CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 07538/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.CACCAMO Giovanni ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha con- fermato la decisione del Tribunale di Messina che lo aveva riconosciuto colpe- vole dei reati di cui all'art.189 commi 6 e 7 C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione. 2. Il ricorrente assume violazione di legge assumendo la totale incertezza sulla corrispondenza tra quanto giudicato dai giudici di merito e quanto con- testato in imputazione, in presenza di luoghi e di date di commissione del reato diversi, tenuto altresì conto che il giudice di primo grado aveva ritenuto che i fatti erano avvenuti in epoca ancora diversa da quella indicata in impu- tazione e ritenuta in sentenza. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza di appello per violazione dei principi di cui agli art.521 e 522 cod.proc.pen. 3. Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione. Il tempo necessario a prescrivere è infatti maturato in data 4 Settembre 2021 ai sensi dell'art. 157 c.p. che prevede un termine massimo di anni sei per la prescri- zione dei delitti, aumentato ad anni sette mesi sei ai sensi dell'art.161 2 comma cod.pen. I periodi di sospensione, pure rilevanti ai fini del computo, in ragione della adesione del difensore alle astensioni dalle udienze procla- mate a livello nazionale e per emergenza COVID (complessivamente per giorni 137) determinano uno slittamento del compimento del termine prescri- zionale al 19 Gennaio 2022 e pertanto antecedente alla udienza di definizione del giudizio dinanzi al giudice di legittimità. 3.1 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata per- cezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art.129 II comma c.p.p., né d'altro canto le doglianze del ricorrente risul- tano manifestamente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espres- sione di difese tecniche degne di essere considerate, soprattutto in relazione al profilo di mancata corrispondenza tra la contestazione indicata nella sen- tenza di appello e quanto evidenziato nella motivazione della sentenza im- pugnata. 4. Conclusivamente va pronunciato l'annullamento della sentenza impu- gnata essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per pre- scrizione. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 18 Gennaio 2023 Il consigliere estensore