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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 febbraio 2019

Cassazione n. 18124/2024

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11698/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente, controricorrente incidentale - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 49 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e dife sa d all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. -Controricorrente, ricorrente incidentale - Avverso l ’ordinanza del Tribunale di Verona R.G. n. 176/2018 depositata il 19/02/2019. [OSCURATO:PERSONA] AUSILIARIOUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.con ricorso ex art t . 15 , d.lgs. n. 150 del 2011 e 170, d.P.R. n. 115 del 2002, [OSCURATO:PERSONA], debitrice esecutata, ha impugnato il decreto emesso dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Verona, nell’ à mbito di un procedimento di esecuzione immobiliare, che liquidava a favore del la notai a delegat a alla vendita [OSCURATO:PERSONA] il compenso di € 29.1 95,45, oltre Iva. Il Tribunale di Verona, nel contraddittorio della notaia delegata, con ordinanza depositata il 19/02/2019, ha rideterminato il compenso nella minor somma di € 16.400,00. L’ordinanza premette che quando, come nella specie, la delega ha ad oggetto più lotti, il giudice, in presenza di giusti motivi, può liquidare, per ciascun lotto , il compenso determinato secondo i criteri previsti dall’art. 2, d.m. 227 del 2015, e che, inoltre, qualora le attività siano complesse o particolarmente semplici, è possibile aumentare o ridurre il compenso del 60%. Ravvisa, quindi, la sussistenza di giusti motivi per liquidare il compenso per ciascun lotto, dato che (pag. 2 dell’ordinanza ) «la redazione dell’avviso di vendita ha richiesto il preliminare controllo della proprietà e la predisposizione della pratica catastale per ciascun lotto, il successivo stralcio di alcuni lotti per i quali è intervenuta l’estinzione parziale della procedura». Reputa, inoltre , che, ai sensi del terzo comma dell’art. 2, debba farsi luogo alla decurtazione massima del 60 per cento dato che i lotti (in tutto sedici) appartenevano al medesimo fabbricato condominiale, con conseguenti “ipotizzabili economie lavorative”, tenuto conto anche della ridotta attività, consistita nella sola pubblicazione dell’avviso di vendita, posto che la procedura è stata sospesa e poi estinta; 2. la notaia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale condizionato, con un motivo, al quale la ricorrente ha replicato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 1. l’unico motivo di ricorso principale , suddiviso in due sottomotivi, lamenta la violazione dell’art. 2, comma 3, d.m. n. 227 del 2015, e l’omesso esame circa un fatto decisivo. Dal primo punto di vista, la parte stigmatizza l’errore di diritto commesso dal Tribunale che, dopo avere giustamente riconosciuto la liquidazione di un compenso per ciascun lotto oggetto di vendita forzata, tuttavia, non ha considerato che il giudice dell’esecuzione aveva già valutato nel merito il compenso richiesto dalla stessa ausiliaria, non ha correttamente apprezzato le attività svolte dalla notaia delegata, e , infine, con motivazione illogica, contraddittoria e irragionevole, ha operato la massima riduzione dei compensi nella misura del 60%; 2. con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, per il caso in cui questa Corte intendesse accogliere il ricorso principale, [OSCURATO:PERSONA] censura l’ordinanza del Tribunale di Verona nella parte in cui ha ravvisato la sussistenza di giusti motivi ex art. 2, comma 2, d.m. n. 227 del 2015, per l’applicazione del criterio di liquidazione del compenso per singoli lotti; 3. le censure di cui all’unico motivo di ricorso principale sono prive di pregio, il che comporta l’assorbimento (improprio) del ricorso incidentale condizionato;3.1. sotto le sembianze dei vizi di cui ai nn. 3 e 5, dell’art. 360 c.p.c., che riguardano, il primo, la violazione di legge, il secondo, l’omesso esame circa un fatto decisivo, la ricorrente si duole, in realtà, dell’erronea affermazione, da parte del Tribunale di Verona, della sussistenza di presupposti per l’abbattimento dei compensi nella misura del 60%, nonché della carenza strutturale della motivazione dell’ordinanza impugnata, prospettandone la contraddittorietà e illogicità. In relazione a tale ultimo aspetto, a giudizio del Collegio , la motivazione dell’ordinanza impugnata soddisfa i l requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte ( ex multis , Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679), per la quale «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione». Nella specie, il Tribunale di Verona esponele ragioni per le quali ha riconosciuto tanti compensi quanti sono i lotti oggetto di vendita forzata e, quindi, in relazione a ogni compenso, la decurtazione del 60%.Escluso il deficit dell’intelaiatura argomentativa dell’ordinanza impugnata, quanto all’altro profilo di critica, rileva la Corte che spetta al giudice di merito,e non rientra nel sindacato di legittimità rimesso alla Cassazione, la valutazione del livello di complessità dell’attività demandata al notaio da parte del giudice dell’esecuzione, quale presupposto dell’eventuale riduzione del compenso, entro il limite massimo del 60%, al quale il giudice di merito si è attenuto; 4. in conclusione, il ricorso principale va rigettato , mentre quello incidentale condizionato è assorbito; 5. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 6. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del la ricorrente principale , d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 4.700,00, di cui € 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale , d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 1
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