CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2021
Cassazione n. 36942/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/>utifé le conclusioni del PG \,(-^ udit ifensore i, FATTO E DIRITTO 1. Con il provvedimento di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Teramo, rigettava la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 6290.c.p., formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale provvedimento, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Ferrante, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sotto diversi profili. 3. Con requisitoria scritta del 30.5.2021 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni scritte del 22.5.2021, pervenute a mezzo di posta elettronica, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del Ferrante, insisteva per l'accoglimento del ricorso 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, non essendo stata allegata al ricorso, né risulta rinvenuta agli atti procura speciale rilasciata dal Ferrante all'avv. [OSCURATO:PERSONA], che sottoscrive il ricorso presentato nell'interesse del suddetto Ferrante. Ed invero, come affermato da un recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art. 640, c.p.p., in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munito di procura speciale (cfr. Cass., Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Rv. 279480; Cass., Sez. 6, n. 2209 del 19/11/2020, Rv. 280346). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616cc.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa / nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così