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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 37177/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16 novembre 2022 del Tribunale di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per i delitti di cui agli artt. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990, 337 e 582, 585 cod. pen., deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi non consentiti afferenti al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16 novembre 2022 del Tribunale di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per i delitti di cui agli artt. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990, 337 e 582, 585 cod. pen., deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi non consentiti afferenti al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 37177/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris