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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30728/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 31/05/2022 dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che, a seguito dell'annullamento con rinvio pronunciato dalla Prima sezione penale della Corte di cassazione con sentenza del 19 giugno 2015, limitatamente al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 8 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, in riforma della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina con sentenza del 04 ottobre 2010, ha riconosciuto all'imputato l'attenuante della dissociazione in relazione alla quale ha operato una riduzione della pena nella misura di un terzo.

2. La difesa articola un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), per violazione di legge in relazione alla circostanza attenuante della dissociazione e per vizio di motivazione, con il quale lamenta che la corte distrettuale non ha spiegato il motivo per cui, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 8 del dl. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, ha ridotto la pena nella misura minima di un terzo, anziché in quella massima della metà. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In sede di annullamento con rinvio, la Prima sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 48646 del 19 giugno 2015, ha dato atto della circostanza che la corte territoriale aveva argomentato il mancato riconoscimento dell'attenuante della dissociazione sul presupposto che quella del Marti, in assenza di una completa collaborazione, non si profilava come una «piena dissociazione» dal contesto criminale di riferimento.

Invero, si legge nella pronuncia della Prima sezione, i giudici di appello avevano sottolineato come il ricorrente si fosse limitato a «confessare il proprio coinvolgimento» nella gestione illecita degli affari ammettendo «poco più di quanto inequivocabilmente già emergente dagli atti».

3. Ponendosi in posizione critica rispetto alla sentenza sottoposta al suo vaglio, la Prima sezione, con la pronuncia n. 48646 del 19 giugno 2015, ha ravvisato, pertanto, la fondatezza della censura formulata dal ricorrente in merito al diniego della circostanza attenuante, evidenziando la contraddittorietà della motivazione della corte territoriale, in quanto il diniego della detta circostanza era stato espresso con «pressoché esclusivo riferimento alla (ritenuta) parzialità delle ammissioni rese sulla propria condotta, pur in un quadro di sostanziale confessione in tema di proprio coinvolgimento» nell'attività illecita, senza alcun riferimento all'utilità delle dichiarazioni rese.La Prima sezione - premesso che «la dimensione normativa della circostanza attenuante di cui al citato art. 8 è essenzialmente correlata alla presa d'atto della "dissociazione" dal contesto criminoso e dalla "utilità" del contributo ricostruttivo fornito "nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati"» e che l'attributo della decisività richiesto dal Legislatore deve essere inteso in senso non assoluto, ma relativo e, dunque, come il risultato di «ricostruzioni articolate e complesse - spesso basate sul necessario "incrocio" tra più dati narrativi», sicché nessun elemento di prova è di per sé "decisivo", ma tutti sono in realtà "concorrenti" nella ricostruzione del fatto dedotto in giudizio» - ha sottolineato come nella sentenza della Corte di Appello di Messina fosse stata del tutto omessa l'analisi del contributo narrativo del Marti e come, in buona sostanza, la corte distrettuale si fosse limitata a una critica al comportamento processuale dell'imputato.

4. Così ricostruito l'iter processuale, la censura proposta con l'odierno ricorso è manifestamente infondata.

Invero, la difesa si limita a criticare l'argomentato, questa volta logico e articolato, con il quale la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato come dal compendio istruttorio fosse emersa l'utilità del contributo del Marti che, pur nel tentativo di sminuire il proprio contributo nella gestione illecita degli affari, aveva concorso a consentire la ricostruzione dell'associazione contestata, nonché a delineare sia i ruoli e le condotte dei coimputati, sia il loro collegamento con la criminalità, così assumendo un comportamento processuale idoneo e sufficiente ai fini del riconoscimento, in tutta tranquillità, dell'attenuante della dissociazione e della conseguente riduzione della pena, quantificata nella misura minima di un terzo.

Dalla lettura della sentenza in verifica, si deduce chiaramente che la corte territoriale, riconosciuta l'attenuante della dissociazione, ha quantificato la riduzione della pena nella misura minima di un terzo proprio in considerazione del tentativo del Marti di sminuire il proprio contributo nella gestione illecita degli affari, così assolvendo all'obbligo di motivazione circa la determinazione della pena, in termini che non consentono di ravvisare alcun vizio di legittimità.

5. Le considerazioni svolte impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 31/05/2022 dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che, a seguito dell'annullamento con rinvio pronunciato dalla Prima sezione penale della Corte di cassazione con sentenza del 19 giugno 2015, limitatamente al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 8 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, in riforma della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina con sentenza del 04 ottobre 2010, ha riconosciuto all'imputato l'attenuante della dissociazione in relazione alla quale ha operato una riduzione della pena nella misura di un terzo. 2. La difesa articola un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), per violazione di legge in relazione alla circostanza attenuante della dissociazione e per vizio di motivazione, con il quale lamenta che la corte distrettuale non ha spiegato il motivo per cui, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 8 del dl. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, ha ridotto la pena nella misura minima di un terzo, anziché in quella massima della metà. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In sede di annullamento con rinvio, la Prima sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 48646 del 19 giugno 2015, ha dato atto della circostanza che la corte territoriale aveva argomentato il mancato riconoscimento dell'attenuante della dissociazione sul presupposto che quella del Marti, in assenza di una completa collaborazione, non si profilava come una «piena dissociazione» dal contesto criminale di riferimento. Invero, si legge nella pronuncia della Prima sezione, i giudici di appello avevano sottolineato come il ricorrente si fosse limitato a «confessare il proprio coinvolgimento» nella gestione illecita degli affari ammettendo «poco più di quanto inequivocabilmente già emergente dagli atti». 3. Ponendosi in posizione critica rispetto alla sentenza sottoposta al suo vaglio, la Prima sezione, con la pronuncia n. 48646 del 19 giugno 2015, ha ravvisato, pertanto, la fondatezza della censura formulata dal ricorrente in merito al diniego della circostanza attenuante, evidenziando la contraddittorietà della motivazione della corte territoriale, in quanto il diniego della detta circostanza era stato espresso con «pressoché esclusivo riferimento alla (ritenuta) parzialità delle ammissioni rese sulla propria condotta, pur in un quadro di sostanziale confessione in tema di proprio coinvolgimento» nell'attività illecita, senza alcun riferimento all'utilità delle dichiarazioni rese.La Prima sezione - premesso che «la dimensione normativa della circostanza attenuante di cui al citato art. 8 è essenzialmente correlata alla presa d'atto della "dissociazione" dal contesto criminoso e dalla "utilità" del contributo ricostruttivo fornito "nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati"» e che l'attributo della decisività richiesto dal Legislatore deve essere inteso in senso non assoluto, ma relativo e, dunque, come il risultato di «ricostruzioni articolate e complesse - spesso basate sul necessario "incrocio" tra più dati narrativi», sicché nessun elemento di prova è di per sé "decisivo", ma tutti sono in realtà "concorrenti" nella ricostruzione del fatto dedotto in giudizio» - ha sottolineato come nella sentenza della Corte di Appello di Messina fosse stata del tutto omessa l'analisi del contributo narrativo del Marti e come, in buona sostanza, la corte distrettuale si fosse limitata a una critica al comportamento processuale dell'imputato. 4. Così ricostruito l'iter processuale, la censura proposta con l'odierno ricorso è manifestamente infondata. Invero, la difesa si limita a criticare l'argomentato, questa volta logico e articolato, con il quale la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato come dal compendio istruttorio fosse emersa l'utilità del contributo del Marti che, pur nel tentativo di sminuire il proprio contributo nella gestione illecita degli affari, aveva concorso a consentire la ricostruzione dell'associazione contestata, nonché a delineare sia i ruoli e le condotte dei coimputati, sia il loro collegamento con la criminalità, così assumendo un comportamento processuale idoneo e sufficiente ai fini del riconoscimento, in tutta tranquillità, dell'attenuante della dissociazione e della conseguente riduzione della pena, quantificata nella misura minima di un terzo. Dalla lettura della sentenza in verifica, si deduce chiaramente che la corte territoriale, riconosciuta l'attenuante della dissociazione, ha quantificato la riduzione della pena nella misura minima di un terzo proprio in considerazione del tentativo del Marti di sminuire il proprio contributo nella gestione illecita degli affari, così assolvendo all'obbligo di motivazione circa la determinazione della pena, in termini che non consentono di ravvisare alcun vizio di legittimità. 5. Le considerazioni svolte impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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