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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 37920/2022

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[OSCURATO:PERSONA] 37C51 F206X), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta su foglio separato allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v.

Trionfale, n. 129; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] U.P.B. di via Catania in Messina ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministratore “pro-tempore”, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; -controricorrente – avversola sentenza della Corte di appello di Messina – Sezione II Civile, n. 14/2018 (pubblicata il 12 gennaio 2018 e notificata il 20 marzo 2018); R.G.N. 16203/’18 U.P.7/12/2022 [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del S ostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. dalla difesa della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del 4 maggio 2004, [OSCURATO:PERSONA] impugnava la delibera dell’assemblea del [OSCURATO:PERSONA] U.P.B. (sito in Messina, P.zza Palazzotto, 200) dell’11 giugno 2002 (la quale comportava, a carico della ricorrente, il passaggio dei millesimi di proprietà da 88,95 a 237,10 e dei millesimi di portierato da 86,35 a 207,06) e, contestualmente, le delibere del 19 marzo 2004 (in ordine al rendiconto del riparto delle spese relative al periodo intercorrente dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, al preventivo del riparto delle spese relative al periodo intercorrente dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, e all’approvazione del computo metrico relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del [OSCURATO:PERSONA] U.P.B.), chiedendo che ne venisse dichiarata l’inesistenza e/o la nullità, ovvero -in subordine - l’annullamento.

Nella costituzione del [OSCURATO:PERSONA] convenuto (il quale instava per il rigetto delle domande della Maio), il Tribunale adito ordinava la sospensione dell’esecutorietà delle delibere impugnate.

Con ulteriore ricorso del 1° giugno 2006, la stessa Maio impugnava le nuove delibere condominiali del 20 aprile 2006 (con le quali si procedeva alla riadozione dei provvedimenti sospesi a seguito dell’ordinanza giudiziale, contestualmente all’approvazione dei rendiconti e dei preventivi relativi ai nuovi periodi di gestione condominiale).

Disposta, dunque, con ordinanza del 5 giugno 2007, la riunione dei procedimenti (stante la connessione soggettiva ed oggettiva tra gli stessi), il Tribunale messinese, all’udienza del 16 maggio 2014, ordinava alle parti di provvedere all’espletamento del tentativo di mediazione nel termine di 15 giorni, che, tuttavia, veniva avviato con istanza del 17 marzo 2015, sortendo esito negativo.

Successivamente, con sentenza n. 2654/2015, lo stesso Tribunale dichiarava improcedibili le domande proposte dalla Maio nei due giudizi riuniti e compensava le spese di lite. 2.Decidendo sul gravame formulato dalla Maio e nella costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Messina, con sentenza n. 14/2018 (pubblicata il 12 gennaio 2018), lo rigettava, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado.

A sostegno dell’adottata decisione, la Corte peloritana – confermando l’impugnata pronuncia di primo grado - riaffermava la perentorietà del termine di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010, con la conseguente legittimità della dichiarazione di improcedibilità delle domande giudiziali, poiché l’istanza di mediazione era stata depositata oltre il termine di quindici giorni previstoex lege, da considerarsi perentorio.

La Corte territoriale riteneva, poi, inammissibile il secondo motivo di gravame (con cui la Maio aveva censurato la sentenza di primo grado per non aver il giudice revocato l’ordinanza del 16 maggio 2014, ovvero per la mancata rimessione in termini, od ancora per l’omessa disposizione della rinnovazione dell’ordinanza), poiché l’appellante, durante il giudizio di primo grado ed a seguito del provvedimento con cui il giudice aveva ordinato l’esperimento della mediazione, non aveva mai palesato alcuna contestazione avverso tale ordinanza, ma anzi l’aveva posta in esecuzione con istanza del 17 marzo 2015, senza mai obiettare nulla in ordine ad un’ipotetica illegittimità del provvedimento ordinatorio e senza mai avanzare alcuna richiesta di rimessione in termini. 3.Contro la menzionata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA] U.P.B.

La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, la ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, commi 1-bis e 2, d.lgs. n. 28/2010 (come integrato e modificato dall’art. 84, d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 98/2013), nonché dell’art. 156, comma 1, c.p.c., in relazione agli artt. 152, 153 e 154 c.p.c..

In particolare, con questa doglianza, la Maio ha inteso confutare la declaratoria di improcedibilità adottata con riferimento alle sue domande originariamente proposte, asserendo che il mancato rispetto del termine di quindici giorni assegnato dal giudice ai fini della presentazione della domanda di mediazione non poteva considerarsi sanzionato da alcuna improcedibilità, conseguenza, invece, prevista per il caso in cui la procedura di mediazione non venga propriamente esperita. 2.Con la seconda censura, la ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1-bis, ovvero dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 28/2010, e succ. modif. ed integr., nonché dell’art. 157, comma 2, c.p.c., ritenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare la tardività dell’eccezione di improcedibilità della domanda a causa dell’asserito tardivo esperimento del procedimento di mediazione entro il termine fissato dal giudice, la quale doveva essere sollevata, al più, entro la prima udienza o difesa utile, ovvero entro l’udienza del 10 dicembre 2014, sottolineandosi che, in tale udienza, la controparte si era limitata ad insistere in tutti i propri atti e verbali di causa senza formulare la predetta eccezione, la quale avrebbe dovuto essere comunque formulata indipendentemente dalla successiva astensione del magistrato (dovendosi evidenziare, altresì, che la questione dell’improcedibilità per la suddetta ragione non era stata nemmeno rilevata d’ufficio).

3. Con il terzo mezzo, la Maio denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c. e dell’art. 157, comma 3, c.p.c., nonché dell’art. 329 c.p.c., sul presupposto che avrebbe dovuto ritenersi pienamente valido ed efficace, anche ai fini della celerità del processo, l’esperimento della mediazione dalla stessa avviato con istanza del 17 marzo 2015, nonostante il decorso del termine di quindici giorni alla stessa assegnato con ordinanza emessa all’udienza del 16 maggio 2014.

Al riguardo, la Maio sostiene che il positivo riscontro all’invito alla mediazione alla stessa rivolto e la conseguente partecipazione alla seduta di mediazione, senza che fosse stata sollevata alcuna eccezione di tardività e/o d’improcedibilità dalla parte avversa, avrebbero dovuto essere intesi come acquiescenza all’esercizio del diritto/onere posto in essere, con conseguente efficacia sanante della sua condotta ed irrilevanza delle eccezioni postume.

4. Con la quarta doglianza, la ricorrente prospetta – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, e dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010, e succ. modif. ed integr., in relazione all’art. 112 c.p.c., con riferimento alla mancata revoca da parte del giudice di merito dell’ordinanza del 16 maggio 2014, ovvero all’omessa disposizione della rinnovazione dell’ordinanza, od ancora alla mancata rimessione in termini per superamento dell’udienza di precisazione delle conclusioni, per omessa informazione alla parte personalmente circa l’avvio del procedimento di mediazione, per mancata preventiva valutazione “della natura del provvedimento, dello stato dell’istruzione e del comportamento delle parti”, oltre che per omessa specificazione da parte del giudice delle domande oggetto di mediazione e a quale dei due procedimenti riuniti la mediazione dovesse ritenersi riferita. 5.Con il quinto ed ultimo motivo, la Maio si duole – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la Corte messinese si era limitata ad evidenziare che l’odierna ricorrente avrebbe dato esecuzione all’ordinanza senza mai chiederne la revoca, tralasciando di valutare che detto provvedimento avrebbe violato il limite temporale previsto dalla norma di riferimento per l’espletamento della mediazione, fissato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, senza adottare alcuna motivazione in ordine alle ulteriori doglianze. 6.Premesso il rigetto dell’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso formulata dal controricorrente (perché lo stesso risponde al rispetto dei requisiti di cui all’art. 366, comma 1, c.p.c. e risultano sollevate specifiche questioni di diritto tendenti a confutare il percorso logico-giuridico e la soluzione adottata nell’impugnata sentenza), rileva il collegio che i primi tre motivi possono ess ere esaminati congiuntamente poiché – anche se sotto diversi profili – riguardano la medesima questione processuale.

Essi sono infondati e devono, perciò, essere rigettati per le ragioni che seguono.

È opportuno rievocare preliminarmente quali siano stati i passaggi che hanno caratterizzato lo svolgimento della vicenda processuale nel giudizio di primo grado.

A tal proposito è emerso che, una volta giunta la causa all’udienza di precisazione delle conclusioni, essa veniva differita a successive udienze per verificare l’esito di eventuali trattative stragiudiziali in corso.

All’udienza del 16 maggio 2014, il giudice invitava le parti ad espletare la mediazione ai sensi del d. lgs. n. 28/2010 (stante la sua obbligatorietà, trattandosi di controversie condominiali), concedendo il termine di 15 giorni per la proposizione della relativa istanza (con invito da intendersi pacificamente rivolto ad entrambe le parti) e rinviando contestualmente la causa alla successiva udienza del 10 dicembre 2014, nella quale la parte - oggi controricorrente - non ebbe a sollevare alcuna eccezione né il giudice ad operare un rilievo d’ufficio, così come non venne verificato se il procedimento di mediazione fosse stato svolto e quale esito avesse avuto.

Risultano, poi, pacificamente accertate le circostanze che: - il procedimento di mediazione venne avviato dall’attuale ricorrente con istanza del 17 marzo 2015, quindi successivamente alla celebrazione della citata udienza del 10 dicembre 2014, quale prima udienza successiva fissata dal giudice rispetto a quella in cui fu concesso il termine per assolvere alla mediazione; - che, anteriormente allo svolgimento di quest’ultima udienza, la Maio non ebbe a presentare alcuna istanza di proroga per l’espletamento del procedimento di mediazione (come sarebbe stato necessario anche in presenza della mancata osservanza di un termine ordinatorio); - che alla stessa udienza del 10 dicembre 2014 non venne eccepita alcuna improcedibilità (invece eccepita alla successiva udienza dell’8 luglio 2015) né il giudice di primo grado ebbe a rilevarla d’ufficio, dichiarandola, poi, solo con la sentenza n. 2654/2015, con riferimento ad ambedue le domande riunite.

Ciò chiarito, ritiene il collegio che le censure – così come complessivamente dedotte – non colgono nel segno, dovendo trovare applicazione, allo scopo, il principio recentemente stabilito con la sentenza di questa Corte n. 40035/2021, in virtù del quale, in ipotesi di mediazione delegata exart. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini dell’assolvimento della prevista condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone.

In altri termini, se è pur vero che il termine di 15 giorni concesso per l’esperimento del procedimento di mediazione non può qualificarsi come perentorio, è tuttavia indispensabile – per non incorrere nella sanzione di improcedibilità – che esso si sia svolto entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, non potendo considerarsi soddisfatta questa condizione allorquando l’instaurazione del procedimento avvenga successivamente allo svolgimento di questa udienza, come pacificamente avvenuto nel caso di specie, laddove, a fronte della fissazione dell’udienza immediatamente successiva alla concessione del termine per l’espletamento della mediazione per il 10 dicembre 2014, l’istanza di avvio del relativo procedimento, ad opera della Maio, venne formalizzata successivamente il 17 marzo 2015.

Quindi, pur non configurandosi come perentorio il termine di 15 giorni concesso per la presentazione della domanda di mediazione (correggendosi in parte qua la motivazione in diritto dell’impugnata sentenza, tuttavia risultante corretta nel suo dispositivo), va posto in risalto che è solo nell’ipotesi in cui il procedimento di mediazione si sia tenuto ed abbia avuto esito negativo entro l’udienza successivamente fissata che si può ritenere assolta la condizione di procedibilità enon quando – in difetto della proposizione anticipata di un’istanza di proroga del termine (da considerarsi necessaria ai sensi dell’art. 154 c.p.c.: cfr., ad es., Cass. n. 4877/2005 e Cass. n. 4448/2013), mancata, per l’appunto, nel caso di specie - vi s i sia provveduto in un momento successivo (come verificatosi nella vicenda processuale qui esaminata), senza che possa ritenersi configuratasi alcuna sanatoria.

È rimasto, pertanto, accertato che il procedimento di mediazione non era stato espletato entro la prima udienza successiva fissata con l’ordinanza dispositiva dell’avvio della mediazione (senza che fosse preventivamente intervenuta una formale istanza di proroga).

Quindi, ricorrendo questa evenienza, l’eccezione di improcedibilità, ad istanza della parte avversa, poteva essere formalizzata senza necessità di rispettare un termine così come il giudice era legittimato a rilevarla d’ufficio in sentenza, come poi effettivamente avvenuto nella presente fattispecie.

7. Il quarto motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, privo di fondamento.

Si profila inammissibile con riferimento alla contestazione relativa alla mancata revoca dell’ordinanza dispositiva della mediazione del 16 maggio 2014, così come riguardo alla prospettata richiesta di rimessione in termini o alla mancata rinnovazione dell’ordinanza, poiché la ricorrente non ha propriamente confutato la ratio decidendi sul punto adottata nell’impugnata sentenza, con cui il relativo motivo di appello era stato dichiarato inammissibile perché l’appellante non aveva provveduto a contestare l’ordinanza stessa, avendola anzi posta in esecuzione, ancorché successivamente all’udienza immediatamente seguente a quella in cui fu emessa detta ordinanza.

Con riferimento agli altri aspetti si rileva: - che, per le ordinanze endoprocessuali nell’ambito del giudizio di primo grado rese in udienze, quella adottata in assenza delle parti non va comunicata, dovendosi esse farsi parte diligente ad informarsi per l’assolvimento dei conseguenti oneri processuali; -che l’art. 5 del d. lgs. n. 28/2010, pur prevedendo che l’ordinanza dispositiva dell’avvio del procedimento di mediazione debba essere emanata prima all’udienza di precisazione delle conclusioni, non contempla alcuna sanzione per il superamento di tale limite, oltretutto essendo consentito da detta norma anche in appello (nel caso di specie, nel giudizio di primo grado, erano state precisate le conclusioni ma l’udienza - v. pag. 4 del ricorso in proposito - era stata rinviata ulteriormente per essere decisa nelle forme di cui all’art. 281-sexies c.p.c., donde la citata ordinanza era stata emanata comunque prima della discussione prevista per tale modello decisorio); - che, trattandosi di due cause di natura condominiale, no n potevano sussistere contestazioni circa l’assoggettabilità delle stesse alla condizione di procedibilità della mediazione (né, in ogni caso, risulta che fosse stata fatta discussione sull’oggetto delle stesse ai fini di escludere tale necessità).

8. Ilquinto ed ultimo motivo è da considerare inammissibile perché – con esso - si deduce un vizio relativo ad una violazione da ricondurre all’ambito di applicabilità della previsione di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. per la prospettazione di una violazione dell’art.112 c.p.c., invece da ricollegare al n. 4) dello stesso articolo.

In ogni caso, si osserva che non sussiste il vizio di omessa pronuncia perché –per quanto riferito con riguardo al quarto motivo – la Corte di appello ha preso in esame la deduzione sull’omessa revoca dell’ordinanza, posto che essa non era stata richiesta neppure in sede di precisazione delle conclusioni e che, in ogni caso, l’avvenuta esecuzione di detta ordinanza implicava una condotta non contestativa del relativo ordine giudiziale (e, quindi, la manifestazione dell’insussistenza di eventuali condizioni per ottenerne la revoca).

8. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 37C51 F206X), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta su foglio separato allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. Trionfale, n. 129; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] U.P.B. di via Catania in Messina ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministratore “pro-tempore”, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; -controricorrente – avversola sentenza della Corte di appello di Messina – Sezione II Civile, n. 14/2018 (pubblicata il 12 gennaio 2018 e notificata il 20 marzo 2018); R.G.N. 16203/’18 U.P.7/12/2022 [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del S ostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. dalla difesa della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 4 maggio 2004, [OSCURATO:PERSONA] impugnava la delibera dell’assemblea del [OSCURATO:PERSONA] U.P.B. (sito in Messina, P.zza Palazzotto, 200) dell’11 giugno 2002 (la quale comportava, a carico della ricorrente, il passaggio dei millesimi di proprietà da 88,95 a 237,10 e dei millesimi di portierato da 86,35 a 207,06) e, contestualmente, le delibere del 19 marzo 2004 (in ordine al rendiconto del riparto delle spese relative al periodo intercorrente dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, al preventivo del riparto delle spese relative al periodo intercorrente dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, e all’approvazione del computo metrico relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del [OSCURATO:PERSONA] U.P.B.), chiedendo che ne venisse dichiarata l’inesistenza e/o la nullità, ovvero -in subordine - l’annullamento. Nella costituzione del [OSCURATO:PERSONA] convenuto (il quale instava per il rigetto delle domande della Maio), il Tribunale adito ordinava la sospensione dell’esecutorietà delle delibere impugnate. Con ulteriore ricorso del 1° giugno 2006, la stessa Maio impugnava le nuove delibere condominiali del 20 aprile 2006 (con le quali si procedeva alla riadozione dei provvedimenti sospesi a seguito dell’ordinanza giudiziale, contestualmente all’approvazione dei rendiconti e dei preventivi relativi ai nuovi periodi di gestione condominiale). Disposta, dunque, con ordinanza del 5 giugno 2007, la riunione dei procedimenti (stante la connessione soggettiva ed oggettiva tra gli stessi), il Tribunale messinese, all’udienza del 16 maggio 2014, ordinava alle parti di provvedere all’espletamento del tentativo di mediazione nel termine di 15 giorni, che, tuttavia, veniva avviato con istanza del 17 marzo 2015, sortendo esito negativo. Successivamente, con sentenza n. 2654/2015, lo stesso Tribunale dichiarava improcedibili le domande proposte dalla Maio nei due giudizi riuniti e compensava le spese di lite. 2.Decidendo sul gravame formulato dalla Maio e nella costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Messina, con sentenza n. 14/2018 (pubblicata il 12 gennaio 2018), lo rigettava, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado. A sostegno dell’adottata decisione, la Corte peloritana – confermando l’impugnata pronuncia di primo grado - riaffermava la perentorietà del termine di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010, con la conseguente legittimità della dichiarazione di improcedibilità delle domande giudiziali, poiché l’istanza di mediazione era stata depositata oltre il termine di quindici giorni previstoex lege, da considerarsi perentorio. La Corte territoriale riteneva, poi, inammissibile il secondo motivo di gravame (con cui la Maio aveva censurato la sentenza di primo grado per non aver il giudice revocato l’ordinanza del 16 maggio 2014, ovvero per la mancata rimessione in termini, od ancora per l’omessa disposizione della rinnovazione dell’ordinanza), poiché l’appellante, durante il giudizio di primo grado ed a seguito del provvedimento con cui il giudice aveva ordinato l’esperimento della mediazione, non aveva mai palesato alcuna contestazione avverso tale ordinanza, ma anzi l’aveva posta in esecuzione con istanza del 17 marzo 2015, senza mai obiettare nulla in ordine ad un’ipotetica illegittimità del provvedimento ordinatorio e senza mai avanzare alcuna richiesta di rimessione in termini. 3.Contro la menzionata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA] U.P.B. La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, la ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, commi 1-bis e 2, d.lgs. n. 28/2010 (come integrato e modificato dall’art. 84, d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 98/2013), nonché dell’art. 156, comma 1, c.p.c., in relazione agli artt. 152, 153 e 154 c.p.c.. In particolare, con questa doglianza, la Maio ha inteso confutare la declaratoria di improcedibilità adottata con riferimento alle sue domande originariamente proposte, asserendo che il mancato rispetto del termine di quindici giorni assegnato dal giudice ai fini della presentazione della domanda di mediazione non poteva considerarsi sanzionato da alcuna improcedibilità, conseguenza, invece, prevista per il caso in cui la procedura di mediazione non venga propriamente esperita. 2.Con la seconda censura, la ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1-bis, ovvero dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 28/2010, e succ. modif. ed integr., nonché dell’art. 157, comma 2, c.p.c., ritenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare la tardività dell’eccezione di improcedibilità della domanda a causa dell’asserito tardivo esperimento del procedimento di mediazione entro il termine fissato dal giudice, la quale doveva essere sollevata, al più, entro la prima udienza o difesa utile, ovvero entro l’udienza del 10 dicembre 2014, sottolineandosi che, in tale udienza, la controparte si era limitata ad insistere in tutti i propri atti e verbali di causa senza formulare la predetta eccezione, la quale avrebbe dovuto essere comunque formulata indipendentemente dalla successiva astensione del magistrato (dovendosi evidenziare, altresì, che la questione dell’improcedibilità per la suddetta ragione non era stata nemmeno rilevata d’ufficio). 3. Con il terzo mezzo, la Maio denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c. e dell’art. 157, comma 3, c.p.c., nonché dell’art. 329 c.p.c., sul presupposto che avrebbe dovuto ritenersi pienamente valido ed efficace, anche ai fini della celerità del processo, l’esperimento della mediazione dalla stessa avviato con istanza del 17 marzo 2015, nonostante il decorso del termine di quindici giorni alla stessa assegnato con ordinanza emessa all’udienza del 16 maggio 2014. Al riguardo, la Maio sostiene che il positivo riscontro all’invito alla mediazione alla stessa rivolto e la conseguente partecipazione alla seduta di mediazione, senza che fosse stata sollevata alcuna eccezione di tardività e/o d’improcedibilità dalla parte avversa, avrebbero dovuto essere intesi come acquiescenza all’esercizio del diritto/onere posto in essere, con conseguente efficacia sanante della sua condotta ed irrilevanza delle eccezioni postume. 4. Con la quarta doglianza, la ricorrente prospetta – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, e dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010, e succ. modif. ed integr., in relazione all’art. 112 c.p.c., con riferimento alla mancata revoca da parte del giudice di merito dell’ordinanza del 16 maggio 2014, ovvero all’omessa disposizione della rinnovazione dell’ordinanza, od ancora alla mancata rimessione in termini per superamento dell’udienza di precisazione delle conclusioni, per omessa informazione alla parte personalmente circa l’avvio del procedimento di mediazione, per mancata preventiva valutazione “della natura del provvedimento, dello stato dell’istruzione e del comportamento delle parti”, oltre che per omessa specificazione da parte del giudice delle domande oggetto di mediazione e a quale dei due procedimenti riuniti la mediazione dovesse ritenersi riferita. 5.Con il quinto ed ultimo motivo, la Maio si duole – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la Corte messinese si era limitata ad evidenziare che l’odierna ricorrente avrebbe dato esecuzione all’ordinanza senza mai chiederne la revoca, tralasciando di valutare che detto provvedimento avrebbe violato il limite temporale previsto dalla norma di riferimento per l’espletamento della mediazione, fissato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, senza adottare alcuna motivazione in ordine alle ulteriori doglianze. 6.Premesso il rigetto dell’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso formulata dal controricorrente (perché lo stesso risponde al rispetto dei requisiti di cui all’art. 366, comma 1, c.p.c. e risultano sollevate specifiche questioni di diritto tendenti a confutare il percorso logico-giuridico e la soluzione adottata nell’impugnata sentenza), rileva il collegio che i primi tre motivi possono ess ere esaminati congiuntamente poiché – anche se sotto diversi profili – riguardano la medesima questione processuale. Essi sono infondati e devono, perciò, essere rigettati per le ragioni che seguono. È opportuno rievocare preliminarmente quali siano stati i passaggi che hanno caratterizzato lo svolgimento della vicenda processuale nel giudizio di primo grado. A tal proposito è emerso che, una volta giunta la causa all’udienza di precisazione delle conclusioni, essa veniva differita a successive udienze per verificare l’esito di eventuali trattative stragiudiziali in corso. All’udienza del 16 maggio 2014, il giudice invitava le parti ad espletare la mediazione ai sensi del d. lgs. n. 28/2010 (stante la sua obbligatorietà, trattandosi di controversie condominiali), concedendo il termine di 15 giorni per la proposizione della relativa istanza (con invito da intendersi pacificamente rivolto ad entrambe le parti) e rinviando contestualmente la causa alla successiva udienza del 10 dicembre 2014, nella quale la parte - oggi controricorrente - non ebbe a sollevare alcuna eccezione né il giudice ad operare un rilievo d’ufficio, così come non venne verificato se il procedimento di mediazione fosse stato svolto e quale esito avesse avuto. Risultano, poi, pacificamente accertate le circostanze che: - il procedimento di mediazione venne avviato dall’attuale ricorrente con istanza del 17 marzo 2015, quindi successivamente alla celebrazione della citata udienza del 10 dicembre 2014, quale prima udienza successiva fissata dal giudice rispetto a quella in cui fu concesso il termine per assolvere alla mediazione; - che, anteriormente allo svolgimento di quest’ultima udienza, la Maio non ebbe a presentare alcuna istanza di proroga per l’espletamento del procedimento di mediazione (come sarebbe stato necessario anche in presenza della mancata osservanza di un termine ordinatorio); - che alla stessa udienza del 10 dicembre 2014 non venne eccepita alcuna improcedibilità (invece eccepita alla successiva udienza dell’8 luglio 2015) né il giudice di primo grado ebbe a rilevarla d’ufficio, dichiarandola, poi, solo con la sentenza n. 2654/2015, con riferimento ad ambedue le domande riunite. Ciò chiarito, ritiene il collegio che le censure – così come complessivamente dedotte – non colgono nel segno, dovendo trovare applicazione, allo scopo, il principio recentemente stabilito con la sentenza di questa Corte n. 40035/2021, in virtù del quale, in ipotesi di mediazione delegata exart. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini dell’assolvimento della prevista condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone. In altri termini, se è pur vero che il termine di 15 giorni concesso per l’esperimento del procedimento di mediazione non può qualificarsi come perentorio, è tuttavia indispensabile – per non incorrere nella sanzione di improcedibilità – che esso si sia svolto entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, non potendo considerarsi soddisfatta questa condizione allorquando l’instaurazione del procedimento avvenga successivamente allo svolgimento di questa udienza, come pacificamente avvenuto nel caso di specie, laddove, a fronte della fissazione dell’udienza immediatamente successiva alla concessione del termine per l’espletamento della mediazione per il 10 dicembre 2014, l’istanza di avvio del relativo procedimento, ad opera della Maio, venne formalizzata successivamente il 17 marzo 2015. Quindi, pur non configurandosi come perentorio il termine di 15 giorni concesso per la presentazione della domanda di mediazione (correggendosi in parte qua la motivazione in diritto dell’impugnata sentenza, tuttavia risultante corretta nel suo dispositivo), va posto in risalto che è solo nell’ipotesi in cui il procedimento di mediazione si sia tenuto ed abbia avuto esito negativo entro l’udienza successivamente fissata che si può ritenere assolta la condizione di procedibilità enon quando – in difetto della proposizione anticipata di un’istanza di proroga del termine (da considerarsi necessaria ai sensi dell’art. 154 c.p.c.: cfr., ad es., Cass. n. 4877/2005 e Cass. n. 4448/2013), mancata, per l’appunto, nel caso di specie - vi s i sia provveduto in un momento successivo (come verificatosi nella vicenda processuale qui esaminata), senza che possa ritenersi configuratasi alcuna sanatoria. È rimasto, pertanto, accertato che il procedimento di mediazione non era stato espletato entro la prima udienza successiva fissata con l’ordinanza dispositiva dell’avvio della mediazione (senza che fosse preventivamente intervenuta una formale istanza di proroga). Quindi, ricorrendo questa evenienza, l’eccezione di improcedibilità, ad istanza della parte avversa, poteva essere formalizzata senza necessità di rispettare un termine così come il giudice era legittimato a rilevarla d’ufficio in sentenza, come poi effettivamente avvenuto nella presente fattispecie. 7. Il quarto motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, privo di fondamento. Si profila inammissibile con riferimento alla contestazione relativa alla mancata revoca dell’ordinanza dispositiva della mediazione del 16 maggio 2014, così come riguardo alla prospettata richiesta di rimessione in termini o alla mancata rinnovazione dell’ordinanza, poiché la ricorrente non ha propriamente confutato la ratio decidendi sul punto adottata nell’impugnata sentenza, con cui il relativo motivo di appello era stato dichiarato inammissibile perché l’appellante non aveva provveduto a contestare l’ordinanza stessa, avendola anzi posta in esecuzione, ancorché successivamente all’udienza immediatamente seguente a quella in cui fu emessa detta ordinanza. Con riferimento agli altri aspetti si rileva: - che, per le ordinanze endoprocessuali nell’ambito del giudizio di primo grado rese in udienze, quella adottata in assenza delle parti non va comunicata, dovendosi esse farsi parte diligente ad informarsi per l’assolvimento dei conseguenti oneri processuali; -che l’art. 5 del d. lgs. n. 28/2010, pur prevedendo che l’ordinanza dispositiva dell’avvio del procedimento di mediazione debba essere emanata prima all’udienza di precisazione delle conclusioni, non contempla alcuna sanzione per il superamento di tale limite, oltretutto essendo consentito da detta norma anche in appello (nel caso di specie, nel giudizio di primo grado, erano state precisate le conclusioni ma l’udienza - v. pag. 4 del ricorso in proposito - era stata rinviata ulteriormente per essere decisa nelle forme di cui all’art. 281-sexies c.p.c., donde la citata ordinanza era stata emanata comunque prima della discussione prevista per tale modello decisorio); - che, trattandosi di due cause di natura condominiale, no n potevano sussistere contestazioni circa l’assoggettabilità delle stesse alla condizione di procedibilità della mediazione (né, in ogni caso, risulta che fosse stata fatta discussione sull’oggetto delle stesse ai fini di escludere tale necessità). 8. Ilquinto ed ultimo motivo è da considerare inammissibile perché – con esso - si deduce un vizio relativo ad una violazione da ricondurre all’ambito di applicabilità della previsione di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. per la prospettazione di una violazione dell’art.112 c.p.c., invece da ricollegare al n. 4) dello stesso articolo. In ogni caso, si osserva che non sussiste il vizio di omessa pronuncia perché –per quanto riferito con riguardo al quarto motivo – la Corte di appello ha preso in esame la deduzione sull’omessa revoca dell’ordinanza, posto che essa non era stata richiesta neppure in sede di precisazione delle conclusioni e che, in ogni caso, l’avvenuta esecuzione di detta ordinanza implicava una condotta non contestativa del relativo ordine giudiziale (e, quindi, la manifestazione dell’insussistenza di eventuali condizioni per ottenerne la revoca). 8. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in
Sentenza Cassazione n. 37920/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris