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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2021

Cassazione n. 43720/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 19 gennaio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento, con il quale lo stesso Tribunale, in data 11 febbraio 2020, aveva rigettato l'istanza di riabilitazione dal medesimo avanzata, ritenendo ostativo al suo accoglimento la assoluta modestia dell'offerta risarcitoria, effettuata come mera formalità finalizzata al conseguimento del beneficio.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, il quale prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al disposto di cui all'art. 179 cod. pen., argomentando- in sintesi- nei seguenti termini: il Tribunale ha disatteso la provata condizione di assoluto disagio economico del ricorrente, tale da rendergli impossibile l'adempimento risarcitorio oltre i limiti della somma versata (euro 6.000,00), illogicamente ritenuta irrisoria pur a fronte della provata percezione di pensione pari a poco più di euro 700,00 mensili; con la donazione, "non dovuta", di tale somma all'Erario, il ricorrente ha dimostrato un intento risarcitorio compatibile con le proprie entrate ed i propri risparmi; non è stato, poi, considerato che egli neppure era a conoscenza che la società Stadium, della quale non era mai stato effettivo amministratore, fosse debitrice di ingenti somme all'Agenzia delle entrate e che egli nulla doveva, in quanto formale debitrice era la società; il danno causato era inferiore al credito vantato dalla parte lesa, non potendosi conteggiare anche i rilevanti interessi di mora e comunque il debito erariale era prescritto anche nei confronti della società. [OSCURATO:PERSONA] Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile.

1. Va premesso che il Domenighini ha formulato istanza di riabilitazione in riferimento agli effetti della condanna riportata con sentenza resa il 17 marzo 2003 dalla Corte di appello di Brescia, irrevocabile il 9 gennaio 2004, che ne aveva ravvisato la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 416 cod. pen.e 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, (dichiarazione fraudolenta per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), commessi negli anni 1997/1999, quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], a carico della quale, in relazione alle accertate violazioni fiscali, erano state emesse cartelle esattoriali per complessivi euro 17.269.172,82.

2. Il Tribunale ha rilevato che, a fronte di tale ingentissimo debito fiscale e pur riconoscendosi l'impossibilità per il condannato di provvedere al suo integrale adempimento, il ricorrente solo in occasione dell'istanza di riabilitazione aveva effettuato un versamento alla Agenzia delle Entrate per l'irrisorio importo di euro 6.000,00; il condannato, nonostante il decorso di un lungo lasso di tempo dalla pronuncia della sentenza irrevocabile, non aveva in precedenza assunto nessuna iniziativa riparatoria per ridurre il danno causato nei limiti delle sue possibilità; dalla documentazione prodotta dalla stessa difesa era risultato che il Domenighini aveva sempre svolto attività lavorativa regolarmente retribuita, con redditi nell'anno 2006 di oltre 58.000 euro e, nell'anno 2007, di oltre 96.000,00 euro; pertanto, anche avuto riguardo alle sue condizioni economiche, doveva escludersi che il predetto si fosse adoperato effettivamente al meglio delle sue possibilità e avesse profuso ogni sforzo per ridurre il danno causato o ristorare, ,- sia pure in parte, il pregiudizio arrecato, adempimento non surrogabile con ; l'irrisoria e tardiva donazione.

Da tali premesse ha dunque concluso che difettava la prova della compiuta emenda con condotta successiva al reato.

3. Va ricordato che, in tema di riabilitazione, si richiede la dimostrazione del ravvedimento del richiedente, desumibile dai comportamenti regolari tenuti nel periodo minimo previsto dalla legge e sino alla data della decisione sull'istanza, nonché dalla sua attivazione per l'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli, derivate dalla condotta criminosa, condizione pretesa dalla norma di cui all'art.179 cod. pen. anche nei casi in cui nel procedimento di cognizione sia mancata la costituzione di parte civile e quindi non sia stata resa alcuna statuizione sulle obbligazioni civili, scaturenti dall'illecito penale, e nemmeno assumendo rilievo dirimente la prospettazione della estinzione delle obbligazioni risarcitorie per maturata prescrizione.

La prescrizione della obbligazione, che presuppone la condotta inadempiente, protratta nel tempo del condannato, consegue esclusivamente alla eccezione in senso stretto del debitore (art.2938 c.c.); sicché non rimuove il divieto normativo dell'art. 179 cod. proc. pen., costituito dal mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

Infatti, pur se è maturato il termine prescrizionale, il condannato ha sempre la possibilità di adempiere la obbligazione (naturale) del debito risarcitorio prescritto e la conclusione riceve conforto alla luce della considerazione della ratio che informa l'istituto della riabilitazione, assumendo rilievo l'adempimento delle obbligazioni civili ex delicto "in funzione del suo valore dimostrativo della emenda voluta dalla legge in relazione alla condotta successiva alla condanna che sia stata tenuta dal condannato" (Sez. 1, n. 45765 del 25/11/2008, Piedigaci, Rv. 242340).

4. Ebbene, la valutazione del caso in esame alla luce dei principi sopra esposti induce a ritenere il provvedimento impugnato esente dai vizi denuncianti, in quanto il Tribunale di sorveglianza, con motivazione effettiva, compiuta, logicamente strutturata ed aderente al parametro normativo di riferimento, ha preso in considerazione il comportamento tenuto dal ricorrente e valutato lo stesso insufficiente a realizzare le condizioni di ammissione alla riabilitazione con argomenti che non possono essere rimessi in discussione nella loro idoneità ed intrinseca validità, involgendo profili di fatto, che questa Corte non può diversamente apprezzare, specie laddove si è ritenuto insufficiente, e di natura strumentale, il modesto importo tardivamente devoluto in favore dell'Erario a dimostrare il compiuto ravvedimento del condannato.

Con la conseguenza che non è illegittimo né illogico il provvedimento che, pur dando atto dell'impossibilità di integrale adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, ha respinto la richiesta di riabilitazione, stigmatizzando la prolungata inerzia del condannato, pur percettore di un reddito costante, a qualsiasi tempestiva, concreta ed effettiva iniziativa per risarcire, nei limiti delle proprie possibilità, o comunque tentare di riparare il danno causato.

E tale interpretazione è conforme al principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale, ai fini della riabilitazione, l'attivazione per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non deve essere valutata solo alla stregua delle regole proprie del codice civile, ma anche quale onere imposto al condannato in funzione del valore dimostrativo dell'emenda e della condotta successiva alla condanna.

La confutazione del ragionamento seguito dal Tribunale da parte del ricorrente non suppone alcuna violazione delle disposizioni in tema di riabilitazione e sconfina in una censura del merito, non consentita in questa sede.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Segue ope legis la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 19 gennaio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento, con il quale lo stesso Tribunale, in data 11 febbraio 2020, aveva rigettato l'istanza di riabilitazione dal medesimo avanzata, ritenendo ostativo al suo accoglimento la assoluta modestia dell'offerta risarcitoria, effettuata come mera formalità finalizzata al conseguimento del beneficio. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, il quale prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al disposto di cui all'art. 179 cod. pen., argomentando- in sintesi- nei seguenti termini: il Tribunale ha disatteso la provata condizione di assoluto disagio economico del ricorrente, tale da rendergli impossibile l'adempimento risarcitorio oltre i limiti della somma versata (euro 6.000,00), illogicamente ritenuta irrisoria pur a fronte della provata percezione di pensione pari a poco più di euro 700,00 mensili; con la donazione, "non dovuta", di tale somma all'Erario, il ricorrente ha dimostrato un intento risarcitorio compatibile con le proprie entrate ed i propri risparmi; non è stato, poi, considerato che egli neppure era a conoscenza che la società Stadium, della quale non era mai stato effettivo amministratore, fosse debitrice di ingenti somme all'Agenzia delle entrate e che egli nulla doveva, in quanto formale debitrice era la società; il danno causato era inferiore al credito vantato dalla parte lesa, non potendosi conteggiare anche i rilevanti interessi di mora e comunque il debito erariale era prescritto anche nei confronti della società. [OSCURATO:PERSONA] Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile. 1. Va premesso che il Domenighini ha formulato istanza di riabilitazione in riferimento agli effetti della condanna riportata con sentenza resa il 17 marzo 2003 dalla Corte di appello di Brescia, irrevocabile il 9 gennaio 2004, che ne aveva ravvisato la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 416 cod. pen.e 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, (dichiarazione fraudolenta per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), commessi negli anni 1997/1999, quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], a carico della quale, in relazione alle accertate violazioni fiscali, erano state emesse cartelle esattoriali per complessivi euro 17.269.172,82. 2. Il Tribunale ha rilevato che, a fronte di tale ingentissimo debito fiscale e pur riconoscendosi l'impossibilità per il condannato di provvedere al suo integrale adempimento, il ricorrente solo in occasione dell'istanza di riabilitazione aveva effettuato un versamento alla Agenzia delle Entrate per l'irrisorio importo di euro 6.000,00; il condannato, nonostante il decorso di un lungo lasso di tempo dalla pronuncia della sentenza irrevocabile, non aveva in precedenza assunto nessuna iniziativa riparatoria per ridurre il danno causato nei limiti delle sue possibilità; dalla documentazione prodotta dalla stessa difesa era risultato che il Domenighini aveva sempre svolto attività lavorativa regolarmente retribuita, con redditi nell'anno 2006 di oltre 58.000 euro e, nell'anno 2007, di oltre 96.000,00 euro; pertanto, anche avuto riguardo alle sue condizioni economiche, doveva escludersi che il predetto si fosse adoperato effettivamente al meglio delle sue possibilità e avesse profuso ogni sforzo per ridurre il danno causato o ristorare, ,- sia pure in parte, il pregiudizio arrecato, adempimento non surrogabile con ; l'irrisoria e tardiva donazione. Da tali premesse ha dunque concluso che difettava la prova della compiuta emenda con condotta successiva al reato. 3. Va ricordato che, in tema di riabilitazione, si richiede la dimostrazione del ravvedimento del richiedente, desumibile dai comportamenti regolari tenuti nel periodo minimo previsto dalla legge e sino alla data della decisione sull'istanza, nonché dalla sua attivazione per l'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli, derivate dalla condotta criminosa, condizione pretesa dalla norma di cui all'art.179 cod. pen. anche nei casi in cui nel procedimento di cognizione sia mancata la costituzione di parte civile e quindi non sia stata resa alcuna statuizione sulle obbligazioni civili, scaturenti dall'illecito penale, e nemmeno assumendo rilievo dirimente la prospettazione della estinzione delle obbligazioni risarcitorie per maturata prescrizione. La prescrizione della obbligazione, che presuppone la condotta inadempiente, protratta nel tempo del condannato, consegue esclusivamente alla eccezione in senso stretto del debitore (art.2938 c.c.); sicché non rimuove il divieto normativo dell'art. 179 cod. proc. pen., costituito dal mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Infatti, pur se è maturato il termine prescrizionale, il condannato ha sempre la possibilità di adempiere la obbligazione (naturale) del debito risarcitorio prescritto e la conclusione riceve conforto alla luce della considerazione della ratio che informa l'istituto della riabilitazione, assumendo rilievo l'adempimento delle obbligazioni civili ex delicto "in funzione del suo valore dimostrativo della emenda voluta dalla legge in relazione alla condotta successiva alla condanna che sia stata tenuta dal condannato" (Sez. 1, n. 45765 del 25/11/2008, Piedigaci, Rv. 242340). 4. Ebbene, la valutazione del caso in esame alla luce dei principi sopra esposti induce a ritenere il provvedimento impugnato esente dai vizi denuncianti, in quanto il Tribunale di sorveglianza, con motivazione effettiva, compiuta, logicamente strutturata ed aderente al parametro normativo di riferimento, ha preso in considerazione il comportamento tenuto dal ricorrente e valutato lo stesso insufficiente a realizzare le condizioni di ammissione alla riabilitazione con argomenti che non possono essere rimessi in discussione nella loro idoneità ed intrinseca validità, involgendo profili di fatto, che questa Corte non può diversamente apprezzare, specie laddove si è ritenuto insufficiente, e di natura strumentale, il modesto importo tardivamente devoluto in favore dell'Erario a dimostrare il compiuto ravvedimento del condannato. Con la conseguenza che non è illegittimo né illogico il provvedimento che, pur dando atto dell'impossibilità di integrale adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, ha respinto la richiesta di riabilitazione, stigmatizzando la prolungata inerzia del condannato, pur percettore di un reddito costante, a qualsiasi tempestiva, concreta ed effettiva iniziativa per risarcire, nei limiti delle proprie possibilità, o comunque tentare di riparare il danno causato. E tale interpretazione è conforme al principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale, ai fini della riabilitazione, l'attivazione per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non deve essere valutata solo alla stregua delle regole proprie del codice civile, ma anche quale onere imposto al condannato in funzione del valore dimostrativo dell'emenda e della condotta successiva alla condanna. La confutazione del ragionamento seguito dal Tribunale da parte del ricorrente non suppone alcuna violazione delle disposizioni in tema di riabilitazione e sconfina in una censura del merito, non consentita in questa sede. 5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue ope legis la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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