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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 46297/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 92-24488/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la puntuale motivazione della sentenza impugnata.

1.1. La Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha qualificato in termini di truffa consumata ì fatti accertati, valorizzando aspetti inequivoci della condotta concorsuale (conseguimento del possesso autonomo della res e del corrispondente profitto illecito).

Così conformandosi alla consolidata giurisprudenza di questa che apprezza ai fini della consumazione la avvenuta deminutio patrimonii del decepts (solo tra le più recenti, Sez.

2. N. 17322, del 18/1/2019, Rv. 276420: La truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore fa seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo).

La Corte di merito, inoltre, in assoluta consonanza valutativa con il primo giudice, ha stimato corretta ed univoca l'identificazione dell'imputato, che la persona offesa ha riconosciuto grazie al documento di identità a lui sottoposto, che conteneva le generalità complete del soggetto resosi autore del fatto contestato.

Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta, limitandosi a riproporre una possibile diversa lettura delle evidenze processuali apprezzate nel merito in punto dì identificazione dell'imputato.

1.2. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

E tale si rivela anche il motivo speso dal ricorrente in tema di accertamento della responsabilità, essendo questi stato identificato con il soggetto che ebbe a contrattare con il deceptus, e che si presentò a ritirare la vettura pagata con un assegno contraffatto, pure in suo possesso.

Né può logicamente sostenersi che l'agente non fosse a conoscenza della natura del titolo offerto in pagamento, trattandosi di una res che reca precisi tratti identificativi atti a garantirne la genuinità.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della 92-24488/2021 causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i Ago tinacchio n I DEposi .,,,,TA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 92-24488/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1.1. La Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha qualificato in termini di truffa consumata ì fatti accertati, valorizzando aspetti inequivoci della condotta concorsuale (conseguimento del possesso autonomo della res e del corrispondente profitto illecito). Così conformandosi alla consolidata giurisprudenza di questa che apprezza ai fini della consumazione la avvenuta deminutio patrimonii del decepts (solo tra le più recenti, Sez. 2. N. 17322, del 18/1/2019, Rv. 276420: La truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore fa seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo). La Corte di merito, inoltre, in assoluta consonanza valutativa con il primo giudice, ha stimato corretta ed univoca l'identificazione dell'imputato, che la persona offesa ha riconosciuto grazie al documento di identità a lui sottoposto, che conteneva le generalità complete del soggetto resosi autore del fatto contestato. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta, limitandosi a riproporre una possibile diversa lettura delle evidenze processuali apprezzate nel merito in punto dì identificazione dell'imputato. 1.2. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). E tale si rivela anche il motivo speso dal ricorrente in tema di accertamento della responsabilità, essendo questi stato identificato con il soggetto che ebbe a contrattare con il deceptus, e che si presentò a ritirare la vettura pagata con un assegno contraffatto, pure in suo possesso. Né può logicamente sostenersi che l'agente non fosse a conoscenza della natura del titolo offerto in pagamento, trattandosi di una res che reca precisi tratti identificativi atti a garantirne la genuinità. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della 92-24488/2021 causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i Ago tinacchio n I DEposi .,,,,TA
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