5Numero registro generale 25132/2022Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 12246/2026Data pubblicazione 01/05/2026d'inammissibilità dell'impugnazione quando la sua formulazione nonconsente o rende difficoltosa l'individuazione delle questioni prospettate(Cass. 17 marzo 2017, n. 7009); in particolare, l'articolazione in unsingolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragioned'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili aspecifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche secumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esameseparato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettereal giudice il compito di isolare le singole censure teoricamenteproponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazioneconsentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 23 ottobre 2018, n.26790). La mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazioneeterogenei è in particolare vietata allorquando il motivo fa riferimentoalle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., nonessendo consentita la prospettazione di una medesima questione sottoprofili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omessoesame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazionemira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singolecensure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzid'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale oquali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo,inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma econtenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decideresuccessivamente su di esse (Cass. 6 febbraio 2024, n. 3397; Cass. 23ottobre 2018, n. 26874).Il terzo motivo, infine, denuncia una omessa pronunciaimputando alla Corte di appello di aver «integralmente ignoratol’ulteriore legittimo svincolo del divieto di rivendita in Italia dei prodottide quibus, puntualmente riproposto con l’atto di appello». Il mezzo,oltre a risultare non comprensibile, in quanto non si raccorda a unasoddisfacente esposizione della vicenda processuale, è, comunque,Sez. I – RG 25132/2022camera di consiglio 26.2.2026 6Numero registro generale 25132/2022Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 12246/2026Data pubblicazione 01/05/2026carente di autosufficienza: infatti, nel giudizio di legittimità, ladeduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c.,postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito diuna domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze sianopuntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti terminie non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, conl'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienzanei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica,innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo,della decisività delle questioni prospettatevi: pertanto, non essendodetto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del«fatto processuale», intanto può esaminare direttamente gli attiprocessuali in quanto, in ottemperanza al principiodi autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena diinammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, nonessendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma soloalla verifica degli stessi (Cass. 14 ottobre 2021, n. 28072; Cass. 4 luglio2014, n. 15367; cfr. pure Cass. n. 13 giugno 2023, n. 16899).Anche i motivi primo, secondo, quarto e quinto sono, del resto,carenti di autosufficienza. Essi, infatti, evocano al loro interno plurimisono forniti ragguagli di sorta) senza soddisfare, al riguardo, lacondizione posta dall’art. 366, n. 6, c.p.c.: va ricordato, al riguardo, chel'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso sifondi deve avvenire alternativamente, o riassumendone il contenuto, otrascrivendone i passaggi essenziali (Cass. 19 aprile 2022, n. 12481),oltre che fornendo indicazioni quanto alla loro localizzazione nei fascicolidi causa (Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184).5. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.MSez. I – RG 25132/2022camera di consiglio 26.2.2026 7Numero registro generale 25132/2022Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 12246/2026Data pubblicazione 01/05/2026La Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidatiin euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 26 febbraio 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 25132/2022camera di consiglio 26.2.2026 8