CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 29809/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2026 del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, RaffaeleGargiulo, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale diNapoli ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame presentata da WandaGiuseppina Della Ragione avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 3aprile 2026 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, aventead oggetto un’area adibita a parcheggio sita in località Miseno, su suolodemaniale marittimo.2. Il difensore dell’indagata propone ricorso per cassazione deducendo, conunico motivo, violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza di riesame.Sostiene che il Tribunale ha erroneamente escluso la sussistenzadell’interesse e della legittimazione all’impugnazione, limitandosi a valorizzare lanatura demaniale del bene e l’impossibilità della sua restituzione, senzaverificare in concreto l’esistenza di una posizione giuridica qualificata, idonea afondare l’interesse alla rimozione della misura cautelare.Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui tale verifica deve avereriguardo alla titolarità di un diritto reale o di una detenzione qualificata derivanteda uno specifico rapporto giuridico. In tale prospettiva, deduce che la ricorrenterivestirebbe la qualità di «concessionario uscente» ai sensi dell’art. 3, comma 3,della legge n. 118 del 2022, situazione incompatibile con quella di occupanteabusiva e idonea a integrare una posizione soggettiva meritevole di tutela.Evidenzia inoltre che, in forza delle pregresse concessioni, la Della Ragioneaveva ottenuto dal Comune di Bacoli le autorizzazioni necessarie per l’eserciziodell’attività di parcheggio sino al 2024, circostanza che il Tribunale avrebbeomesso di considerare. Richiama, altresì, il principio affermato dalle Sezioni Unitesecondo cui l’indagato è legittimato a proporre riesame quando alleghi uninteresse concreto e attuale correlato agli effetti favorevoli derivanti dallarimozione del sequestro, anche in assenza di un diritto alla restituzione del bene.Aggiunge che, prima dell’esecuzione del sequestro, era stata presentata alComune di Bacoli un’istanza per l’affidamento temporaneo della gestionedell’area demaniale, rimasta priva di riscontro, assumendo che anche taleprocedimento amministrativo pendente fosse idoneo a fondare l’interesse aldissequestro.Infine, lamenta che la declaratoria di inammissibilità abbia precluso ognivalutazione sul fumus del reato, nonostante la produzione di atti e precedentiprovvedimenti ritenuti dimostrativi dell’insussistenza del reato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per i motivi qui illustrati.2. Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, la persona sottopostaalle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto eposizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogniimpugnazione. In motivazione, è stato precisato che l'interesse deve riferirsi nonall'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare,siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso delprocedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazionigiuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti ildiritto alla restituzione del bene (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, Calvarese, Rv.289319-01).Tale interesse a impugnare, pur non identificandosi con il diritto allarestituzione del bene, presuppone l'esistenza di una situazione giuridicasoggettiva riconosciuta dall'ordinamento e suscettibile di tutela, la cui lesionepossa essere rimossa mediante l'impugnazione del provvedimento cautelare.2.1. Muovendo da tali premesse, questa Corte ha recentemente affermatoche l'occupante abusivo di un immobile di edilizia residenziale pubblica, inrelazione alla imputazione provvisoria allo stesso ascritta ai sensi degli artt. 633e 639-bis cod. pen., difetta di interesse all’impugnazione del provvedimento cheimpone il vincolo reale, atteso che egli, per le caratteristiche del bene oggetto disequestro, la titolarità dello stesso in capo all'ente incaricato della gestione,l'oggetto della richiesta di assegnazione, non può perseguire alcuna utilità intermini di concretezza e attualità dalla rimozione del pregiudizio derivante dalprovvedimento impugnato, non ricorrendo, nel caso di specie, la titolarità di unasituazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela e dovendosiritenere l'ente titolare del bene l'unico titolare di un'eventuale diritto allarestituzione (Sez. 2, n. 24264 del 09/06/2026, Greco, non mass.).2.2. Nella fattispecie, il Tribunale ha escluso la sussistenza di una posizionegiuridica soggettiva idonea a fondare l'interesse all'impugnazione, rilevandocome dagli atti del procedimento e dalla documentazione acquisita emerga chel'indagata occupi senza titolo una vasta area del demanio marittimo sita inlocalità Miseno, zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed archeologico,destinata ad attività di parcheggio e interessata dalla presenza di opere abusive.Il giudice del riesame ha altresì escluso che la stessa possa qualificarsi qualeconcessionaria uscente. In particolare, sulla base della nota dell'Agenzia deldemanio del 26 gennaio 2026, ha evidenziato che i titoli amministrativi inpassato esistenti hanno da tempo esaurito la loro efficacia e che l'area risultaoccupata in assenza di un valido titolo legittimante sin dal 1995.Il Tribunale, inoltre, si è confrontato con la documentazione difensiva,rilevando come dalla stessa emerga che l'area appartiene al demanio marittimo eche l'indagata, pur essendo stata in passato titolare di una concessionedemaniale, ne mantiene oggi la disponibilità in assenza di un titolo efficace.Significativamente, la stessa aveva presentato al Comune di Bacoli un'istanza diaffidamento temporaneo dell'area, circostanza che conferma la mancanza di undiritto attuale alla sua detenzione.2.3. Ne consegue che la ricorrente, secondo l'accertamento compiuto dalTribunale, non è titolare di una situazione giuridica soggettiva suscettibile ditutela che possa concretizzare l’interesse a impugnare il sequestro del bene inquanto occupato sine titulo (Sez. 2, n. 20675 del 22/05/2025, Criscenti, Rv.288157-01; Sez.2. n. 27041 del 24/03/2023, Buccino, Rv. 284792-01; Sez. 2, n.29527 del 08/10/2019, Bevilacqua, Rv. 278828-01).2.4. Difettando, pertanto, il requisito dell'interesse ad impugnare richiestodall'art. 322 cod. proc. pen. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimitàrichiamata, correttamente il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta diriesame per carenza di legittimazione dell’indagata a richiedere la revoca delsequestro del bene abusivamente occupato.3. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]