Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 dicembre 2025

Cassazione n. 33542/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3397/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMICO -controricorrente- nonché nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n.5454/2023 depositata il 27/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 3397/2024 Numero sezionale 4356/2025 Numero di raccolta generale 33542/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 12/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3397/2024 Numero sezionale 4356/2025 Numero di raccolta generale 33542/2025 Data pubblicazione 22/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3397/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMICO -controricorrente- nonché nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n.5454/2023 depositata il 27/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 3397/2024 Numero sezionale 4356/2025 Numero di raccolta generale 33542/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 12/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3397/2024 Numero sezionale 4356/2025 Numero di raccolta generale 33542/2025 Data pubblicazione 22/12/2025
Decreto Cassazione n. 33542/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris