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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13108/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la cassazione con o senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 19/11/2019, decidendo per quanto qui di interesse in merito agli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i reati agli stessi rispettivamente ascritti (art. 110 cod. pen., art. 12 - quinquies d.l. 306 del 1992, convertito nella

I. n. 356 del 1992) dichiarava non doversi procedere per il reato di cui al capo 1) limitatamente all'intestazione fittizia dell'immobile sito in Viareggio via S. Antonio 34 e per il reato ascritto al capo 3), riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni due e mesi tre di reclusione e quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad uno e mesi dieci di reclusione, con conferma nel resto.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, con sei motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di nome processuali in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. e 24, 111 Cost. attesa la assoluta assenza o mera apparenza dell'apparato motivazionale della sentenza; è mancata la possibilità di effettivamente riscontrare il percorso logico argomentativo seguito dalla Corte di appello, che si è limitata ad un mero rinvio per relationem alla sentenza di primo grado senza considerare i plurimi ed articolati motivi di appello e le dichiarazioni rese in dibattimento da [OSCURATO:PERSONA] e i documenti prodotti dalle difese attestanti la compravendita di un immobile nel 2010, il mutuo acceso per acquistare l'immobile in via S. Antonio 34 in Viareggio, la prova che la costituzione della società Diamante distribuzioni era avvenuta nel 2007 ad opera della [OSCURATO:SOCIETA]., la prova che il [OSCURATO:PERSONA] era già protestato nel 2010, motivo per il quale successivamente ha dovuto cedere le quote della società Diamante distribuzione e [OSCURATO:SOCIETA]. alla moglie, anche considerato lo stato di detenzione del [OSCURATO:PERSONA] dal 2005 al 2010, per cui era inverosimile che lo stesso in quel periodo avesse dato dei soldi in contanti al figlio Giuseppe; è stata data sin dall'inizio prova della legittima provenienza della provvista finanziaria; mancano riscontri esterni alle dichiarazioni del collaboratore d giustizia [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione ai sensi degli artt. 125, 192, comma 2, cod. proc. pen., nonché artt. 24 e 111 Cost., perché apparente, illogica e contraddittoria; vizio risultante dalla documentazione prodotta dalla difesa in primo grado e in appello; ricorre una motivazione apodittica e stereotipata; ricorre un travisamento della prova che emerge palesemente dalla motivazione della sentenza rispetto al contenuto dell'atto presente al fascicolo del dibattimento e specificamente indicato nei motivi di gravarne con particolare riferimento ai documenti dal n. 1 al n. 10 che dimostrano l'erroneità dell'ipotesi accusatoria; la difesa in appello aveva sollecitato la Corte a valutare la ricorrenza del travisamento della prova effettuato dal giudice di primo grado, ma ciò nonostante la documentazione non è stata in alcun modo presa in considerazione dalla Corte di appello.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per avere travisato la portata del contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile di via S. Antonio 34 in Viareggio, la portata dell'atto costitutivo della Diamante distribuzioni s.r.l. e i protesti elevati al [OSCURATO:PERSONA], nonché il contenuto di diverse intercettazioni telefoniche; il giudice di appello è incorso in innumerevoli travisamenti delle prove poste alla sua attenzione, così conferendo una patente di attendibilità al collaboratore di giustizia, in realtà in assenza di validi riscontri esterni, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello.

Gli atti posti a base della sentenza se valutati oggettivamente avrebbero sconfessato le propalazioni del collaborante, ciò con particolare riferimento: - all'immobile sito in via S. Antonio 34 in Viareggio, che non è stato acquistato in contanti dalla Mevo con denaro di provenienza illecita; la documentazione smentisce che tale denaro sia da riferire ad un prestito effettuato dal padre [OSCURATO:PERSONA] al figlio Giuseppe al fine di riciclare dei soldi; in tal senso è decisiva anche la comunicazione notizia di reato della Questura di Lucca del 01/10/2012; decisivo poi l'atto notarile con la quale la Mevo nel 2010 aveva venduto ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] l'immobile sito in Viareggio via del Signore 2 e 4 per un importo di 220.000,00 euro; - alla costituzione della Diamante distribuzione, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] aveva rilevato il 33% delle quote solo in data 18 giugno 2010 e il capitale sociale all'epoca ammontava a soli diecimila euro, con un esborso da parte del Pastore di soli 3300,00 euro, acquisto sostenibile proprio con le provviste finanziarie della moglie derivanti dalla vendita dell'immobile di via del Signore n. 2 e 4; l'intestazione delle quote alla moglie era legato alla necessità di evitare problemi con fidi aperti attesa la sua condizione di soggetto protestato e per accedere ai fondi dell'imprenditoria giovanile; se avesse voluto celare il suo collegamento con la società non avrebbe intestato le quote alla moglie; - alla intercettazione del 03/07/2012 n. 1318, atteso che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto riferimento ad un presunto credito di trecentomila euro, senza verificare quanto scritto ed evidenziato nei motivi di appello in favore di [OSCURATO:PERSONA]; in realtà il riferimento ai 300.000,00 euro è solo una deduzione degli investigatori, atteso che nella conversazione non si fa mai riferimento a tale importo.

3.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. e artt. 24 e 111 Cost. in considerazione dell'errata qualificazione giuridica delle condotte poste in essere dagli imputati; la motivazione sul punto è meramente apparente, nonostante le specifiche deduzioni articolate sul punto con i motivi di appello; è mancata la prova di qualsiasi collegamento di [OSCURATO:PERSONA] alle attività del figlio, mentre emerge un mero interesse manifestato dallo stesso alla situazione patrimoniale del figlio; mancava la possibilità di contestare l'intestazione fittizia attesa la piena tracciabilità di tutti gli acquisiti, con assenza del dolo specifico richiesto dalla previsione di legge.2.5.

Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 157, 160, 161 cod. pen. e vizio della motivazione risultante dalla documentazione in atti; la Corte di appello ha errato nel non ritenere maturato il termine massimo di prescrizione nei confronti dei ricorrenti.

2.6. Con il sesto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali e vizio della motivazione perché de tutto priva di un apparato motivazionale quanto al trattamento sanzionatorio e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche; la conclusione della Corte sul punto, con il richiamo alla rilevanza delle somme oggetto di accertamento è del tutto erronea; la gravità del reato non costituisce causa ostativa alla concessione del beneficio; la difesa aveva dimostrato incontrovertibilmente non solo che i Pastore non avevano commesso i reati contestati, ma che in ogni caso erano meritevoli della concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

2. In via preliminare si deve ricordare come quanto ai capi residui per i quali è stata confermata la affermazione di responsabilità dei due ricorrenti la Corte di appello ha pienamente condiviso, con motivazione logica e persuasiva, la decisione del giudice di primo grado, ricostruendo analiticamente la posizione e le condotte direttamente imputabili ai due odierni ricorrenti.

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]).

Pertanto, in presenza di una "doppia conforme" anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.

Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv.260841; da ultimo v.

Sez. 3, n. 13266 del 19/02/2021, Quatrini, non mass.).

Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853): ciò è riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali.

In sede di legittimità, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 256879).

3. Nel caso in esame occorre considerare come i motivi proposti dai ricorrenti si caratterizzino per l'avere sostanzialmente reiterato argomenti già introdotti con l'atto di appello; i ricorrenti di fatto si sono limitati a riproporre le proprie argomentazioni difensive al fine di giungere ad una lettura alternativa del merito, senza realmente confrontarsi con l'ampia, logica e persuasiva motivazione della Corte di appello, che ha analiticamente ricostruito le condotte poste a base della condanna dei ricorrenti.

La difesa ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente.

Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, P:v. 275100-01).

Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

4. Tenuto dunque conto dei principi appena richiamati, che qui si devono intendere pienamente ribaditi, occorre considerare che: - [OSCURATO:PERSONA] in appello ha proposto un solo, ed assai generico già in quella sede, motivo di appello nell'ambito del quale contestava la portata delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Marino e sosteneva la provenienza lecita delle risorse per acquistare i beni richiamati nelle contestazioni elevate; - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due motivi di appello con riferimento al solo capo 1) di imputazione richiamando una erronea valutazione delle fonti di prova con particolare riferimento a valutazione delle intercettazioni telefoniche indicative del collegamento tra i due ricorrenti, oltre all'erronea considerazione delle dichiarazioni del collaboratore Marino, ed infine censurando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

5. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché generico e aspecifico e sostanzialmente reiterativo e, dunque, non consentito.

I ricorrenti, nel proporre le loro argomentazioni di fatto, si limitano a reintrodurre una lettura del merito non consentita in questa sede quanto alle modalità di acquisto di beni, tra l'altro riferendosi nella maggior parte delle argomentazioni all'immobile sito in Viareggio via S. Antonio 34 relativamente al quale la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per intervenuto decorso del termine di prescrizione.

Nel richiamare una serie di elementi di fatto, a dire della difesa sostanzialmente travisati per omissione dalla Corte di appello, i ricorrenti non solo non si confrontano con la motivazione della Corte di appello (che ha ricostruito: - la sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] a misura di prevenzione e la posizione di soggetto potenzialmente destinatario di misura di [OSCURATO:PERSONA];- le complessive posizioni dei diversi membri della famiglia per gestire le attività di interesse dei due Pastore; - l'intestazione a soggetto terzo della [OSCURATO:SOCIETA].; - le modalità di acquisto della Diamante distribuzione; la portata significativa delle intercettazioni, pag. 6 e seg.), ma insistono nel darne una lettura alternativa e parcellizzata, così articolando un motivo del tutto generico ed aspecifico, a fronte di puntuali argomentazioni della Corte di appello, che ha persuasivamente ricostruito le complesse attività poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispondendo puntualmente alle diverse argomentazioni della difesa anche quanto alle ragioni di intestazione dei beni a familiari e alla provenienza delle somme per acquisti immobiliari ed interposizioni in quote societarie mediante teste di legno (pag. 7 e seguenti).

Manca, dunque, una diretta correlazione con il contenuto della sentenza della Corte di appello.

In tal senso, va ricordato che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945- 01).

Nel riproporre pedissequamente temi già genericamente introdotti con i motivi di appello, come emerge anche da alcune delle conclusioni proposte, così come nell'articolare una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello al fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, i ricorrenti non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza di appello.

Deve essere, in tal senso, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato(Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione(Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).

6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché non consentito.

I ricorrenti hanno nella sostanza dedotto la ricorrenza di un travisamento della prova per omissione tenuto conto della documentazione prodotta dalla difesa.

Tale motivo, proposto in modo generico, tra l'altro in assenza di una sia pur minima articolazione della prova di resistenza, non risulta dedotto in appello, con conseguente interruzione sul punto della catena devolutiva, anche tenuto conto del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il travisamento della prova può avere rilievo solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457- 01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01; SeZ. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], RV. 258774-01).

La modalità di articolazione del motivo, la mancata considerazione di una prova di resistenza, il richiamo a tutta la documentazione in atti, senza puntualmente identificare il dato travisato e la sua decisività, rendono evidente l'nammissibilità del motivo, con il quale ancora una volta si vorrebbe devolvere al giudice di legittimità una ulteriore valutazione del merito non consentita in questa sede.

Ricorre, sul punto, una motivazione ampia e persuasiva della Corte di appello, che ha tra l'altro evidenziato la portata delle dichiarazioni pienamente ammissive dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e della Mevo, oltre alla portata della documentazione allegata e richiamata in modo reiterativo dalla difesa.

7. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché generico ed aspecifico, oltre che concentrato nel riproporre una lettura alternativa del merito anche con riferimento ad elementi che non rientrano nel perimetro valutativo definito dalla Corte di appello, attesa l'intervenuta dichiarazione di estinzione per prescrizione del capo 1) di imputazione.

La Corte di appello ricostruisce con puntualità i diversi passaggi societari, la gestione degli immobili, i ruoli fittizi svolti da diversi componenti della famiglia e la portata estremamente rilevante delle intercettazioni, dalla considerazione delle quali, con argomentazioni persuasive e del tutto convincenti, è stato ricostruito il complesso sistema di interposizioni e trasferimento di valori che caratterizzava la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dei loro nuclei familiari (anche con riferimento all'immobile di via S. Antonio 34, acquistato non con mutuo ma ad una asta giudiziaria, oltre che all'immobile di Torre del lago con particolare riferimento alla posizione del Dies).

In tale contesto si collocano poi una serie di rilevanti prove dichiarative, che hanno confermato e approfondito i diversi passaggi del sistema di interposizione fittizia indagato (Puosi, [OSCURATO:PERSONA], Orsi oltre al collaborante Marino).

Appare evidente come gli ulteriori richiami effettuati dalla difesa, mancando una reale considerazione degli argomenti spesi in senso conforme sia dal giudice di primo che di secondo grado, si caratterizzino per una lettura parcellizzata delle risultanze istruttorie, senza reale confronto con la motivazione.

8. Il quarto motivo non risulta proposto in appello e, dunque, non è consentito in questa sede, ricorrendo un'evidente interruzione della catena devolutiva sul punto.

Il tema della errata qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 521 cod. proc.pen. non è mai stato posto in sede di giudizio di merito.

Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali 111 giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 166:10 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01).

Il motivo, comunque, non si confronta con la motivazione che ha ampiamente ricostruito i continui e costanti contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la piena riferibilità ad entrambi delle condotte imputate, la centralità del ruolo del padre nel guidare e coordinare le attività del figlio e dunque la piena intenzionalità della condotta oggetto di imputazione, tra l'altro caratterizzata, nell'ambito della motivazione, da particolare intensità.

La Corte di appello, dunque, anche in relazione a tale profilo, ha reso una motivazione ampia e persuasiva, che ha puntualmente connotato la condotta imputata e la sua caratterizzazione soggettiva, con la quale il ricorrente non si confronta affatto.

9. Anche il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo i ricorrenti allegato in questa sede una mera lettura alternativa della condotta imputata e dei suoi effetti, oltre che della decorrenza del termine di prescrizione, senza tra l'altro neanche individuare puntualmente la data presunta di prescrizione.

In tal senso, la Corte di appello ha chiarito in motivazione che nessuno degli imputati con i motivi di appello aveva eccepito la prescrizione delle condotte ascritte, né era stata in alcun modo contestata, in considerazione della natura del reato oggetto di imputazione (istantaneo ad effetti permanenti) l'interpretazione data dal Tribunale in merito all'epoca e alla durata dell'interposizione fittizia delle quote societarie relative alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], da collocare in considerazione della pluralità di elementi acquisiti in giudizio tra il giugno 2012 e il Gennaio 2013, con la conseguenza che, all'epoca della decisione di secondo grado, correttamente non è stato ritenuto il decorso del termine di presc:rizione.

10. Anche il sesto motivo di ricorso si appalesa nella sua manifesta infondatezza, attesa l'assoluta genericità della allegazione difensiva a fronte di una motivazione articolata della Corte di appello che, nel confermare la valutazione del giudice di primo grado, ha sottolineato e richiamato la particolare gravità condotta oggetto di imputazione, esplicativa di un deciso elemento intenzionale; è stata inoltre considerata nella ricostruzione del fatto contestato la particolare capacità organizzativa dimostrata dai ricorrenti attesa la pluralità di persone, beni e attività societarie, coinvolte nella condotta oggetto di imputazione, in mancanza di elementi positivamente valutabili quanto alla eventuale concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il giudizio in tal senso articolato non si presta a censure, atteso che secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01).

Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01).

11. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la cassazione con o senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 19/11/2019, decidendo per quanto qui di interesse in merito agli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i reati agli stessi rispettivamente ascritti (art. 110 cod. pen., art. 12 - quinquies d.l. 306 del 1992, convertito nella I. n. 356 del 1992) dichiarava non doversi procedere per il reato di cui al capo 1) limitatamente all'intestazione fittizia dell'immobile sito in Viareggio via S. Antonio 34 e per il reato ascritto al capo 3), riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni due e mesi tre di reclusione e quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad uno e mesi dieci di reclusione, con conferma nel resto. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, con sei motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di nome processuali in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. e 24, 111 Cost. attesa la assoluta assenza o mera apparenza dell'apparato motivazionale della sentenza; è mancata la possibilità di effettivamente riscontrare il percorso logico argomentativo seguito dalla Corte di appello, che si è limitata ad un mero rinvio per relationem alla sentenza di primo grado senza considerare i plurimi ed articolati motivi di appello e le dichiarazioni rese in dibattimento da [OSCURATO:PERSONA] e i documenti prodotti dalle difese attestanti la compravendita di un immobile nel 2010, il mutuo acceso per acquistare l'immobile in via S. Antonio 34 in Viareggio, la prova che la costituzione della società Diamante distribuzioni era avvenuta nel 2007 ad opera della [OSCURATO:SOCIETA]., la prova che il [OSCURATO:PERSONA] era già protestato nel 2010, motivo per il quale successivamente ha dovuto cedere le quote della società Diamante distribuzione e [OSCURATO:SOCIETA]. alla moglie, anche considerato lo stato di detenzione del [OSCURATO:PERSONA] dal 2005 al 2010, per cui era inverosimile che lo stesso in quel periodo avesse dato dei soldi in contanti al figlio Giuseppe; è stata data sin dall'inizio prova della legittima provenienza della provvista finanziaria; mancano riscontri esterni alle dichiarazioni del collaboratore d giustizia [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione ai sensi degli artt. 125, 192, comma 2, cod. proc. pen., nonché artt. 24 e 111 Cost., perché apparente, illogica e contraddittoria; vizio risultante dalla documentazione prodotta dalla difesa in primo grado e in appello; ricorre una motivazione apodittica e stereotipata; ricorre un travisamento della prova che emerge palesemente dalla motivazione della sentenza rispetto al contenuto dell'atto presente al fascicolo del dibattimento e specificamente indicato nei motivi di gravarne con particolare riferimento ai documenti dal n. 1 al n. 10 che dimostrano l'erroneità dell'ipotesi accusatoria; la difesa in appello aveva sollecitato la Corte a valutare la ricorrenza del travisamento della prova effettuato dal giudice di primo grado, ma ciò nonostante la documentazione non è stata in alcun modo presa in considerazione dalla Corte di appello. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per avere travisato la portata del contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile di via S. Antonio 34 in Viareggio, la portata dell'atto costitutivo della Diamante distribuzioni s.r.l. e i protesti elevati al [OSCURATO:PERSONA], nonché il contenuto di diverse intercettazioni telefoniche; il giudice di appello è incorso in innumerevoli travisamenti delle prove poste alla sua attenzione, così conferendo una patente di attendibilità al collaboratore di giustizia, in realtà in assenza di validi riscontri esterni, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello. Gli atti posti a base della sentenza se valutati oggettivamente avrebbero sconfessato le propalazioni del collaborante, ciò con particolare riferimento: - all'immobile sito in via S. Antonio 34 in Viareggio, che non è stato acquistato in contanti dalla Mevo con denaro di provenienza illecita; la documentazione smentisce che tale denaro sia da riferire ad un prestito effettuato dal padre [OSCURATO:PERSONA] al figlio Giuseppe al fine di riciclare dei soldi; in tal senso è decisiva anche la comunicazione notizia di reato della Questura di Lucca del 01/10/2012; decisivo poi l'atto notarile con la quale la Mevo nel 2010 aveva venduto ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] l'immobile sito in Viareggio via del Signore 2 e 4 per un importo di 220.000,00 euro; - alla costituzione della Diamante distribuzione, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] aveva rilevato il 33% delle quote solo in data 18 giugno 2010 e il capitale sociale all'epoca ammontava a soli diecimila euro, con un esborso da parte del Pastore di soli 3300,00 euro, acquisto sostenibile proprio con le provviste finanziarie della moglie derivanti dalla vendita dell'immobile di via del Signore n. 2 e 4; l'intestazione delle quote alla moglie era legato alla necessità di evitare problemi con fidi aperti attesa la sua condizione di soggetto protestato e per accedere ai fondi dell'imprenditoria giovanile; se avesse voluto celare il suo collegamento con la società non avrebbe intestato le quote alla moglie; - alla intercettazione del 03/07/2012 n. 1318, atteso che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto riferimento ad un presunto credito di trecentomila euro, senza verificare quanto scritto ed evidenziato nei motivi di appello in favore di [OSCURATO:PERSONA]; in realtà il riferimento ai 300.000,00 euro è solo una deduzione degli investigatori, atteso che nella conversazione non si fa mai riferimento a tale importo. 3.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. e artt. 24 e 111 Cost. in considerazione dell'errata qualificazione giuridica delle condotte poste in essere dagli imputati; la motivazione sul punto è meramente apparente, nonostante le specifiche deduzioni articolate sul punto con i motivi di appello; è mancata la prova di qualsiasi collegamento di [OSCURATO:PERSONA] alle attività del figlio, mentre emerge un mero interesse manifestato dallo stesso alla situazione patrimoniale del figlio; mancava la possibilità di contestare l'intestazione fittizia attesa la piena tracciabilità di tutti gli acquisiti, con assenza del dolo specifico richiesto dalla previsione di legge.2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 157, 160, 161 cod. pen. e vizio della motivazione risultante dalla documentazione in atti; la Corte di appello ha errato nel non ritenere maturato il termine massimo di prescrizione nei confronti dei ricorrenti. 2.6. Con il sesto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali e vizio della motivazione perché de tutto priva di un apparato motivazionale quanto al trattamento sanzionatorio e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche; la conclusione della Corte sul punto, con il richiamo alla rilevanza delle somme oggetto di accertamento è del tutto erronea; la gravità del reato non costituisce causa ostativa alla concessione del beneficio; la difesa aveva dimostrato incontrovertibilmente non solo che i Pastore non avevano commesso i reati contestati, ma che in ogni caso erano meritevoli della concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. In via preliminare si deve ricordare come quanto ai capi residui per i quali è stata confermata la affermazione di responsabilità dei due ricorrenti la Corte di appello ha pienamente condiviso, con motivazione logica e persuasiva, la decisione del giudice di primo grado, ricostruendo analiticamente la posizione e le condotte direttamente imputabili ai due odierni ricorrenti. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]). Pertanto, in presenza di una "doppia conforme" anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv.260841; da ultimo v. Sez. 3, n. 13266 del 19/02/2021, Quatrini, non mass.). Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853): ciò è riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali. In sede di legittimità, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 256879). 3. Nel caso in esame occorre considerare come i motivi proposti dai ricorrenti si caratterizzino per l'avere sostanzialmente reiterato argomenti già introdotti con l'atto di appello; i ricorrenti di fatto si sono limitati a riproporre le proprie argomentazioni difensive al fine di giungere ad una lettura alternativa del merito, senza realmente confrontarsi con l'ampia, logica e persuasiva motivazione della Corte di appello, che ha analiticamente ricostruito le condotte poste a base della condanna dei ricorrenti. La difesa ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, P:v. 275100-01). Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 4. Tenuto dunque conto dei principi appena richiamati, che qui si devono intendere pienamente ribaditi, occorre considerare che: - [OSCURATO:PERSONA] in appello ha proposto un solo, ed assai generico già in quella sede, motivo di appello nell'ambito del quale contestava la portata delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Marino e sosteneva la provenienza lecita delle risorse per acquistare i beni richiamati nelle contestazioni elevate; - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due motivi di appello con riferimento al solo capo 1) di imputazione richiamando una erronea valutazione delle fonti di prova con particolare riferimento a valutazione delle intercettazioni telefoniche indicative del collegamento tra i due ricorrenti, oltre all'erronea considerazione delle dichiarazioni del collaboratore Marino, ed infine censurando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 5. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché generico e aspecifico e sostanzialmente reiterativo e, dunque, non consentito. I ricorrenti, nel proporre le loro argomentazioni di fatto, si limitano a reintrodurre una lettura del merito non consentita in questa sede quanto alle modalità di acquisto di beni, tra l'altro riferendosi nella maggior parte delle argomentazioni all'immobile sito in Viareggio via S. Antonio 34 relativamente al quale la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per intervenuto decorso del termine di prescrizione. Nel richiamare una serie di elementi di fatto, a dire della difesa sostanzialmente travisati per omissione dalla Corte di appello, i ricorrenti non solo non si confrontano con la motivazione della Corte di appello (che ha ricostruito: - la sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] a misura di prevenzione e la posizione di soggetto potenzialmente destinatario di misura di [OSCURATO:PERSONA];- le complessive posizioni dei diversi membri della famiglia per gestire le attività di interesse dei due Pastore; - l'intestazione a soggetto terzo della [OSCURATO:SOCIETA].; - le modalità di acquisto della Diamante distribuzione; la portata significativa delle intercettazioni, pag. 6 e seg.), ma insistono nel darne una lettura alternativa e parcellizzata, così articolando un motivo del tutto generico ed aspecifico, a fronte di puntuali argomentazioni della Corte di appello, che ha persuasivamente ricostruito le complesse attività poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispondendo puntualmente alle diverse argomentazioni della difesa anche quanto alle ragioni di intestazione dei beni a familiari e alla provenienza delle somme per acquisti immobiliari ed interposizioni in quote societarie mediante teste di legno (pag. 7 e seguenti). Manca, dunque, una diretta correlazione con il contenuto della sentenza della Corte di appello. In tal senso, va ricordato che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945- 01). Nel riproporre pedissequamente temi già genericamente introdotti con i motivi di appello, come emerge anche da alcune delle conclusioni proposte, così come nell'articolare una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello al fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, i ricorrenti non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza di appello. Deve essere, in tal senso, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato(Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione(Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). 6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché non consentito. I ricorrenti hanno nella sostanza dedotto la ricorrenza di un travisamento della prova per omissione tenuto conto della documentazione prodotta dalla difesa. Tale motivo, proposto in modo generico, tra l'altro in assenza di una sia pur minima articolazione della prova di resistenza, non risulta dedotto in appello, con conseguente interruzione sul punto della catena devolutiva, anche tenuto conto del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il travisamento della prova può avere rilievo solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457- 01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01; SeZ. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], RV. 258774-01). La modalità di articolazione del motivo, la mancata considerazione di una prova di resistenza, il richiamo a tutta la documentazione in atti, senza puntualmente identificare il dato travisato e la sua decisività, rendono evidente l'nammissibilità del motivo, con il quale ancora una volta si vorrebbe devolvere al giudice di legittimità una ulteriore valutazione del merito non consentita in questa sede. Ricorre, sul punto, una motivazione ampia e persuasiva della Corte di appello, che ha tra l'altro evidenziato la portata delle dichiarazioni pienamente ammissive dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e della Mevo, oltre alla portata della documentazione allegata e richiamata in modo reiterativo dalla difesa. 7. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché generico ed aspecifico, oltre che concentrato nel riproporre una lettura alternativa del merito anche con riferimento ad elementi che non rientrano nel perimetro valutativo definito dalla Corte di appello, attesa l'intervenuta dichiarazione di estinzione per prescrizione del capo 1) di imputazione. La Corte di appello ricostruisce con puntualità i diversi passaggi societari, la gestione degli immobili, i ruoli fittizi svolti da diversi componenti della famiglia e la portata estremamente rilevante delle intercettazioni, dalla considerazione delle quali, con argomentazioni persuasive e del tutto convincenti, è stato ricostruito il complesso sistema di interposizioni e trasferimento di valori che caratterizzava la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dei loro nuclei familiari (anche con riferimento all'immobile di via S. Antonio 34, acquistato non con mutuo ma ad una asta giudiziaria, oltre che all'immobile di Torre del lago con particolare riferimento alla posizione del Dies). In tale contesto si collocano poi una serie di rilevanti prove dichiarative, che hanno confermato e approfondito i diversi passaggi del sistema di interposizione fittizia indagato (Puosi, [OSCURATO:PERSONA], Orsi oltre al collaborante Marino). Appare evidente come gli ulteriori richiami effettuati dalla difesa, mancando una reale considerazione degli argomenti spesi in senso conforme sia dal giudice di primo che di secondo grado, si caratterizzino per una lettura parcellizzata delle risultanze istruttorie, senza reale confronto con la motivazione. 8. Il quarto motivo non risulta proposto in appello e, dunque, non è consentito in questa sede, ricorrendo un'evidente interruzione della catena devolutiva sul punto. Il tema della errata qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 521 cod. proc.pen. non è mai stato posto in sede di giudizio di merito. Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali 111 giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 166:10 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01). Il motivo, comunque, non si confronta con la motivazione che ha ampiamente ricostruito i continui e costanti contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la piena riferibilità ad entrambi delle condotte imputate, la centralità del ruolo del padre nel guidare e coordinare le attività del figlio e dunque la piena intenzionalità della condotta oggetto di imputazione, tra l'altro caratterizzata, nell'ambito della motivazione, da particolare intensità. La Corte di appello, dunque, anche in relazione a tale profilo, ha reso una motivazione ampia e persuasiva, che ha puntualmente connotato la condotta imputata e la sua caratterizzazione soggettiva, con la quale il ricorrente non si confronta affatto. 9. Anche il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo i ricorrenti allegato in questa sede una mera lettura alternativa della condotta imputata e dei suoi effetti, oltre che della decorrenza del termine di prescrizione, senza tra l'altro neanche individuare puntualmente la data presunta di prescrizione. In tal senso, la Corte di appello ha chiarito in motivazione che nessuno degli imputati con i motivi di appello aveva eccepito la prescrizione delle condotte ascritte, né era stata in alcun modo contestata, in considerazione della natura del reato oggetto di imputazione (istantaneo ad effetti permanenti) l'interpretazione data dal Tribunale in merito all'epoca e alla durata dell'interposizione fittizia delle quote societarie relative alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], da collocare in considerazione della pluralità di elementi acquisiti in giudizio tra il giugno 2012 e il Gennaio 2013, con la conseguenza che, all'epoca della decisione di secondo grado, correttamente non è stato ritenuto il decorso del termine di presc:rizione. 10. Anche il sesto motivo di ricorso si appalesa nella sua manifesta infondatezza, attesa l'assoluta genericità della allegazione difensiva a fronte di una motivazione articolata della Corte di appello che, nel confermare la valutazione del giudice di primo grado, ha sottolineato e richiamato la particolare gravità condotta oggetto di imputazione, esplicativa di un deciso elemento intenzionale; è stata inoltre considerata nella ricostruzione del fatto contestato la particolare capacità organizzativa dimostrata dai ricorrenti attesa la pluralità di persone, beni e attività societarie, coinvolte nella condotta oggetto di imputazione, in mancanza di elementi positivamente valutabili quanto alla eventuale concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il giudizio in tal senso articolato non si presta a censure, atteso che secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). 11. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamen
Sentenza Cassazione n. 13108/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris