CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 17002/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere ORDINANZA sul ricorso 10444/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 2706/2020 della CORTE D'APPELLO MILANOdepositata il 26/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/02/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA] . RG 10144/21Vergara-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Milano, attinta in riassunzione da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a seguito della cassazione con rinvio di un pregresso deliberato del medesimo consesso, ha nuovamente respinto la domanda di costoro intesa a conseguire la condanna della WeBank al risarcimento dei danni patiti per la consumata inosservanza, in relazione alle posizioni finanziarie da loro detenute presso la banca, dell'obbligo di questa di dare ai sensi dell'art. 28 del Reg. Consob 11522/1998 pronta comunicazione delle perdite intervenute tra il 30 ed il 31 ottobre 2002, allorché le operazioni in derivati e covered warrantposte in essere dagli interessati avevano fatto registrare una perdita superiore al 50% del capitale di riferimento. La Corte d'Appello, preso atto del principio di diritto affermato, per quanto qui ancora rileva, da questa Corte nella sentenza 31896/2018, ha motivato il nuovo rigetto della domanda attorea considerando che se anche la banca avesse dato pronta comunicazione delle perdite intervenute, quella del 30.10.2002 non sarebbe stata in ogni caso evitabile, perché al momento della comunicazione si era già verificata; mentre quella del 31.10.2002 non poteva imputarsi alla mancata tempestiva comunicazione della perdita precedente, attesa la spiccata indole speculativa di cui nei mesi precedenti avevano dato prova gli attori, concludendo in modo del tutto autonomo, operando dal computer di casa, un numero ingente di operazioni finanziarie, si ché le perdite subite erano appunto il frutto delle diverse centinaia di contratti da loro negoziati venuti nell'occasione a scadenza. Per la cassazione di detta sentenza i soccombenti si valgono di due mezzi, seguiti da memoria, ai quali replica la banca con controricorso. RG 10144/21Vergara-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., poiché la Corte d'Appello nel rinnovare il giudizio e nel rigettare la domanda risarcitoria da loro proposta, non si sarebbe attenuta al principio di diritto enunciato da questa Corte nella richiamata sentenza 31896/2018. In sintesi, sostengono i ricorrenti, poiché nell'accogliere il secondo motivo di ricorso, la citata sentenza si era data premura di affermare preliminarmente che, se il motivo si fosse giudicato fondato, come poi concretamente avvenuto, ciò «porterebbe al conseguimento del bene della vita escluso proprio dalla sentenza impugnata», non è dato comprendere come a fronte di questa premessa – significativa del fatto che la Corte di Cassazione avesse in tal modo inteso pure pronunciarsi nel merito – che il giudice distrettuale possa essere pervenuto ad una decisione negativa, tanto più considerando che per effetto della pronuncia di rinvio restano implicitamente decise tutte le altre questioni che fungono da antecedente logico-giuridico della decisione adottata e deve intendersi conseguentemente preclusa ogni ulteriore attività istruttoria da parte del giudice del rinvio. Questo non senza aggiungere che la pretesa ascrivibilità degli eventi alle persone degli investitori non poteva argomentarsi dalla condotta anteatta di essi ricorrenti e risultava in definitiva indimostrata. 3. Il motivo, in disparte dalle obiezioni pregiudiziali che vi muove la controricorrente, non ha pregio. E' ben vero, come si insegna abitualmente riguardo al giudizio di rinvio, che, allorché si traccia la distinzione tra annullamento per violazione di legge ed annullamento per vizio di motivazione, nel primo caso, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma primo, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare RG 10144/21Vergara-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (Cass., Sez. II, 14/01/2020, n. 448); siccome non è, d'altra parte, dubitabile che l'annullamento decretato in sede di legittimità della sentenza impugnata vincoli il giudice di rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto affermato implica come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito, si ché i limiti del giudizio di rinvio non sono soltanto quelli che derivano dal divieto di ampliare il "thema decidendum", prendendo nuove conclusioni, ma altresì quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione (Cass., Sez. III, 13/07/2006, n. 15952). E tuttavia questi principi, che sono alla radice del ragionamento impugnatorio dei ricorrenti, non valgono a conferire giustizia al medesimo, dato che essi fotografano, per così dire, solo in parte la sequenza processuale che ha avuto luogo avanti al giudice del rinvio. A leggere bene, infatti, questo non ha affatto ignorato l'affermato principio di diritto, ma ne ha anzi colto esattamente la portata allorché ha ritenuto che, nello sviluppo della progressione risarcitoria postulata dalla domanda attorea secondo il noto schema inadempimento/nesso di causalità/danno, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento della prima pronuncia d'appello valesse a cristallizzare, con l'efficacia propria del giudicato, solo il primo segmento di questa sequenza, imponendo di conseguenza al giudice della riassunzione di accertare poi se il danno lamentato dagli attori fosse anche causalmente riconducibile al conclamato inadempimento della banca. In buona sostanza, l'enunciazione del principio di diritto veniva a chiudere la discussione intorno alla responsabilità della banca, ma lasciava impregiudicato ogni ulteriore accertamento afferente al nesso di causalità e al danno, rispetto ai quali avendo la sentenza annullata pronunciato unicamente in ordine RG 10144/21Vergara-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli al difetto di responsabilità della banca, non solo era mancata qualsiasi statuizione, ma neppure essa si sarebbe potuta argomentare alla stregua del principio del giudicato implicito, che può riconoscersi solo in ordine alle questioni che fungono da presupposto logico-giuridico della questione decisa e non in ordine alle questioni che ne costituiscono sul medesimo piano un naturale sviluppo. 4. Sicché il giudice del rinvio nel procedere in questa direzione e nell'indagare se l'inadempimento ascritto alla banca fosse pure causa del danno degli attori, non solo non si è posto al di fuori dell'orbita sottesa al ricordato principio di diritto, ma ha dato prova anche di avere bene a mente quanto questa Corte, in relazione ad una fattispecie in cui pure si era riconosciuto l'inadempimento a monte del soggetto obbligato, ha già avuto modo di statuire affermando che «qualora la sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio abbia avuto ad oggetto l'accertamento di un inadempimento contrattuale, ben può il giudice del rinvio prendere in esame il diverso problema, successivo ed eventuale, del nesso di causalità tra il comportamento denunziato e i danni asseritamente subiti dal contraente non inadempiente» (Cass., Sez. III, 20/04/2004, n. 7501). 5. Dunque le obiezioni che a questo approdo muovono i ricorrenti non sono conducenti. In particolare non lo è l'insistenza con cui si ritorna, nell'illustrazione del motivo sull'incipit del ragionamento che ha condotto questa Corte, nel suo precedente pronunciamento, ad accogliere il secondo motivo di ricorso dei ricorrenti. Non lo è,non solo perché esso esibisce untempo verbale da periodo ipotetico, ma perché se, effettivamente, tralignando i limiti del proprio mandato, questa Corte, nell'occasione, avesse voluto anticipare la decisione, ritenendo chiusa la discussione di merito, non avrebbe avuto ragione di disporre il rinvio a mente dell'art. 384, comma 2. cod. proc. civ., ricordando appunto questa norma che la decisione nel merito è consentita alla RG 10144/21Vergara-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli Corte di Cassazione "qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto". 6. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 cod. civ. In sintesi, sostengono i ricorrenti, poiché la responsabilità della banca era stata riconosciuta dalla sentenza impugnata, la conclusione a cui essa è pervenuta, di scagionare la banca da ogni conseguenza risarcitoria, viola le norme in rubrica in quanto l'imputabilità delle perdite costituirebbe effetto diretto ed automatico del conclamato inadempimento della banca, non vi sarebbe alcuna prova neanche in via presuntiva che gli attori, debitamente avvertiti, avrebbero continuato ad operare secondo i canoni consueti e vi è al contrario la prova della tardività delle comunicazioni. 7. Il motivo, in disparte da alcune stonature – la responsabilità accampata in danno della banca non è di tipo oggettivo sicché non esiste una correlazione automatica tra inadempimento della banca e danno degli attori –è fondato e va dunque accolto. Si afferma stabilmente, a tal proposito, nella giurisprudenza in materia di questa Corte che,poiché il rapporto di intermediazione è connotato da un'asimmetria informativa tra investitore e l'intermediario, da ciò «scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio» (Cass., Sez. I, 17/04/2020, n. 7905), che pur se suscettibile di prova contraria, non è tuttavia superabile mediante la «dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, poiché anche l'investitore speculativamente orientato, e disponibile ad assumere rischi elevati, deve poter valutare la sua scelta nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che l'intermediario gli deve segnalare» (Cass., Sez. I, 11/11/2021, n. 33596) e «gli obblighi RG 10144/21Vergara-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli sanciti "ratione temporis" dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dall'art. 28, commi 1 e 2, del Reg. Consob n. 11522 del 1998, non vengono meno nei confronti dell'investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato, risultanti dalla sua condotta pregressa, seguitando a rispondere l'obbligo informativo all'obiettivo del riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore medesimo, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole» (Cass., Sez. I, 6/12/2022, n. 35789). 8. Il deliberato oggetto qui di impugnativa, nell'escludere la responsabilità della banca sul presupposto che non sarebbe ravvisabile un nesso di causalità tra l'inadempimento della stessa ed il danno lamentato dai ricorrenti in ragione della loro spiccata indole speculativa non si allinea, all'evidenza, al quadro di principio testè sintetizzato, discostandosene tanto dove questo è portato a ritenere che nella materia che ne occupa il nesso di causalità possa essere presunto, quanto dove reputa che l'elevata propensione al rischio del cliente non sollevi l'intermediario dal rispetto degli obblighi informativi. 9. Onde consentire la definizione della lite in adesione in conformità allo stato dell'arte si giustifica, dunque, in accoglimento di questo motivo di ricorso, la cassazione dell'impugnata sentenza e la rimessione della causa nuovamente al giudice a quo. P.Q.M. Rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Milano, che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazion