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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 19970/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, in ordine all'unico motivo di ricorso con cui si censura l'integrazione del delitto di cui all'art. 336 cod. pen. quanto alle finalità della minaccia nella parte in cui è stato dedotto che la stessa fosse stata resa solo per manifestare rabbia e frustrazione, il ricorso risulta manifestamente infondato e reiterativo di censure adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che ha fornito completa risposta allorché ha rilevato che il contesto nel quale era avvenuta la minaccia di morte all'interno dell'Istituto penitenziario, immediatamente successiva al rifiuto di poter accedere al lavatoio, rendeva palese quale fosse la finalità delle parole pronunciate all'indirizzo dell'agente di polizia penitenziaria, motivazione completa e logica non sindacabile in sede di legittimità attraverso il tentativo di assegnare, sia alla frase che al complessivo contesto adeguatamente valorizzato, una differente valenza; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/04/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].d nte [OSCURATO:PERSONA] ntinrj_ Angelo otanzo ( er Cv C--- n [OSCURATO:PERSONA] CANnr! E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, in ordine all'unico motivo di ricorso con cui si censura l'integrazione del delitto di cui all'art. 336 cod. pen. quanto alle finalità della minaccia nella parte in cui è stato dedotto che la stessa fosse stata resa solo per manifestare rabbia e frustrazione, il ricorso risulta manifestamente infondato e reiterativo di censure adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che ha fornito completa risposta allorché ha rilevato che il contesto nel quale era avvenuta la minaccia di morte all'interno dell'Istituto penitenziario, immediatamente successiva al rifiuto di poter accedere al lavatoio, rendeva palese quale fosse la finalità delle parole pronunciate all'indirizzo dell'agente di polizia penitenziaria, motivazione completa e logica non sindacabile in sede di legittimità attraverso il tentativo di assegnare, sia alla frase che al complessivo contesto adeguatamente valorizzato, una differente valenza; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].d nte [OSCURATO:PERSONA] ntinrj_ Angelo otanzo ( er Cv C--- n [OSCURATO:PERSONA] CANnr! E
Sentenza Cassazione n. 19970/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris