CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 31878/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31198-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 387/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/06/2021 R.G.N. 968/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.31198/2021 Cron. Rep. Ud05/11/2025 - Con sentenza del 10 giugno 2021, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] ASST Rhodense, avente ad oggetto l’accertamento del diritto dell’istante, dirigente medico in forza di una serie di incarichi a tempo determinato fin dal giugno 1997 presso varie USSL e [OSCURATO:PERSONA], da ultimo quale medico di geriatria presso ASST Rhodense per un totale di 108 mesi circa di servizio - sempre in regime di esclusività, avendo svolto attività libero professionale all’interno delle strutture sanitarie dell’azienda di appartenenza-, alle differenze retributive corrispondenti all’indennità di esclusività che, a norma degli artt. 42, 5 e 12, comma 3, lett. b) del CCNL per la dirigenza medica e sanitaria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], spetta ai dirigenti medici e veterinari nell’importo di cui alle fasce di anzianità indicate nell’art. 5. Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento dell’anzianità complessiva derivante dai rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato, maturata alle date previste dalle norme “senza soluzione di continuità anche in aziende ed enti diversi dal comparto”, al fine di ottenere la fascia di anzianità di servizio da 5 a 15 anni, relativamente al periodo di lavoro prestato presso ASST Rhodense dal 7.8.2017 al 6.8.2018, con la condanna dell’ASST al pagamento delle conseguenti differenze retributive. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto cheil primo giudice avesse correttamente interpretato la norma regolatrice dell’indennità in conformità all’orientamento di questa Corte secondo cui l’assenza di “soluzione di continuità” può essere ravvisa ta qualora gli intervalli tra i diversi rapporti di lavoro intrattenuti dal dirigente siano minimi e nonallorquando, come nella specie , i rapporti a termine siano stati intervallati da interruzioni di quattro o due anni o anche dieci mesi. La Corte territoriale ha ritenuto corretta la sentenza impugnata anche nella parte in cui aveva correttamente escluso l’efficacia retroattiva della disposizione che nel nuovo CCNL dell’Area della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’art. 89, regola l’indennità prevedendone l’erogazione laddove i distinti rapporti si siano susseguiti “con o senza soluzione di continuità”, non prevedendo questa una decorrenza degli effetti in data anteriore a quella di sottoscrizione del contratto . - Per la cassazione di tale decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’ASST Rhodense. - Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in una con la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 quater d.lgs. n. 502/1992, 2 lett. q) l. n. 419/1998, 72 l. n. 448/1998, 1, comma 12, l. n. 662/1996 e 42 CCNL [OSCURATO:PERSONA] e Veterinaria 1998/2001 imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione della circostanza del riconoscimento intervenuto in sede giudiziaria a seguito della sentenza n. 7676/2005 resa dal Tribunale di Milano e confermata dalla Corte d’Appello dell’esercizio di fatto delle mansioni di dirigente medico nei periodi dal 17.9.1998 al 6.10.1998, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.5.1999 e dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 20.10.2000 e, così, della continuità dell’attività lavorativa dall’ottobre 1997 all’ottobre 2002. Il ricorrente invoca il vincolo derivante dal precedente giudicato, che aveva riconosciuto un’anzianità complessivamente superiore già all’epoca a cinque anni ed aggiunge che è erronea la lettura prospettata dalla ASSTdelle disposizioni in rilievo per cui l’esperienza quinquennale utile per il passaggio alla superiore fascia di anzianità rilevante agli effetti dell’indennità di esclusività debba essere continuativa non solo ai fini della “prima maturazione” ma altresì ai fini della successiva conservazione dell’emolumento in quella misura. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 12, comma 3, CCNL per la [OSCURATO:PERSONA] e Veterinaria, II biennio economico 2000/2001 e 24, comma 14, CCNL dell’Area medesima [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché 3 e 36 Cost. della direttiva 1999/70/CE e dell’art. 25 d.lgs. n. 81/2015, il ricorrente imputa alla Corte territoriale il fraintendimento della domanda e delle tesi difensive su cui si fonda volte ad esplicitare come il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato riguardasse anche l’aspetto propriamente retributivo del rapporto di lavoro, senza che abbia o possa avere rilevanza alcuna la durata degli eventuali contratti a tempo determinato o la circostanza che tra gli stessi debba o possa incorrere un lasso di tempo di questa o quella durata e con la precisazione che, in alcun modo, le clausole della contrattazione collettiva possono essere interpretate nel senso di consentire e rendere lecita, tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato che hanno lavorato per lo stesso arco temporale complessivo una disparità di trattamento economico. - Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 89 CCNL Area dirigenza Sanità 2016/2018, 1362, 1363 e 1366 c.c.,3 e 36 Cost. della direttiva 1999/70/CE e dell’art. 25 d.lgs. n. 81/2015, il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità dell’interpretazione dell’art. 89 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] destinato a regolare l’istituto nell’ambito del nuovo CCNL di Area laddove nega che lo stesso debba leggersi come norma di interpretazione autentica delle precedenti disposizioni contrattuali in materia. - Il primo motivo, anche a voler prescindere dai plurimi profili di inammissibilità dati dal non avere il ricorrente correttamente individuato il vizio di violazione del giudicato esterno, né osservato gli oneri formali (le pronunce citate non sono riportate nei passaggi essenziali in violazione del principio di diritto enunciato da ultimo da Cass., S.U., n. 5633/2022) e omesso di chiarire le ragioni per le quali sia opponibile ad un soggetto formalmente diverso il precedente giudicato (ottenuto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Bollate), si rivela infondato dovendosi escludere la sussistenza dell’invocato giudicato esterno. Le sentenze citate, infatti, non hanno riconosciuto l'indennità di esclusività corrispondente alla fascia economica 5/15 a titolo retributivo bensì hanno commisurato a quell'importo il risarcimento del danno derivato dalla illegittima reiterazione dei rapporti a termine. Non è, pertanto, applicabile nella specieil principio secondo cui il giudicato inerente ad una data questione giuridica estende i suoi effetti anche ad un periodo diverso del rapporto e ciò sia perché quel principio presuppone l’unicità del rapporto medesimo (mentre nella specie abbiamo una successione di rapporti a termine ai quali ha fatto seguito quello a tempo indeterminato) sia in quanto in quella sede si discuteva di una pretesa risarcitoria e non retributiva. - Parimenti infondato risulta il secondo motivo , avendo la Corte territoriale correttamente applicato il principio di diritto enunciato da Cass. n. 7440/2018, ribadito e precisato da Cass.n. 7584/2022 che, sia pure interpretando il CCNL per la dirigenza sanitaria non medica (di contenuto sovrapponibile), ha distinto i contratti intercorsi con la medesima azienda da quelli intercorsi con enti diversi del SSN, principio secondo cui “L’assenza di «soluzione di continuità» che le parti collettive hanno richiesto ai fini dell’attribuzione della maggiorazione va intesa per l’assunto a tempo determinato nei termini indicati da Cass. n. 7440/2018 ( secondo cui «non costituisce "soluzione di continuità" la presenza di intervalli temporali tra i diversi contratti a termine che siano conformi a quelli richiesti dalla disciplina tempo per tempo vigente, né tale "soluzione di continuità" è ravvisabile laddove gli intervalli siano insussistenti o minimi e la parte interessata rinunci a far valere la prevista nullità ») in relazione al servizio prestato presso il medesimo ente del S.S.N. mentre, qualora vengano in rilievo anzianità maturate presso aziende diverse, fermo il riconoscimento dell’anzianità, la continuità va esclusa in caso di intervalli non lavorati,sia pure minimi, perché, altrimenti, ciò determinerebbe una discriminazione alla rovescia in danno del dirigente assunto a tempo indeterminato. Va ricordato, infatti, che la clausola 4, di diretta applicazione, può essere invocata per ottenere il medesimo trattamento riservato al lavoratore a tempo indeterminato comparabile e la disapplicazione non può mai avere l’effetto di assicurare al dipendente a termine un regime di miglior favore rispetto a quello che vale per il primo.” - La sentenza impugnata non si è dunque discostata dall’orientamento espresso sulla questione che qui viene in rilievo da questa Corte di legittimità. - Ancora infondato deve ritenersi il terzo motivo atteso che l’invocata retroattività per il triennio 2016/2018 delle disposizioni dell’accordo di rinnovo del CCNL siglato il 19.12.2019, deve escludersi in base al chiaro disposto dell’art. 2, che, al comma 2, così dispone “Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto” e, al comma 3, aggiunge “ Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Azienda e Enti entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2”. - L’art. 89, recante la nuova disciplina dell’indennità di esclusività è così formulato: 1.“Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, l’indennità di esclusività del rapporto di lavoro resta disciplinata dagli artt. 5 del CCNL dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], II biennio, articolo 8, comma 1, lett. e) del CCNL del 22.2.2001, art. 36 del CCNL del 3.11.2005 e articolo 12 del CCNL del 6.5.2010 (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro) per l’Area IV e dall’ art. 5 del CCNL dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], II biennio economico, art.10. comma 1, lett. b) del CCNL del 22.2.2001 (Indennità di esclusività del rapporto dilavoro), art. 36 del CCNL del 3.11.2005 (Indennità) e art.11 del CCNL del 6.5.2010,II biennio (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro), per l’Area III conri ferimento alla sola dirigenza sanitaria. 2. L’esperienza professionale/anzianità richiesta in tali disposizioni contrattuali sideve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità didirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cuiall’art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità.”. - La disposizione in parola non contiene alcuna previsione di retroattività, sicché operano i principi generali desumibili dall’art. 2, in relazione ai quali va aggiunto anche che la maggiorazione dell’indennità di esclusività non ha carattere automatico, perché presuppone, oltre alla maturazione dell’anzianità, la valutazione positiva dell’operato del dirigente medico. - Il ricorso va dunque rigettato. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di