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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 31144/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; p letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché meramente 'riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e, disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello che hanno esaminato, al confronto con la ricostruzione dell'imputato, quella dei verbalizzanti ritenuta maggiormente convincente sulla dinamica dei fatti e pertanto sussurnibile la condotta dell'imputato nel delitto di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Non è suscettibile di censura la determinazione del trattamento punitivo, secondo il ricorrente eccessivo, né il diniego di applicazione della circostanze attenuanti generiche e quello di esclusione della recidiva che la Corte di appello ha motivato richiamando, quale manifestazione di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale accertate nel processo e in linea con le numerose condanne riportate anche per reati contro la persona.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere rèla ore Il .t-e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; p letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché meramente 'riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e, disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello che hanno esaminato, al confronto con la ricostruzione dell'imputato, quella dei verbalizzanti ritenuta maggiormente convincente sulla dinamica dei fatti e pertanto sussurnibile la condotta dell'imputato nel delitto di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Non è suscettibile di censura la determinazione del trattamento punitivo, secondo il ricorrente eccessivo, né il diniego di applicazione della circostanze attenuanti generiche e quello di esclusione della recidiva che la Corte di appello ha motivato richiamando, quale manifestazione di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale accertate nel processo e in linea con le numerose condanne riportate anche per reati contro la persona. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere rèla ore Il .t-e
Sentenza Cassazione n. 31144/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris