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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 45320/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.PANZA Daniele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Sa- lerno che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Salerno, ha ri- determinato nei suoi confronti la durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, confermando la pronuncia di condanna alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000 di ammenda in relazione alla contravvenzione di cui all'art.186 comma 2 lett.c) e 2 sexies C.d.S. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla dedotta nullità ed inutilizzabilità degli accertamenti ematici sulla persona del ricorrente in quanto erano stati eseguiti in assenza delle condizioni di ammissibilità; con una seconda articolazione deduce violazione di legge per non essere stata disposta la sospensione della esecuzione delle sanzioni am- ministrative in attesa dell'adempimento della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e in subordine deduce che il giudice di appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione, rilevando altresì profili di nullità della sentenza per erronea indicazione dei dati anagrafici dell'imputato.

3. I motivi di ricorso si palesano manifestamente infondati in quanto aspe- cifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di ap- pello e meramente ripropositivi di censure adeguatamente considerate e di- sattese dalla Corte di Appello.

A tale proposito gli argomenti addotti dal ricorrente con il primo motivo di ricorso sono nuovi nella parte in cui si contesta l'omesso avviso al condu- cente del diritto di farsi assistere da persona di fiducia, e pertanto non risulta suscettibile di scrutinio ai sensi dell'art.606 cpv. cod.proc.pen.

La censura relativa allo spirare del termine prescrizionale in epoca antece- dente alla pronuncia in appello è stato adeguatamente trattato e definito a pag.4 della sentenza impugnata.

Nuova è anche la deduzione concernente il mancato differimento nella esecuzione delle sanzioni amministrative acces- sorie pur essendo ammesso al lavoro di pubblica utilità trattandosi di censura non formulata in sede di appello ove il ricorrente si era limitato a contestare il mancato consenso al trattamento sanitario.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] !dente Frances da lampi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.PANZA Daniele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Sa- lerno che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Salerno, ha ri- determinato nei suoi confronti la durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, confermando la pronuncia di condanna alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000 di ammenda in relazione alla contravvenzione di cui all'art.186 comma 2 lett.c) e 2 sexies C.d.S. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla dedotta nullità ed inutilizzabilità degli accertamenti ematici sulla persona del ricorrente in quanto erano stati eseguiti in assenza delle condizioni di ammissibilità; con una seconda articolazione deduce violazione di legge per non essere stata disposta la sospensione della esecuzione delle sanzioni am- ministrative in attesa dell'adempimento della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e in subordine deduce che il giudice di appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione, rilevando altresì profili di nullità della sentenza per erronea indicazione dei dati anagrafici dell'imputato. 3. I motivi di ricorso si palesano manifestamente infondati in quanto aspe- cifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di ap- pello e meramente ripropositivi di censure adeguatamente considerate e di- sattese dalla Corte di Appello. A tale proposito gli argomenti addotti dal ricorrente con il primo motivo di ricorso sono nuovi nella parte in cui si contesta l'omesso avviso al condu- cente del diritto di farsi assistere da persona di fiducia, e pertanto non risulta suscettibile di scrutinio ai sensi dell'art.606 cpv. cod.proc.pen. La censura relativa allo spirare del termine prescrizionale in epoca antece- dente alla pronuncia in appello è stato adeguatamente trattato e definito a pag.4 della sentenza impugnata. Nuova è anche la deduzione concernente il mancato differimento nella esecuzione delle sanzioni amministrative acces- sorie pur essendo ammesso al lavoro di pubblica utilità trattandosi di censura non formulata in sede di appello ove il ricorrente si era limitato a contestare il mancato consenso al trattamento sanitario. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] !dente Frances da lampi [OSCURATO:PERSONA]
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