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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10935/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cosenza avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cosenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata ad [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, per il reato di cui all'art. 391-ter.cod. pen., per avere consentito con > P riiseriLikrcti l'utilizzo di telefoni cellulari all'interno della casa Circondariale di ' Lanciano, aggravato dall'art. 416-ti/SA cod. pen. per l'utilizzo di modalità mafiose e per agevolare l'associazione ‘ndrangheta.

2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione, in relazione agli artt. 110 e 416-bis.1 cod. pen., 273 e 192 comma 2, cod. proc. pen. per assenza della gravità indiziaria circa l'aggravante mafiosa in quanto il provvedimento impugnato si è fondato soltanto sulle conversazioni intercettate in assenza di riscontri, specie con riguardo alla consapevolezza di Fiorillo di avere agevolato l'associazione criminale tramite il compagno, [OSCURATO:PERSONA], detenuto nel carcere di Lanciano e affiliato alla `ndrangheta.

Infatti, la gran parte delle intercettazioni riguardano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Elia per i quali, il medesimo Tribunale, sulla base dello stesso materiale intercettivo e documentale, previa esclusione dell'aggravante, aveva revocato la misura cautelare applicata, così adottando una motivazione contraddittoria.

Il ricorso censura, inoltre, il provvedimento non avendo considerato che i telefoni, introdotti in carcere per assecondare il compagno, servivano solo a mantenere i rapporti con lui, soggetto privo di precedenti di partecipazione ad associazioni mafiose.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen. per insussistenza dell'attuale e concreto pericolo di reiterazione del reato stante l'incensuratezza di Fiorillo.

Il provvedimento impugnato ha erroneamente fondato le esigenze cautelari sulla piena messa a disposizione della ricorrente a favore del compagno, senza che questi avesse mai chiesto di compiere azioni volte ad agevolare l'associazione criminale.

Inoltre, costituisce elemento nuovo la circostanza che altri coindagati, per il medesimo fatto, abbiano ottenuto la revoca della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1.II ricorso è inammissibile.2.

La ricorrente, attraverso argomentazioni di merito volte ad una lettura alternativa del contenuto delle intercettazioni telefoniche, insiste con la proposizione di temi e argomenti già considerati e disattesi dal Tribunale del riesame in termini logici e coerenti.

Costituisce, infatti, principio consolidato che, in caso di ricorso avverso provvedimenti in materia di misure cautelari, la Cassazione è tenuta a verificare esclusivamente se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del suo convincimento su punti rilevanti per il giudizio.

Cosicché l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ex art. 273 cod. proc. pen., o delle esigenze cautelari, ex art. 274 cod. proc. pen., è rilevabile in sede di legittimità solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Da ciò consegue che sono inammissibili quelle censure che, come nel caso di specie, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.

Inoltre, in materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).

3. Il primo motivo è generico.

A fronte di un ricorso che non rappresenta alcun travisamento della prova, essendosi limitato ad esprimere mere critiche alla corretta e plausibile valenza attribuita dal giudice di merito alle emergenze investigative, il Tribunale ha fornito gli elementi del consapevole coinvolgimento di Fiorillo nell'agevolazione della 'ndrangheta.

Grazie al collegamento delle conversazioni ambientali rilevanti (riportate alle pagine 258-270 della richiesta cautelare e puntualmente richiamate) con il numero di contatti, con i controlli incrociati e con le celle agganciate è stato comprovato che Drago, compagno di cella di D'Elia nel carcere di Lanciano, si fosse fatto spedire, tramite la compagna che aveva utilizzato precisi accorgimenti per evitare i controlli, tre telefoni cellulari in cella che, stante il numero, non potevano essere ~H a mantenere solo dei contatti con Fiorillo.

Peraltro, la ricorrente, in ragione della relazione affettiva con Drago, era a conoscenza della caratura criminale di questi, per come descritta nell'ordinanza genetica quale luogotenente di Porcaro personalità di spicco della consorteria criminale, e dell'utilità degli apparecchi per consentirgli collegamenti con l'esterno.

Infine, appare priva di rilievo la comparazione, più volte sottolineata nel ricorso, con la diversa posizione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto a quest'ultima, come risulta proprio dal provvedimento allegato al ricorso, era stata annullata la misura cautelare in quanto l'introduzione del telefono cellulare in carcere, i cui contatti erano esclusivamente con la donna, risultava finalizzata solo a garantire una futura latitanza al compagno, Massimiliano d'Elia, e non anche ad agevolare l'associazione mafiosa. 4.La seconda censura, anch'essa espressa in termini generici, è inammissibile.

La previsione di reiterazione del reato è argomentata, pur in modo sintetico, sia con riferimento al pericolo di recidiva, sia con riferimento all'idoneità e all'adeguatezza della misura detentiva degli arresti domiciliari, anche tenendo conto della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., per come evidenziata nell'ordinanza cautelare lì dove si dà atto della messa a disposizione di Fiorillo nel contesto criminale ndranghetista che, perciò solo, determina la cosiddetta "doppia presunzione" prevista per i delitti di cui all'art.51 -bis cod. proc. pen., riferibile anche ai delitti aggravati nei termini indicati (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176), pur non richiamata nel provvedimento impugnato.

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cosenza avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cosenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata ad [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, per il reato di cui all'art. 391-ter.cod. pen., per avere consentito con > P riiseriLikrcti l'utilizzo di telefoni cellulari all'interno della casa Circondariale di ' Lanciano, aggravato dall'art. 416-ti/SA cod. pen. per l'utilizzo di modalità mafiose e per agevolare l'associazione ‘ndrangheta. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione, in relazione agli artt. 110 e 416-bis.1 cod. pen., 273 e 192 comma 2, cod. proc. pen. per assenza della gravità indiziaria circa l'aggravante mafiosa in quanto il provvedimento impugnato si è fondato soltanto sulle conversazioni intercettate in assenza di riscontri, specie con riguardo alla consapevolezza di Fiorillo di avere agevolato l'associazione criminale tramite il compagno, [OSCURATO:PERSONA], detenuto nel carcere di Lanciano e affiliato alla `ndrangheta. Infatti, la gran parte delle intercettazioni riguardano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Elia per i quali, il medesimo Tribunale, sulla base dello stesso materiale intercettivo e documentale, previa esclusione dell'aggravante, aveva revocato la misura cautelare applicata, così adottando una motivazione contraddittoria. Il ricorso censura, inoltre, il provvedimento non avendo considerato che i telefoni, introdotti in carcere per assecondare il compagno, servivano solo a mantenere i rapporti con lui, soggetto privo di precedenti di partecipazione ad associazioni mafiose. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen. per insussistenza dell'attuale e concreto pericolo di reiterazione del reato stante l'incensuratezza di Fiorillo. Il provvedimento impugnato ha erroneamente fondato le esigenze cautelari sulla piena messa a disposizione della ricorrente a favore del compagno, senza che questi avesse mai chiesto di compiere azioni volte ad agevolare l'associazione criminale. Inoltre, costituisce elemento nuovo la circostanza che altri coindagati, per il medesimo fatto, abbiano ottenuto la revoca della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1.II ricorso è inammissibile.2. La ricorrente, attraverso argomentazioni di merito volte ad una lettura alternativa del contenuto delle intercettazioni telefoniche, insiste con la proposizione di temi e argomenti già considerati e disattesi dal Tribunale del riesame in termini logici e coerenti. Costituisce, infatti, principio consolidato che, in caso di ricorso avverso provvedimenti in materia di misure cautelari, la Cassazione è tenuta a verificare esclusivamente se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del suo convincimento su punti rilevanti per il giudizio. Cosicché l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ex art. 273 cod. proc. pen., o delle esigenze cautelari, ex art. 274 cod. proc. pen., è rilevabile in sede di legittimità solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Da ciò consegue che sono inammissibili quelle censure che, come nel caso di specie, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. Inoltre, in materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 3. Il primo motivo è generico. A fronte di un ricorso che non rappresenta alcun travisamento della prova, essendosi limitato ad esprimere mere critiche alla corretta e plausibile valenza attribuita dal giudice di merito alle emergenze investigative, il Tribunale ha fornito gli elementi del consapevole coinvolgimento di Fiorillo nell'agevolazione della 'ndrangheta. Grazie al collegamento delle conversazioni ambientali rilevanti (riportate alle pagine 258-270 della richiesta cautelare e puntualmente richiamate) con il numero di contatti, con i controlli incrociati e con le celle agganciate è stato comprovato che Drago, compagno di cella di D'Elia nel carcere di Lanciano, si fosse fatto spedire, tramite la compagna che aveva utilizzato precisi accorgimenti per evitare i controlli, tre telefoni cellulari in cella che, stante il numero, non potevano essere ~H a mantenere solo dei contatti con Fiorillo. Peraltro, la ricorrente, in ragione della relazione affettiva con Drago, era a conoscenza della caratura criminale di questi, per come descritta nell'ordinanza genetica quale luogotenente di Porcaro personalità di spicco della consorteria criminale, e dell'utilità degli apparecchi per consentirgli collegamenti con l'esterno. Infine, appare priva di rilievo la comparazione, più volte sottolineata nel ricorso, con la diversa posizione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto a quest'ultima, come risulta proprio dal provvedimento allegato al ricorso, era stata annullata la misura cautelare in quanto l'introduzione del telefono cellulare in carcere, i cui contatti erano esclusivamente con la donna, risultava finalizzata solo a garantire una futura latitanza al compagno, Massimiliano d'Elia, e non anche ad agevolare l'associazione mafiosa. 4.La seconda censura, anch'essa espressa in termini generici, è inammissibile. La previsione di reiterazione del reato è argomentata, pur in modo sintetico, sia con riferimento al pericolo di recidiva, sia con riferimento all'idoneità e all'adeguatezza della misura detentiva degli arresti domiciliari, anche tenendo conto della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., per come evidenziata nell'ordinanza cautelare lì dove si dà atto della messa a disposizione di Fiorillo nel contesto criminale ndranghetista che, perciò solo, determina la cosiddetta "doppia presunzione" prevista per i delitti di cui all'art.51 -bis cod. proc. pen., riferibile anche ai delitti aggravati nei termini indicati (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176), pur non richiamata nel provvedimento impugnato. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processu
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