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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 38115/2022

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onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3037/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, n. 6/03/15 depositata in data 8 gennaio 2015 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022.

Oggetto: tributi – condono – trasmissione - accertamento induttivo - questionario- presupposti N.3037/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino [OSCURATO:PERSONA]

1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di macelleria, ha impugnato tre avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2000, 2001 e 2002, con i qual i – a seguito delle risposte date a un questionario –veniva accertato induttivamente il reddito di impresa.

2. I l contribuente ha addotto di avere presentato istanza di definizione agevolata ex art. 9 l. 27 dicembre 2002, n. 289 e di avere effettuato i relativi versamenti.

3. La CTP di Campobasso ha accolto i ricorsi riuniti.

4. La CTR del Molise, con sentenza in data 8 gennaio 2015 , ha rigettato l’appello dell’Ufficio, accertando la presentazione della definizione agevolata e il versamento delle relative somme.

Il giudice di appello ha rilevato che la domanda di definizione agevolata «è mancata», rilevando, peraltro, che tale incombente fosse da ascrivere a omissione imputabile al contribuente, il cui mancato invio telematico non comporta nullità del condono.

Il giudice di appello ha, inoltre, rilevato che gli importi della definizione agevolata fossero stati versati, per cui ha ritenuto che il contribuente, con l’invio dell’istanza al consulente e il pagamento degli importi, avesse esaurito i propri obblighi.Il giudice di appello ha, inoltre, ritenuto che non vi è stato un comportamento omissivo del contribuente che giustificasse l’accertamento induttivo, avendo il contribuente risposto al questionario.

5. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi; il contribuente, regolarmenteintimato, è rimasto contumace. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 9 l. n. 289/2002, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che il N.3037/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino contribuente, versando gli importi della definizione agevolata, ancorché a fronte del mancato invio della dichiarazione stessa, non sarebbe responsabile del comportamento del consulente che avrebbe omesso l’inoltro dell’istanza in via telematica.

Osserva il ricorrente che la definizione agevolata richiede indefettibilmente, ai fini dell’efficacia della stessa, l’inoltro in via telematica, unitamente al versamento degli importi.

Il deposito della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata mediante inoltro in via telematica sarebbe, difatti, strumentale alla verifica della corretta determinazione della base imponibile.

Osserva, inoltre, il ricorrente come il comportamento dell’intermediario non assuma rilevanza, se non quale fonte di responsabilità contrattuale nei confronti del contribuente. 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che, avendo il contribuente risposto al questionario, non sussisterebbero i presupposti per l’accertamento induttivo.

Il ricorrenteosserva che l’art. 39, secondo comma, lett. d- bisd.P.R. n. 600/1973 consente l’accertamento ove il contribuente non abbia dato seguito agli inviti dell’Ufficio, con particolare riferimento all’invito a esibire la contabilità.

Osserva il ricorrente che ilcontribuente si sia limitato a dedurre di avere presentato domanda di condono ma senza procedere al deposito in via telematica della dichiarazione, né avendo esibito tale documentazione in risposta al questionario inviato dall’Ufficio.

Nel qual caso, prosegue il ricorrente, il contribuente deve considerarsi sostanzialmente inottemperante alle richieste dell’Ufficio, legittimando l’Ufficio a procedere con la ricostruzione induttiva e, conseguentemente, a servirsi di qualsiasi strumento di prova.

2. Il primo motivo è fondato, dovendosi fare applicazione del principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui , a i N.3037/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino fini del perfezionamento del condono fiscale ex artt. 8 e 9 della l. n. 289/2002, costituisce adempimento imprescindibile la presentazione in via telematica di una formale dichiarazione integrativa, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati, nei termini previsti dalla legge, non essendo sufficiente il solo pagamento dei maggiori importi dovuti all'Amministrazione finanziaria, pur se tempestivamente versati.

Ciò in quanto, come correttamente dedotto dal ricorrente, la presentazione di detta dichiarazione è finalizzata a consentire all'Erario di determinare correttamente la base imponibile e di stabilire se le somme corrisposte dal contribuente siano state esattamente calcolate (Cass., Sez.

V, 6 luglio 2018, n. 17837; Cass., Sez.

V, 9 giugno 2016, n. 17821; Cass., Sez.

V, 18 dicembre 2014, n. 26812; Cass., Sez.

V, 9 gennaio 2014, n. 233; Cass., Sez.

V, 12 dicembre 2011, n. 26506; Cass., Sez.

V, 4 marzo 2011, n. 5185).

La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che fosse sufficiente il mero versamento degli importi e non anche la presentazione della dichiarazione in via telematica, non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio.

3. Il secondo motivo è fondato.Dispone l’art. 39, secondo comma, lett. d-bis d.P.R. n. 600/1973, nella formulazione pro tempore, che l’Ufficio possa procedere ad accertamento induttivo, sulla base delle notizie in suo possesso, «quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Questo presupposto sulla base del quale è stata adottata la metodologia di accertamento induttivo è, del resto, stato accertato dal giudice di appello, ove ha rilevato che il contribuente, a fronte dell’invio del questionario, ha risposto unicamente di essersi avvalso delle disposizioni agevolative, senza dare ulteriore evasione al questionario medesimo.

Comportamento che non costituisce risposta N.3037/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino adeguata alle richieste di cui all’art. 32, n. 3) d.P.R. cit. («esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34»).

L’omessa risposta alle richieste dell’Ufficio costituisce difetto di collaborazione da parte del contribuente, rilevante ai fini dell’adozione della metodologia di accertamento induttivo (Cass., Sez.

V, 10 marzo 2021, n. 6603; Cass., Sez.

V,24 luglio 2013, n. 17968; Cass., Sez.

V, 29 luglio 2005, n. 16049).

Nel qual caso, l’Amministrazione finanziaria non solo non arresta la propria attività di controllo, ma «viene posta dal Legislatore, in questi casi, in posizione di vantaggio», consentendole di utilizzare una metodologia di accertamento più agile di quella ordinaria (Cass., Sez.

V, 3 giugno 2021, n. 15386).

La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l’avere il contribuente risposto al questionario, limitandosi a dichiarare di avere aderito al condono, senza dare ulteriore risposta ai punti indicati nel questionario stesso, non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio.

4. La sentenza impugnata va cassata e la causa va, pertanto, rinviata al giudice a quoper l’esame delle questioni rimaste assorbite, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia t ributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3037/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, n. 6/03/15 depositata in data 8 gennaio 2015 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022. Oggetto: tributi – condono – trasmissione - accertamento induttivo - questionario- presupposti N.3037/16 R.G. Est. F. D’Aquino [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di macelleria, ha impugnato tre avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2000, 2001 e 2002, con i qual i – a seguito delle risposte date a un questionario –veniva accertato induttivamente il reddito di impresa. 2. I l contribuente ha addotto di avere presentato istanza di definizione agevolata ex art. 9 l. 27 dicembre 2002, n. 289 e di avere effettuato i relativi versamenti. 3. La CTP di Campobasso ha accolto i ricorsi riuniti. 4. La CTR del Molise, con sentenza in data 8 gennaio 2015 , ha rigettato l’appello dell’Ufficio, accertando la presentazione della definizione agevolata e il versamento delle relative somme. Il giudice di appello ha rilevato che la domanda di definizione agevolata «è mancata», rilevando, peraltro, che tale incombente fosse da ascrivere a omissione imputabile al contribuente, il cui mancato invio telematico non comporta nullità del condono. Il giudice di appello ha, inoltre, rilevato che gli importi della definizione agevolata fossero stati versati, per cui ha ritenuto che il contribuente, con l’invio dell’istanza al consulente e il pagamento degli importi, avesse esaurito i propri obblighi.Il giudice di appello ha, inoltre, ritenuto che non vi è stato un comportamento omissivo del contribuente che giustificasse l’accertamento induttivo, avendo il contribuente risposto al questionario. 5. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi; il contribuente, regolarmenteintimato, è rimasto contumace. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 9 l. n. 289/2002, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che il N.3037/16 R.G. Est. F. D’Aquino contribuente, versando gli importi della definizione agevolata, ancorché a fronte del mancato invio della dichiarazione stessa, non sarebbe responsabile del comportamento del consulente che avrebbe omesso l’inoltro dell’istanza in via telematica. Osserva il ricorrente che la definizione agevolata richiede indefettibilmente, ai fini dell’efficacia della stessa, l’inoltro in via telematica, unitamente al versamento degli importi. Il deposito della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata mediante inoltro in via telematica sarebbe, difatti, strumentale alla verifica della corretta determinazione della base imponibile. Osserva, inoltre, il ricorrente come il comportamento dell’intermediario non assuma rilevanza, se non quale fonte di responsabilità contrattuale nei confronti del contribuente. 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che, avendo il contribuente risposto al questionario, non sussisterebbero i presupposti per l’accertamento induttivo. Il ricorrenteosserva che l’art. 39, secondo comma, lett. d- bisd.P.R. n. 600/1973 consente l’accertamento ove il contribuente non abbia dato seguito agli inviti dell’Ufficio, con particolare riferimento all’invito a esibire la contabilità. Osserva il ricorrente che ilcontribuente si sia limitato a dedurre di avere presentato domanda di condono ma senza procedere al deposito in via telematica della dichiarazione, né avendo esibito tale documentazione in risposta al questionario inviato dall’Ufficio. Nel qual caso, prosegue il ricorrente, il contribuente deve considerarsi sostanzialmente inottemperante alle richieste dell’Ufficio, legittimando l’Ufficio a procedere con la ricostruzione induttiva e, conseguentemente, a servirsi di qualsiasi strumento di prova. 2. Il primo motivo è fondato, dovendosi fare applicazione del principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui , a i N.3037/16 R.G. Est. F. D’Aquino fini del perfezionamento del condono fiscale ex artt. 8 e 9 della l. n. 289/2002, costituisce adempimento imprescindibile la presentazione in via telematica di una formale dichiarazione integrativa, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati, nei termini previsti dalla legge, non essendo sufficiente il solo pagamento dei maggiori importi dovuti all'Amministrazione finanziaria, pur se tempestivamente versati. Ciò in quanto, come correttamente dedotto dal ricorrente, la presentazione di detta dichiarazione è finalizzata a consentire all'Erario di determinare correttamente la base imponibile e di stabilire se le somme corrisposte dal contribuente siano state esattamente calcolate (Cass., Sez. V, 6 luglio 2018, n. 17837; Cass., Sez. V, 9 giugno 2016, n. 17821; Cass., Sez. V, 18 dicembre 2014, n. 26812; Cass., Sez. V, 9 gennaio 2014, n. 233; Cass., Sez. V, 12 dicembre 2011, n. 26506; Cass., Sez. V, 4 marzo 2011, n. 5185). La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che fosse sufficiente il mero versamento degli importi e non anche la presentazione della dichiarazione in via telematica, non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio. 3. Il secondo motivo è fondato.Dispone l’art. 39, secondo comma, lett. d-bis d.P.R. n. 600/1973, nella formulazione pro tempore, che l’Ufficio possa procedere ad accertamento induttivo, sulla base delle notizie in suo possesso, «quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». Questo presupposto sulla base del quale è stata adottata la metodologia di accertamento induttivo è, del resto, stato accertato dal giudice di appello, ove ha rilevato che il contribuente, a fronte dell’invio del questionario, ha risposto unicamente di essersi avvalso delle disposizioni agevolative, senza dare ulteriore evasione al questionario medesimo. Comportamento che non costituisce risposta N.3037/16 R.G. Est. F. D’Aquino adeguata alle richieste di cui all’art. 32, n. 3) d.P.R. cit. («esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34»). L’omessa risposta alle richieste dell’Ufficio costituisce difetto di collaborazione da parte del contribuente, rilevante ai fini dell’adozione della metodologia di accertamento induttivo (Cass., Sez. V, 10 marzo 2021, n. 6603; Cass., Sez. V,24 luglio 2013, n. 17968; Cass., Sez. V, 29 luglio 2005, n. 16049). Nel qual caso, l’Amministrazione finanziaria non solo non arresta la propria attività di controllo, ma «viene posta dal Legislatore, in questi casi, in posizione di vantaggio», consentendole di utilizzare una metodologia di accertamento più agile di quella ordinaria (Cass., Sez. V, 3 giugno 2021, n. 15386). La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l’avere il contribuente risposto al questionario, limitandosi a dichiarare di avere aderito al condono, senza dare ulteriore risposta ai punti indicati nel questionario stesso, non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio. 4. La sentenza impugnata va cassata e la causa va, pertanto, rinviata al giudice a quoper l’esame delle questioni rimaste assorbite, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia t ributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizi
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