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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11662/2025

Testo disponibile della fonte

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persone giuridiche presso la Prefettura di Roma, con sede in Roma, in persona della Vicaria Generale pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv.

A lessandra [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bologna, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (presso gli Uffici dell’Avvocatura C apitolina ) , ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CONTENDEREcalce al contro ricorso di costituzione n el presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria regionale per il Lazio il 27aprile 2021, n. 2241/06/2021; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 marzo 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. L’ “ Istituto delle [OSCURATO:PERSONA] del S.S.

Sacramento ” h a proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 27 aprile 2021, n. 2241/06/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisodi accertamento in rettifica n. 17516 del 12 novembre 2015 da parte di [OSCURATO:PERSONA] (a mezzo della partecipata “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”) per omesso versamento dell’IMU r elativa a ll’anno 2012, con riguardo a d immobilisiti in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] nn. 31/33/35 ed alla Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 35,disconoscendosi l’esenzione per gli enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, haparzialmente accolto l’appello proposto dal medesimo ne i confronti d i [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 1 7 ottobre 2017 , n. 22075/ 0 2 /20 1 7 , con compensazione delle spese giudiziali. 2.Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure – che aveva rigettato il ricors o originari o del contribuente – nel senso di limitare l’imposta ai soli immobili adibiti a casa per ferie e a scuola paritaria.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.4.

Il c ontribuente ha depositato memoria, deducendo la stipulazione il 5 dicembre 2023 di accordo di conciliazione extragiudiziale, con il quale le parti hanno definito tutto il contenzioso fra le stesse pendenti, ivi compreso il presente giudizio, con piano di rateizzazionedei debiti pregressi.

5. In seguito, il contribuente ha depositato istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Come si è detto, le parti sono addivenute in corso di causa alla stipulazione di accordo di conciliazione extragiudiziale, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546(nel testo vigente ratione temporis).

2. In particolare, con nota depositata il 2 8 giugno 2024, il contribuente ha depositato comunicazione di “ intervenuta cessazione della materia del contendere”, riferendo che «con accordo stragiudiziale formalizzato in data 05.12.2023 le parti hanno definito tutto il cospicuo contenzioso fra le stesse pendenti, ivi compreso il presente giudizio» e chiedendo la dichiarazione di estinzione del presente procedimento per cessazione della materia del contendere.

Con successiva nota depositata il 17 gennaio 2025, la con tribuente ha prodotto copia del pagamento delle prime cinque rate e copia dell’accordo stragiudiziale, nel quale è espressamente prevista la “definizione extragiudiziale” in relazione all’ avviso di accertamento in rettifica n. 17516 del 12 novembre 2015per l’IMU relativa all’anno 2012.

In ragione di quanto sopra, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere nel presente procedimento.

3. Le spese giudiziali possono essere compensate tra le parti, stante l’espressa pattuizione dell’accordo conciliativo in tal senso.4.

L’esito conciliativo del giudizio esclude l'applicabilità, a carico del ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere nel presente procedimento e compensa tra le parti le spese giudiziali.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persone giuridiche presso la Prefettura di Roma, con sede in Roma, in persona della Vicaria Generale pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. A lessandra [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bologna, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (presso gli Uffici dell’Avvocatura C apitolina ) , ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CONTENDEREcalce al contro ricorso di costituzione n el presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria regionale per il Lazio il 27aprile 2021, n. 2241/06/2021; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 marzo 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’ “ Istituto delle [OSCURATO:PERSONA] del S.S. Sacramento ” h a proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 27 aprile 2021, n. 2241/06/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisodi accertamento in rettifica n. 17516 del 12 novembre 2015 da parte di [OSCURATO:PERSONA] (a mezzo della partecipata “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”) per omesso versamento dell’IMU r elativa a ll’anno 2012, con riguardo a d immobilisiti in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] nn. 31/33/35 ed alla Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 35,disconoscendosi l’esenzione per gli enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, haparzialmente accolto l’appello proposto dal medesimo ne i confronti d i [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 1 7 ottobre 2017 , n. 22075/ 0 2 /20 1 7 , con compensazione delle spese giudiziali. 2.Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure – che aveva rigettato il ricors o originari o del contribuente – nel senso di limitare l’imposta ai soli immobili adibiti a casa per ferie e a scuola paritaria. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.4. Il c ontribuente ha depositato memoria, deducendo la stipulazione il 5 dicembre 2023 di accordo di conciliazione extragiudiziale, con il quale le parti hanno definito tutto il contenzioso fra le stesse pendenti, ivi compreso il presente giudizio, con piano di rateizzazionedei debiti pregressi. 5. In seguito, il contribuente ha depositato istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Come si è detto, le parti sono addivenute in corso di causa alla stipulazione di accordo di conciliazione extragiudiziale, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546(nel testo vigente ratione temporis). 2. In particolare, con nota depositata il 2 8 giugno 2024, il contribuente ha depositato comunicazione di “ intervenuta cessazione della materia del contendere”, riferendo che «con accordo stragiudiziale formalizzato in data 05.12.2023 le parti hanno definito tutto il cospicuo contenzioso fra le stesse pendenti, ivi compreso il presente giudizio» e chiedendo la dichiarazione di estinzione del presente procedimento per cessazione della materia del contendere. Con successiva nota depositata il 17 gennaio 2025, la con tribuente ha prodotto copia del pagamento delle prime cinque rate e copia dell’accordo stragiudiziale, nel quale è espressamente prevista la “definizione extragiudiziale” in relazione all’ avviso di accertamento in rettifica n. 17516 del 12 novembre 2015per l’IMU relativa all’anno 2012. In ragione di quanto sopra, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere nel presente procedimento. 3. Le spese giudiziali possono essere compensate tra le parti, stante l’espressa pattuizione dell’accordo conciliativo in tal senso.4. L’esito conciliativo del giudizio esclude l'applicabilità, a carico del ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere nel presente procedimento e compensa tra le parti le spese giudiziali. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 marzo 2025. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]
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