CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2021
Cassazione n. 03040/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 1228-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente a se stesso; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. 622/2020 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 21/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Don'. [OSCURATO:PERSONA] che chiede in accoglimento del ricorso dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Venezia. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del 21 novembre 2020, resa nell'ambito del procedimento R.G.E. 622/2020 dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Venezia, ordinanza con cui il medesimo si è dichiarato territorialmente incompetente, per esserlo, "alternativamente", o "il giudice dell'esecuzione mobiliare presso il Tribunale di Roma, ovvero il giudice dell'esecuzione mobiliare presso il Tribunale di Napoli"; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce che, essendo rimasta insoddisfatta la sua richiesta di pagamento — quale difensore antistatario — delle spese di lite, disposta da sentenza resa dal Tribunale di Napoli, procedeva a pignoramento mobiliare nei confronti del debitore, Agenzia delle entrate e riscossione di Venezia/Mestre; - che l'ufficiale giudiziario, recatosi presso il debitore, pignorava — ex art. 517, comma 2, cod. proc. civ., norma che impone di preferire "denaro contante" — l'importo di €. 2.380,23; - che iscritto a ruolo il pignoramento mobiliare nei termini di legge, il giudice assegnatario del procedimento rilevava, d'ufficio, l'incompetenza del Tribunale di Venezia, "sul rilievo che la parte esecutata non ha nel circondario di Venezia né la sede legale, né un rappresentante legale autorizzato a stare in giudizio per le domande ai sensi dell'art. 26-bis cod. proc. ci "; Ric. 2021 n. 01228 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -2- - che depositate dal Pagano note autorizzate, come da provvedimento del giudice, quest'ultimo — ordinanza del 21 novembre 2020 (comunicata il successivo 30 novembre) — si dichiarava territorialmente incompetente, ai sensi degli artt. 26-bis, comma 2, e 19 cod. proc. civ., "per essere competenti, alternativamente, il giudice dell'esecuzione mobiliare presso il Tribunale di Roma" (sede legale dell'ente), "ovvero il giudice dell'esecuzione mobiliare presso il Tribunale di Napoli" (nel cui ambito cade la sede della direzione provinciale); - che avverso tale provvedimento ha proposto regolamento di competenza il Pagano, chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Venezia, sul rilievo che quella incardinata innanzi ad esso è una procedura di espropriazione mobiliare presso il debitore, e non di espropriazione di crediti, come tale, pertanto, soggetta non all'art. 26- bis cod. proc. civ. (norma erroneamente applicata dall'ordinanza impugnata), bensì doill'art. 26 del medesimo codice di rito civile; - che anche il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, ha chiesto — per le medesime ragioni — raccoglimento del ricorso; - che è rimasto sola intimata l'Agenzia delle entrate e riscossione. Considerato in diritto - che il regolamento è inammissibile; - che, al riguardo, occorre ribadire il principio secondo cui ‘`avverso il provvedimento col quale il giudice dell'esecuzione neghi la propria competenza per territorio non è proponibile il regolamento di competenza, ma solo l'opposizione agli atti esecutivi. salva la facoltà i 3 della parte di chiedere la revoca al giudice che l'ha pronunciato" (cfr. Ric. 2021 n. 01228 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -3- Cass. Sez. 6-3, ord. 23 luglio 2010, n. 17462, Rv. 614821-01, nella quale si precisa "che la competenza ai sensi dell'art. 26 non è nient'altro che un requisito che concerne il quomodo.dell'esecizione e che, quindi, il provvedimento che la neghi o l'affermi è provvedimento certamente riconducibile all'ambito del secondo comma dell'art. 617 cod. proc. civ"; - che, difatti, "la competenza sull'esecuzione ai sensi dell'art. 26 ed ora dell'art. 26-bis cod. proc. civ. si inserisce nel sistema della competenza in generale e, dunque, esige la garanzia della possibilità del controllo immediato tramite il regolamento di competenza", controllo che sulla base delle argomentazioni "desumibili dall'art. 187 disp. att. cod. proc. civ. si estrinseca in prima battuta non già direttamente sul provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo della propria competenza o affermativo di essa, bensì, essendo impugnabile tale provvedimento con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., attraverso l'impugnazione con il regolamento di competenza necessario della pronuncia del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi di accoglimento o di rigetto dell'opposizione agli atti e, quindi, rispettivamente, di dissenso dalla valutazione del giudice dell'esecuzione negativa o affermativa della propria competenza sull'esecuzione forzata oppure di condivisione di quella valutazione, dovendosi tanto la sentenza di accoglimento che di rigetto intendersi impugnabili ai sensi dell'art. 187 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. civ., in quanto sentenze che decidono riguardo alla competenza sull'esecuzione forzata" (così, in motivazione, in senso analogo, sempre in motivazione, anche Cass. Sez. 3, ord. 4 aprile 2018, n. 8172, Rv. 648765-03); - che il presente ricorso è, dunque, inammissibile; Ric. 2021 n. 01228 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -4- - che essendo rimasta solo intimata l'Agenzia delle entrate e riscossione, nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13; - che tale norma, difatti, si applica, in ipotesi, .anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 22 maggio 2014, n. 11331, Rv. 630910-01). PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sest