CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34846/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno il 25/05/2026; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Salerno ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1). [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato partecipe di un'associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti; in particolare, sarebbe stato uno stretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], soggetto con ruolo apicale del sodalizio, recandosi, secondo le indicazioni di questi, agli appuntamenti con i fornitori e con i referenti del traffico illecito a bordo di 1un'autovettura dotata di doppio fondo in uso al gruppo criminale; avrebbe, inoltre, accompagnato il principale referente del gruppo agli incontri con gli altri accoliti per la raccolta del denaro utile alla importazione della sostanza stupefacente (così l'imputazione ). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale; il tema attiene alla competenza per territorio del Tribunale di Salerno: si assume che sarebbe stato competente il Tribunale distrettuale di Napoli. Dagli atti emergerebbe che "il centro nevralgico del sodalizio" sarebbe stato nel comune di Serino (Avellino), di [OSCURATO:PERSONA] di Serino (Avellino) e di [OSCURATO:PERSONA] di Serino (Avellino). Dette località non solo costituirebbero il luogo di residenza della maggior parte degli indagati, ma anche il "fulcro" delle attività operative del sodalizio, cioè il luogo in cui le condotte di acquisto e di stoccaggio della sostanza stupefacente sarebbero state commesse. Si aggiunge che anche il presunto promotore del gruppo, [OSCURATO:PERSONA], sarebbe di fatto domiciliato nel comune di Serino. Il Tribunale del riesame, per affermate la propria competenza territoriale, avrebbe fatto genericamente riferimento "all'agro nocerino" e a [OSCURATO:PERSONA] (Capo 10) della imputazione. Si tratterebbe di un assunto viziato, perche, da una parte, il criterio principale per determinare la competenza sarebbe quello della sede dell'associazione criminale che risulterebbe quella di Avellino, con conseguente competenza distrettuale di Napoli, e, dall'altra, perché, pur volendo applicare il criterio residuale del luogo di compimento del primo reato fine - cioè quello di cui al capo 10 - nondimeno l'azione criminosa avrebbe avuto inizio nel comune di Serino, cioè nel luogo in cui la droga era stata custodita e prelevata per il successivo trasporto a [OSCURATO:PERSONA] inferiore. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria. 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al ritenuto pericolo di recidiva e all'avvenuta disarticolazione del sodalizio [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato quanto al primo motivo di ricorso, che ha valenza assorbente. 22. E' utile premettere che nel caso di specie, per il reato associativo la contestazione è la seguente "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Serino, Milano, Roma e territorio estero" Il Tribunale, a cui la questione era stata devoluta, dopo aver brevemente descritto l'azione del sodalizio, ha ritenuto "stante l'impossibilità di definire il luogo in cui è stato siglato l'accordo criminoso e attesa la pluralità dei luoghi in cui l'associazione è operativa", di fare riferimento all'art. 16 cod. proc. pen. e, in quanto più gravi, ai reati fine in cui è contestata l'aggravante dell'art. 80 d.P.R, n. 309 del 1990 e, tra questi, in particolare, al reato commesso per primo e, quindi, a quello sub capo 10), in cui si contestano "tre episodi connessi in cui ingenti partite di droga erano trasportate nell'agro nocerino, segnatamente nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], ovvero in data 9 luglio 2025, in data agosto 2025 e in data 20 agosto 2025" (così l'ordinanza impugnata). In tale contesto, il Tribunale, al fine di ritenere sussistente la competenza territoriale, ha, in particolare, ritenuto decisivo il riferimento, contenuto a pag. 79 della informativa finale di polizia, "in cui sono descritti i singoli episodi e in particolare ai paragrafi dedicati al "trasferimento di una ingente quantità di droga nell'agro nocerino dal giorno 9 luglio 2025: le risultanze legate ad [OSCURATO:PERSONA], la cessione del giorno 2025 e la cessione del giorno 10 agosto 2025": "di qui la competenza, ex artt. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen. ed ex art. 16 cod. proc. pen. del GIP del Tribunale di Salerno" (così testualmente l'ordinanza impugnata a pag. 13). 3. Si tratta di una valutazione viziata. Pur volendo ragionare con il Tribunale e fare riferimento al reato di cui al capo 10) in quanto, ai sensi dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., reato, tra i più gravi, commesso per primo, dalla ordinanza genetica emerge chiaramente come con il capo 10 si contestino, in continuazione tra loro, ad alcuni soggetti facenti parte dell'associazione criminale ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) di avere, in concorso e in tempi diversi, detenuto "sostanza stupefacente di tipo cocaina e hashish presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il quale la trasportava presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] che provvedeva a sua volta a condurla fino all'uscita A/30 di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] nei pressi del bar "Isolotto" dove incontrava l'acquirente [OSCURATO:PERSONA] che lo scortava fino alla propria abitazione in via Fiano n. 74 nel comune di [OSCURATO:PERSONA] dove avveniva la cessione". In particolare, dalla ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari si evince come l'azione abbia avuto inizio il 20 agosto 2025 quando gli inquirenti vedevano in via [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Serino, in provincia di Avellino, uscire [OSCURATO:PERSONA] dalla propria abitazione "tenendo nella mano un involucro bianco ...." (pag. 49 della ordinanza), cioè la sostanza stupefacente poi trasportata. Le stesse modalità sarebbero state accertate anche con riguardo alle altre condotte. 3Dunque, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, nel capo 10, l'imputazione fa riferimento a una pluralità di condotte compiute da più soggetti in tempi diversi, la prima delle quali è quella di detenzione di sostanza stupefacente presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] di Serino, Avellino. Ne consegue che la questione attiene allora al rapporto tra condotta pregressa di detenzione, di cui si è appena detto, e quelle successive di trasporto e cessione di sostanza stupefacente. Sul tema, la Corte di cassazione in più occasioni ha spiegato come, in presenza di più condotte riconducibili a quelle, tipiche, descritte dall'art. 73 del d. P.R. n. 309 del 1990, quando unico è il fatto concreto che integra contestualmente più azioni tipiche alternative, le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell'ipotesi più grave; quando invece le differenti azioni tipiche sono distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono distinti reati concorrenti materialmente. In particolare, le diverse condotte previste dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perdono la loro individualità, con conseguente esclusione del concorso formale per effetto dell'assorbimento, se costituiscono manifestazione di disposizione della medesima sostanza e risultano poste in essere contestualmente o, comunque, senza apprezzabile soluzione di continuità, in funzione della realizzazione di un unico fine. (Fattispecie relativa alla detenzione e alla successiva cessione della medesima sostanza stupefacente, in cui, pur nell'identità dell'oggetto materiale di condotte strutturalmente eterogenee, è stato escluso il concorso apparente sul rilievo della non contiguità temporale dell'iniziale condotta di detenzione e delle successive cessioni) (Sez. 3. N. 7404 del 15/01/2015, Righetti, Rv. 262421- 01; Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, Ghitti, Rv. 270266-01; Sez. 3, n. 23759 del 10/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284666-01). Il concorso formale di reati è, cioè, configurabile solo quando vi sia la presenza di queste circostanze: a) che si tratti dello stesso oggetto materiale; b) che le attività illecite minori siano compiute dallo stesso soggetto che ha commesso quelle maggiori o dagli stessi soggetti che ne rispondono a titolo di concorso; c) che le condotte siano contestuali e cioè si verifichi il susseguirsi di vari atti, sorretti da un unico fine, senza apprezzabili soluzioni di continuità (Sez. 6, n. 9477 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2010, Pintori, Rv. 246404-01). 4. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati; ciò che infatti non è chiaro è: a) perché la originaria condotta di detenzione avente ad oggetto la medesima sostanza stupefacente poi trasportata e, quindi, ceduta, debba essere assorbita nelle successive indicate condotte; b) perché la condotta di detenzione sia imputabile agli stessi soggetti autori delle successive; c) perché la condotta di 4detenzione avrebbe una contiguità temporale con le condotte successive, non essendo stato affatto chiarito da quanto tempo quella sostanza stupefacente fosse illecitamente detenuta nel posto da cui fu poi prelevata e trasportata. 5. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata; il Tribunale, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e verificherà la competenza propria e quella del Giudice delle indagini preliminari che ha emesso l'ordinanza cautelare genetica I residui motivi sono assorbiti. P. Q. P.Q.M