CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 09133/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I per 11..3,02 SENTENZA sul ricorso 7582-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] LEONARDO elettivamente domciliati in [OSCURATO:PERSONA], n. 49, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; - controricorrenti - Ric. 2020 n.7582 sez. S2 - ud. 14/01/2022 ( l( W avverso la sentenza n. 6089/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli in accoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della diocesi di Ischia, dichiarava che la donazione effettuata da [OSCURATO:PERSONA]Abundo, mediante atto pubblico del 1962, in favore della convenuta di alcuni appezzamenti di terreno, tra cui il fondo rustico sito in Forio di Ischia, riportato al nuovo catasto terreni, foglio 41, particelle 64 e 494, non si era perfezionata, essendo mancata la notifica al donante dell'accettazione della liberalità. Di conseguenza il Tribunale dichiarava l'attore, in qualità di erede universale dello zio sacerdote [OSCURATO:PERSONA]Abundo, deceduto il 27 marzo 1967 (in virtù di testamento olografo depositato e pubblicato il 28 aprile 1967), titolare esclusivo del diritto di proprietà sul predetto fondo rustico, condannando la diocesi di Ischia al rilascio del fondo. 2. La Corte d'Appello di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto dalla diocesi di Ischia, dichiarava prescritto il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad accettare l'eredità dello zio sacerdote [OSCURATO:PERSONA]Abundo. 3. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5032 del 2013, accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassava la sentenza d'Appello e rinviava la causa alla Corte d'Appello di Napoli. 4. La sentenza di rinvio, nel ritenere fondata l'impugnazione, evidenziava che la Corte d'Appello pur avendo richiamato Ric. 2020 n.7582 sez. S2 - ud. 14/01/2022 correttamente il principio di diritto secondo cui l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di rinunciare o concludenti e significativi della volontà di accettare, aveva, tuttavia, preternnesso la valutazione della documentazione versata in atti, al fine di apprezzare adeguatamente la sussistenza o meno di una tale volontà desumibile da comportamenti concludenti. In particolare, risultava omesso l'esame del fascicolo relativo alla vicenda giudiziaria attraverso la quale il ricorrente aveva indubbiamente compiuto atti di gestione del patrimonio del dante causa, di cui all'epoca era in possesso, come si evinceva dalla richiesta del signor [OSCURATO:PERSONA]Abundo di condanna del Morgera al rilascio dei beni di cui [OSCURATO:PERSONA]Abundo aveva disposto in suo favore. Peraltro, a fronte delle conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado, la motivazione della Corte d'Appello si limitava ad affermare che l'attore non aveva dimostrato, neanche attraverso la prova testimoniale, di avere il possesso del fondo, obliterando del tutto la circostanza che il medesimo atto istruttorio era stato posto dal primo giudice a fondamento della conclusione opposta. 5. La Corte d'Appello di Napoli, riassunto il giudizio, rigettava il gravame della diocesi di Ischia e confermava la sentenza del Tribunale di Napoli. In particolare, la Corte d'Appello precisava che il giudizio di rinvio aveva ad oggetto tutte le questioni che formavano oggetto del precedente grado di merito. Con riferimento al primo motivo di impugnazione della diocesi - sulla base del principio di diritto precisato nella sentenza dì rinvio, secondo il quale l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di rinunciare o concludenti e significativi della volontà di accettare - Ric. 2020 n.7582 sez. 52 - ud. 14/01/2022 rilevava come dalla complessiva valutazione delle risultanze istruttorie emergesse l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità, avendo [OSCURATO:PERSONA] tacitamente e tempestivamente accettato l'eredità dello zio che lo aveva nominato erede universale mediante il compimento di atti evidentemente incompatibili con la volontà di rinunciare. Egli, infatti, aveva resistito alla pretesa azionata nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA]Abundo, con atto del dicembre 1967 volto ad ottenere la condanna al rilascio dei beni che egli possedeva. [OSCURATO:PERSONA], nel difendersi in giudizio, aveva ribadito di possedere tali beni in virtù di testamento pubblico del 27 aprile 1967 di [OSCURATO:PERSONA]Abundo che li aveva anche usucapiti, riunendo il proprio possesso a quello del dante causa. Allo stesso modo nella comparsa conclusiva di tale giudizio ribadiva la sua qualità di erede. Non poteva condividersi, invece, la prospettazione della diocesi secondo cui il Morgera aveva accettato altri beni diversi da quelli oggetto della causa, in quanto l'accettazione dell'eredità non può essere limitata a singoli beni o rapporti ma riguarda il complessivo asse ereditario. Quanto alla dedotta usucapione da parte della diocesi, la stessa non risultava provata. Secondo l'appellante l'usucapione sarebbe maturata a far data dall'accettazione della donazione, pur inidonea a produrre l'effetto traslativo in difetto di notificazione al donante, per effetto del possesso esclusivo protrattosi per più di 20 anni. Il possesso sarebbe stato esercitato non direttamente, ma mediante alcuni detentori che godevano del bene in virtù di concessione della Diocesi. Secondo la Corte d'Appello, in applicazione dei principi giurisprudenziali sull'usucapione, e come univocamente risultante dalle testimonianze e dalle risultanze documentali, la diocesi non era Ric. 2020 n.7582 sez. S2 - ud. 14/01/2022 mai stata in possesso del bene, del quale non aveva mai acquisito la materiale e concreta disponibilità, essendo stato sempre occupato dai medesimi detentori che già lo occupavano prima della morte di don Domenico d'Abundo. Del pari era infondato anche il secondo motivo di impugnazione con il quale la diocesi di Ischia aveva denunciato la violazione dell'articolo 112 c.p.c. perché il giudice aveva accolto la domanda dell'attore solo sotto il profilo della mancata notifica dell'accettazione. Già nell'atto di citazione, infatti, l'attore aveva dedotto il mancato perfezionamento della fattispecie acquisitiva, non essendosi mai perfezionata l'accettazione e nella memoria di precisazione aveva precisato che la donazione non si era perfezionata ed era improduttiva di effetti giuridici, perché l'atto di accettazione avrebbe dovuto essere notificato al donante a pena di invalidità. Tale deduzione effettuata con la memoria di precisazione ai sensi dell'articolo 183, quinto comma, c.p.c. era senz'altro consentita in quanto inidonea ad alterare il thema decidendum. Anche il quarto motivo di appello sulla compensazione delle spese di lite era infondato, in quanto attività rientrante nel potere discrezionale del giudice del merito che non doveva dare ragione del mancato esercizio di tale facoltà. 6. La diocesi di Ischia ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso 7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e, in prossimità dell'udienza, ha depositato memoria insistendo nella richiesta di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 1158, 1163, 1140, 782 c.c. nonché dell'articolo 112 c.p.c. Ric. 2020 n.7582 sez. S2 - ud. 14/01/2022 Secondo la ricorrente sarebbe erronea la sentenza nella parte in cui ha escluso il possesso utile all'usucapione per non esservi stata materiale traditio del fondo in favore della diocesi, perché non ricorrerebbe il requisito della pubblicità del possesso e perché mancherebbe un titolo produttivo dell'effetto traslativo. In ordine alla materiale tradítio è pacifico che nel nostro ordinamento essa può essere anche figurata, come nel caso di specie. Il possesso esercitato dalla diocesi sul fondo, infatti, sarebbe sorto a titolo originario a seguito della presa in consegna del bene, in virtù del contratto di donazione proveniente dal legittimo proprietario anche se non perfezionato per carenza dell'elemento formale della notificazione al donante dell'avvenuta accettazione. Quanto alla pubblicità del possesso, la diocesi evidenzia che il contratto di donazione era stato ritualmente accettato e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Napoli, anche se non era stata poi formalizzata la notifica dell'avvenuta accettazione. Vi sarebbe, dunque, una situazione possessoria pubblica, pacifica ed ininterrotta. Ciò sarebbe confermato anche dalle deposizioni testimoniali assunte nel giudizio. Infine, la diocesi evidenzia che, anche sotto il profilo dell'elemento psicologico, sussistevano i presupposti per ritenere usucapito il bene, avendolo posseduto in base a un titolo valido anche se poi non perfezionatosi. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La Corte d'Appello di Napoli avrebbe del tutto omesso di considerare la circostanza, ampiamente dibattuta tra le parti, attinente all'identità del soggetto che possedeva il fondo quando il sacerdote Domenico d'Abundo era ancora in vita. [OSCURATO:PERSONA] sostiene di averlo posseduto dalla morte dello zio e fino all'anno 1972, epoca di inizio del possesso di [OSCURATO:PERSONA] e Ric. 2020 n.7582 sez. S2 - ud. 14/01/2022 [OSCURATO:PERSONA]. La diocesi sostiene, invece, di aver posseduto il fondo, anche se tramite i coloni che lo coltivavano, sin dall'epoca dell'accettazione della donazione. Dunque, anche volendo prendere per buona l'affermazione dell'attore, questi avrebbe posseduto il terreno fino all'anno 1972 mentre la prima manifestazione di volontà di rivendicare la proprietà risalirebbe al 12 dicembre 1994, in occasione della notifica alla diocesi di un atto stragiudiziale a tale scopo. Nell'arco temporale di 22 anni intercorso tra la cessazione del possesso e la rivendicazione della proprietà, il fondo è stato coltivato da altri soggetti su concessione della diocesi. Rispetto a tale periodo la diocesi ritiene provato il proprio possesso, anche tramite i coloni [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Questi ultimi infatti hanno dichiarato di aver posseduto il fondo su concessione della proprietaria quantomeno dal 1972. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1140, 241, 1142, 1143, 2728 c.c. e 112 c.p.c. La Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la relazione con il fondo da parte della diocesi dovesse qualificarsi come mera detenzione. Il giudice del gravame, anche volendo accedere a tale tesi, avrebbe omesso di considerare l'interversio possessionis rappresentata dalla diffida e messa in mora inviata ai coltivatori diretti e detentori del fondo in data 17 febbraio 1972, cui fece seguito il formale riconoscimento del possesso in capo alla diocesi da parte di questi ultimi. 3.1 I tre motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono in parte inammissibili e in parte infondati. Ric. 2020 n.7582 sez. 52 - ud. 14/01/2022 La diocesi ricorrente tende ad ottenere una non consentita rivalutazione in fatto delle risultanze istruttorie al fine di affermare di aver posseduto e, dunque, usucapito il fondo oggetto della controversia. È utile riportare le ragioni della decisione impugnata. La Corte d'Appello di Napoli, sulla base di un'ampia motivazione, ha ritenuto non provato il possesso utile ad usucapire in capo alla diocesi. In primo luogo, il giudice del gravame ha richiamato le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito che dopo la morte dello zio il fondo non era stato utilizzato dalla curia ma era stato occupato per sei o sette anni dal fratello Leonardo. Allo stesso modo la teste [OSCURATO:PERSONA], che mostrava una diretta conoscenza dei fatti, aveva dichiarato che il fondo era stato coltivato da tale [OSCURATO:PERSONA] per una decina d'anni e, dopo la sua morte, da [OSCURATO:PERSONA]. Sul terrazzamento inferiore dal 1963 [OSCURATO:PERSONA] curava le piante e, nel tratto non coltivato, vi faceva pascolare anche i muli. Dopo la morte di quest'ultimo, il figlio aveva continuato ad occuparsi del terreno. Entrambi erano stati immessi nel possesso del terreno dallo stesso sacerdote Domenico d'Abundo. Peraltro, fin dal giudizio di primo grado la curia aveva dedotto che nel fondo si erano immessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali a seguito di diffida del 17 febbraio 1972 avevano riconosciuto la proprietà del fondo in capo alla diocesi. Dalla documentazione della stessa diocesi emergeva che non vi era alcuna detenzione nomine alieno, essendo stati diffidati al rilascio del bene sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto che [OSCURATO:PERSONA], altro occupante del fondo, avesse assunto un atteggiamento diverso, dichiarando di riconoscere la proprietà della diocesi e di non essere stato estromesso dal fondo per atto di tolleranza, non era una circostanza idonea ad integrare la prova di un possesso utile ad usucapire in capo alla diocesi. Peraltro, la testimonianza era di dubbia Ric. 2020 n.7582 sez. S2 - ud. 14/01/2022 attendibilità in quanto la figlia di [OSCURATO:PERSONA] aveva successivamente acquistato dalla curia parte del fondo in oggetto (pag. 9, 10 e 11 della sentenza impugnata). 3.2 La Corte d'Appello di Napoli, sulla base di quanto detto, ha affermato con giudizio di fatto insindacabile in questa sede che la diocesi non ha provato il possesso del terreno, neanche mediante il godimento di terzi che lo detenevano già nel periodo antecedente la donazione. L'atto del 1972 non poteva qualificarsi come atto di interversione del possesso, mancando la materiale disponibilità del bene in capo alla Diocesi che lo aveva posto in essere. Infatti, alla donazione inefficace perché non accettata, non era neanche seguita la materiale apprensione del bene. La motivazione della Corte d'Appello, così ricostruita, risulta dettagliata ed approfondita mentre la parte ricorrente non indica alcun fatto oggetto di discussione tra le parti che sia stato omesso e che sia decisivo ai fini della prova dell'usucapione del terreno. 3.3 In definitiva la sentenza risulta immune dalle censure prospettate, non essendo stato provato il possesso da parte della ricorrente. In particolare il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: «in presenza di un contratto di donazione non ancora perfetto, per la mancanza della notificazione al donante dell'atto pubblico di accettazione del donatario, ai sensi dell'art. 782, secondo comma, cod. civ., va riconosciuto in capo alraccipiens" il solo "animus detinendi" e non ranimus possidendi", trattandosi di negozio traslativo non ancora venuto ad esistenza in quanto privo dell'elemento conclusivo di una fattispecie a formazione progressiva» (Sez. 2, Sent. n. 7821 del 2015). Ne consegue che la Diocesi, non avendo accettato la donazione, non ha mai acquisito il possesso del bene, che, peraltro, non essendovi mai stata traditio, era nella materiale disponibilità di terzi. Ric. 2020 n.7582 sez. S2 - ud. 14/01/2022 3.4 Quanto all'interversione della detenzione in possesso deve ribadirsi che, nel caso l'iniziale relazione con il bene derivi da un atto o fatto del proprietario-possessore, è richiesto il compimento di idonei atti materiali di specifica opposizione a quest'ultimo, che non possono consistere nella mera condotta materiale di un terzo ex art. 1141 cod. civ., attesa la necessità, in ogni caso, di una causa traditionis tra il detentore non qualificato ed il possessore per conto del quale il primo detiene (Sez. 2, Sent. n. 27432 del 2014). In altri termini, la detenzione può mutare in possesso soltanto con un atto di interversione, consistente in una manifestazione esteriore, rivolta contro l'effettivo possessore, affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio. Tale accertamento realizza un'indagine di fatto, rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logica e congruamente motivata (Sez. 2, Ord. n. 27411 del 2019). [OSCURATO:PERSONA] ha indirizzato l'atto, che assume come rilevante ai fini dell'interversione, solo ad alcuni coloni che, tuttavia, non erano né proprietari, né possessori dei beni e, di conseguenza, tale atto non può aver prodotto l'effetto di mutare la detenzione in possesso. Peraltro, la stessa diocesi con il secondo motivo, prospetta la tesi che fino al 1972 sia stato il Morgera a possedere i terreni. Ciò conferma che l'atto di interversione doveva necessariamente indirizzarsi nei suoi confronti. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'articolo 480 c.c. La censura ripropone la questione della prescrizione dell'accettazione dell'eredità da parte di [OSCURATO:PERSONA] e della Ric. 2020 n.7582 sez. S2 - ud. 14/01/2022 erroneità della statuizione che ha accertato il compimento di atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità. La diocesi ricorrente richiama la prima sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto non provata l'accettazione dell'eredità. 4.1 n quarto motivo di ricorso è inammissibile. La ricorrente si limita a richiamare la sentenza n. 1722/06 della Corte d'Appello di Napoli che aveva ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità in capo a [OSCURATO:PERSONA]. Tale sentenza, senza che nel motivo se ne faccia cenno, è stata cassata da questa Corte (sentenza n. 5032 del 2013) con rinvio alla medesima Corte d'Appello per verificare la sussistenza di comportamenti concludenti nel senso dell'accettazione dell'eredità. La Corte d'appello di Napoli, in applicazione del dictum di questa Corte secondo cui l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di rinunciare o concludenti e significativi della volontà di accettare, ha accertato, sulla base della documentazione versata in atti, il compimento da parte del Morgera, sia di atti di gestione del patrimonio del dante causa, sia di atti giudiziali, incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e, al contrario, significativi di una volontà positiva di accettazione. La ricorrente non si confronta con tale motivazione, sicché la censura è inammissibile per la sua genericità. 5. Il ricorso è rigettato. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo Ric. 2020 n.7582 sez. S2 - ud. 14/01/2022 a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4000 più 200; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre