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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 39904/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona, con [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di truffa aggravata.

Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione in relazione sia all'affermazione della responsabilità per il delitto di truffa, pur in difetto di artifizi e di dolo, sia alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p. e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Quanto all'affermazione della penale responsabilità, la Corte d'appello ha rimarcato che l'imputato aveva offerto rassicurazioni sul fatto che gli assegni postdatati sarebbero stato coperti alla loro scadenza e, dopo la consegna della merce, si era reso irreperibile.

Così argomentando il Collegio del merito ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 2, n. 33441 del 21/7/2015, Rv. 264236) secondo cui integra il delitto di truffa la consegna in pagamento, all'esito di una transazione commerciale, di un assegno di conto corrente bancario postdatato, qualora vengano contestualmente fornite al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria. 2.2 Quanto all'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., deve rilevarsi che il ricorrente non ha indicato l'importo relativo a ciascuna delle due forniture, limitandosi a lamentare che la Corte d'appello avrebbe considerato il danno nella sua complessiva entità.

La deduzione è quindi priva di specificità e tale rilievo impone di per sé di disattendere il motivo del ricorso.

Giova ad ogni modo rilevare che nel caso in esame il danno è stato prodotto ad un'unica persona offesa e questa Corte (Sez. 2, n. 34525 del 13/7/2021) ha avuto modo di affermare che, in caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione commessa nei confronti di un'unica persona offesa, ma a quello complessivo causato all'unica persona offesa dalla somma delle violazioni. 2.3 Nel rigettare la richiesta di concessione delle attenuanti generiche la Corte del merito ha sottolineato che gli elementi, evidenziati dalla difesa, erano inidonei a mitigare la pena e, così argomentando, la predetta Corte ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA] i --11 Md

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona, con [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di truffa aggravata. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione in relazione sia all'affermazione della responsabilità per il delitto di truffa, pur in difetto di artifizi e di dolo, sia alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p. e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Quanto all'affermazione della penale responsabilità, la Corte d'appello ha rimarcato che l'imputato aveva offerto rassicurazioni sul fatto che gli assegni postdatati sarebbero stato coperti alla loro scadenza e, dopo la consegna della merce, si era reso irreperibile. Così argomentando il Collegio del merito ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 2, n. 33441 del 21/7/2015, Rv. 264236) secondo cui integra il delitto di truffa la consegna in pagamento, all'esito di una transazione commerciale, di un assegno di conto corrente bancario postdatato, qualora vengano contestualmente fornite al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria. 2.2 Quanto all'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., deve rilevarsi che il ricorrente non ha indicato l'importo relativo a ciascuna delle due forniture, limitandosi a lamentare che la Corte d'appello avrebbe considerato il danno nella sua complessiva entità. La deduzione è quindi priva di specificità e tale rilievo impone di per sé di disattendere il motivo del ricorso. Giova ad ogni modo rilevare che nel caso in esame il danno è stato prodotto ad un'unica persona offesa e questa Corte (Sez. 2, n. 34525 del 13/7/2021) ha avuto modo di affermare che, in caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione commessa nei confronti di un'unica persona offesa, ma a quello complessivo causato all'unica persona offesa dalla somma delle violazioni. 2.3 Nel rigettare la richiesta di concessione delle attenuanti generiche la Corte del merito ha sottolineato che gli elementi, evidenziati dalla difesa, erano inidonei a mitigare la pena e, così argomentando, la predetta Corte ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA] i --11 Md
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