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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03148/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha riformato la pronunzia di primo grado, assolvendo gli imputati, Azzarello e [OSCURATO:PERSONA], dal reato di minaccia aggravata; - che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali la ricorrente denun- zia mancato riconoscimento del danno ex delicto e vizi di motivazione in ordine alla riforma della pronuncia di primo grado, oltre ad essere costituti da mere do- glianze in punto di fatto, tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di meri- to, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ra- gioni del suo convincimento (in particolare, si vedano pag. 4-6, in cui il giudice di merito ben motivava in ordine alla mancata possibilità di ricostruire con certezza l'effettiva dinamica dei fatti); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condan- na della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha riformato la pronunzia di primo grado, assolvendo gli imputati, Azzarello e [OSCURATO:PERSONA], dal reato di minaccia aggravata; - che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali la ricorrente denun- zia mancato riconoscimento del danno ex delicto e vizi di motivazione in ordine alla riforma della pronuncia di primo grado, oltre ad essere costituti da mere do- glianze in punto di fatto, tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di meri- to, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ra- gioni del suo convincimento (in particolare, si vedano pag. 4-6, in cui il giudice di merito ben motivava in ordine alla mancata possibilità di ricostruire con certezza l'effettiva dinamica dei fatti); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condan- na della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre
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