CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 16028/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la responsabilità in ordine ai reati di / omissione di soccorso e simulazione di reato sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha rilevato quali fossero le ragioni della consapevole agevolazione nella condotta del concorrente, enunciando, altresì, gli elementi che portavano a ritenere come il Bettini avesse partecipato, oltre a concorrere, nella verbalizzazione della falsa denuncia tanto da aver descritto - con versione sovrapponibile - le fasi della falsa rapina dell'auto; rilevato che manifestamente infondata risulta la dedotta prescrizione dei reati, tenuto conto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164), essendo inconferente, a tali fini, il tempo necessario per redigere la motivazione; ritenuto che, pertanto, sulla base della data di commissione dei reati, gli stessi si sarebbero prescritti in data 30 aprile 2023 (sette anni e sei mesi dopo il 31 ottobre 2015) e che la sentenza è stata emessa il 3 aprile 2023; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis