CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 48593/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione del Tribunale di Lucca che, in data 12/7/2018, aveva riconosciuto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 648 cod.pen., condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che il primo motivo di ricorso che revoca in dubbio la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto ascritto e invoca l'alternativa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod.pen. è generico ed aspecifico, in quanto non si rapporta criticamente con la motivazione reiettiva della Corte che a pag. 2 (motivi della decisione) ha richiamato le chiare tracce di effrazione e la manipolazione della matricola della batteria presenti sul velocipede, escludendo con congrua motivazione la buona fede del ricorrente; considerato che parimenti inammissibili s'appalesano le censure di cui al secondo e terzo motivo in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma 4, cod.pen. e (i' diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte di merito evidenziato che al riconoscimento della fattispecie attenuata osta il valore del bene ricettato di circa mille euro, mentre la mitigazione del trattamento sanzionatorio ex art. 62bis cod.pen. è contrastata dal negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, gravato da precedenti per reati contro il patrimonio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] " ente í. 5+