CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13592/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Genova n. 647/2022depositata il 31/05/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del07/05/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.Udito l’[OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sculco.Numero registro generale 29932/2022Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 13592/2026Data pubblicazione 10/05/20261.-[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in duemotivi avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n.647/2022 depositata il 31 maggio 2022.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] viaPortico della Punta n. 47 di Bordighera.2. – Il giudizio consiste nella impugnazione ex art. 1137 c.c. delladeliberazione inerente al consuntivo 2015-2016 ed al preventivo2016-2017, approvata il 6 giugno 2016 dall’assemblea delSupercondominio [OSCURATO:PERSONA] di Bordighera, proposta dalcondomino [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un’unità immobiliarecompresa nel [OSCURATO:PERSONA] a Mare, facente parte, con altricondominii, del più ampio complesso supercondominiale. Le doglianzedell’attore attenevano alla ripartizione delle spese: a) del servizio -spiaggia, che avrebbero dovuto gravare non su tutti i condomini,come previsto nei documenti contabili, ma sui soli “utenti”, comestabilito dal regolamento condominiale (in relazione al 50% spettanteai condominii Case a Mare e L3); b) del terreno adibito a giardino, dinatura demaniale e perciò, secondo lo Sculco, sottrattoall’occupazione condominiale; c) per l’adesione al “Circolo del Mare”.Con sentenza del 13 febbraio 2019, n. 97, l’adito Tribunale diImperia annullava la delibera quanto ai predetti punti a) e c),rigettando l’impugnazione in ordine alle spese del giardino.La Corte d’appello di Genova ha poi respinto l’appello principale delcondomino [OSCURATO:PERSONA], ritenendo i condòmini obbligati a sostenerele spese del giardino, in quanto comunque utilizzato dagli stessi. Èstato inoltre accolto l’appello incidentale del Supercondominio CapoMigliarese, negando che il riferimento agli “utenti” contenuto nelregolamento condominiale per individuare i partecipanti tenuti asostenere le spese del servizio spiaggia deponesse per una riferibilitàNumero registro generale 29932/2022Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 13592/2026Data pubblicazione 10/05/2026dell’esborso ai soli condòmini effettivamente utilizzatori del serviziostesso.Il ricorrente e il controricorrente hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONEIn ordine alla memoria ex art. 378, comma 2, c.p.c. depositata dalricorrente [OSCURATO:PERSONA], ove si invita il Collegio a valutare “senzapregiudizio alcuno l’eventuale ricorrenza di uno o più presupposti perla rimessione alle Sezioni Unite”, a seguito del provvedimento resodal [OSCURATO:PERSONA] Presidente di rigetto dell’istanza ai sensi dell’art. 376,comma 2, c.p.c. deve richiamarsi il disposto del terzo comma delmedesimo art. 376, nel senso che all'udienza o all'adunanza dellasezione semplice la rimessione può essere dispostacon ordinanza soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio.Nel caso in esame, il Collegio non ravvisa la sussistenza deipresupposti di cui all’art. 374, comma 1, c.p.c.1.- Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia l’omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché la violazione efalsa applicazione degli artt. 817, comma 2, 1117 e 1118 c.c., quantoalle spese di manutenzione del giardino. Si evidenzia “l’incontestatademanialità del giardino” e l’abusività dell’utilizzazione che ne fa ilSupercondominio.Il secondo motivo di ricorso censura ancora l’omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione, nonché la violazione e falsa applicazionedell’art. 1123, comma 2, c.c., anche in rapporto all’art. 3 Cost.,assumendosi che l’art. 9/b del regolamento di condominio, ove sicontempla la ripartizione “tra gli utenti” delle spese del serviziospiaggia, deve spiegarsi come obbligo di contribuzione imposto solo acoloro che, tra i partecipanti ai condominii Case a Mare e L3, utilizzinoeffettivamente la spiaggia, ciò anche in considerazione del principiogenerale di eguaglianza.Numero registro generale 29932/2022Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 13592/2026Data pubblicazione 10/05/20262. – Prima di passare all’esame distinto dei due motivi, occorreevidenziare alcuni profili comuni agli stessi.3. - Innanzitutto, nel vigore del testo dell'art. 360, primo comma, n.5), c.p.c. introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito conmodifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile ilvizio di insufficiente, erronea o contraddittoria motivazione dellasentenza, mentre sono denunciabili in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé("mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico","motivazione apparente", "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile"), oppure l’omesso esame di un "fatto storico", cheabbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini diuna diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. Un. n. 8053 del2014).4. – Inoltre, i due motivi di ricorso ripropongono le stesse questioni didiritto decise da questa Corte tra le medesime parti con la sentenzan. 8253 del 2025, nella controversia avente ad oggettol’impugnazione della deliberazione assembleare del SupercondominioCapo Migliarese approvata il 22 agosto 2019, relativa al rendicontoconsuntivo 2018-2019 e preventivo 2019-2020. Tale giudicato haaffermato che il condomino [OSCURATO:PERSONA] fosse obbligato a contribuiresia alle spese necessarie per il servizio spiaggia, sia alle spesenecessarie per la conservazione e per il godimento dell’areademaniale sistemata a giardino.Il medesimo giudicato riguarda, quindi, la ragione e la misuradell'obbligazione del condomino Sculco di versare la quota dicontribuzione a dette spese comuni, nonché l'inesistenza di fattiimpeditivi o estintivi atti a prospettare l'insussistenza, totale oNumero registro generale 29932/2022Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 13592/2026Data pubblicazione 10/05/2026parziale, della relativa pretesa creditoria vantata dal SupercondominioCapo Migliarese sul presupposto della fruizione dei beni e dei servizicondominiali (salva la deduzione di una sopravvenienza, di fatto o didiritto, successiva al giudicato, che muti il contenuto materiale delrapporto o ne modifichi il regolamento). Il giudicato può, infatti,formarsi anche sulla qualificazione giuridica di un rapporto, ovequesta costituisca antecedente necessario ed indispensabile dellapronuncia sulla domanda. E’ quanto avviene indicativamente propriocon riguardo all’obbligo di un condomino, proprietario di una unitàimmobiliare, di concorrere alle spese necessarie per la conservazionee per il godimento delle parti comuni dell'edificio, o per la prestazionedei servizi nell'interesse comune, trattandosi di obbligazioneperiodica, in ordine alla quale l'autorità del giudicato impedisce ilriesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisionedi quelle già risolte con provvedimento definitivo (Cass. n. 15493 del2015; n. 20765 del 2018; n. 14082 del 2019; n. 6628 del 2006).Tuttavia, il giudicato calato, per effetto della sentenza n. 8253 del2025, sull’obbligo del condomino di concorrere alle spese inquestione, e quindi sulla validità della deliberazione assembleare delSupercondominio [OSCURATO:PERSONA] approvata il 22 agosto 2019,relativa al rendiconto consuntivo 2018-2019 e preventivo 2019-2020,non costituisce ex se un effetto preclusivo alla impugnazione ex art.1137 c.c. della antecedente delibera approvata il 6 giugno 2016, quioggetto di causa, seppur fondata sulla sussistenza dei medesimipresupposti di insorgenza di detto obbligo (Cass. n. 2127 del 2021).5. – Esaminando, quindi, i motivi nel merito, il primo di essi risultainfondato, dovendosi ribadire che alle spese necessarie per laconservazione e per il godimento di un’area demaniale fruita da uncondominio e sistemata a giardino, sono tenuti a contribuire tutti icondomini, in quanto componente essenziale del decoro delNumero registro generale 29932/2022Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 13592/2026Data pubblicazione 10/05/2026complesso immobiliare. Il fondamento della partecipazione agli onericondominiali, ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c., non è infattinecessariamente correlato alla contitolarità della res, spessoderivando piuttosto dalla utilitas che essa arreca alle singole unitàimmobiliari, indipendentemente dal regime di proprietà (Cass. n.22573 del 2020; n. 3666 del 1994). L’utilizzo del giardino per ilsoddisfacimento di esigenze di interesse condominiale, in funzione delgodimento delle parti di proprietà esclusiva, è stato accertato daigiudici del merito, nell’ambito dell’apprezzamento di fatto lorospettante, e ciò fonda una comunione di godimento in favore deicondòmini, con la conseguenza che gli stessi sono obbligati asostenere le relative spese in proporzione alle rispettive quote.6. – È del pari infondato il secondo motivo di ricorso. Anche quioccorre ripetere che, allorché un condominio fruisca di una spiaggiaannessa, idonea a consentire l’utilizzazione delle attrezzature asupporto della balneazione, le spese necessarie per la conservazionee per il godimento di tale area e per la prestazione dei relativi servizinell’interesse comune sono dovute in ragione dell’appartenenza, esono quindi sostenute dai condomini in misura proporzionale al valoredella proprietà di ciascuno, in base alla regola generale sancita nelprimo comma dell’art. 1123 c.c.7. – Va dapprima osservato che l’art. 1123 c.c., sia al primo che alsecondo comma, obbliga i condomini a sostenere, tra le altre, le«spese necessarie … per la prestazione dei servizi nell'interessecomune», rispettivamente in misura proporzionale al valore dellaproprietà di ciascuno, oppure «in proporzione dell'uso che ciascunopuò farne» solo se «si tratta di cose destinate a servire i condomini inmisura diversa».Per la individuazione dei «servizi» prestati «nell'interesse comune»non sovviene l’art. 1117 c.c., il quale comprende, piuttosto, nelNumero registro generale 29932/2022Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 13592/2026Data pubblicazione 10/05/2026novero delle parti comuni dell’edificio soggette alla regola dicome la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, glistenditoi» (non potendo, del resto, un «servizio» essere oggetto dicomunione in senso proprio). Neppure è dirimente la portataprecettiva dell’art. 1130, n. 2 e n. 3, c.c., i quali comprendono tra ledei servizi nell'interesse comune» e il dovere di riscuotere i contributied erogare le spese occorrenti «per l'esercizio dei servizi comuni».Possono comunque ricondursi all’ambito del «servizio comune»nell’organizzazione condominiale tutte quelle attività che risultanonecessarie all’uso comune “in relazione alle condizioni obiettive edalle esigenze delle moderne concezioni di vita” (Cass. 27 aprile 1991,n. 4652), nonché quelle, sia pure eterogenee, che siano in ogni modosoggettivamente riconducibili al condominio, perché comunquepreviste dal regolamento organizzativo e oggetto di approvazioneassembleare.La regola generale del condominio edilizio (con le deroghe eccezionalistabilite dagli artt. 1121 e 1132 c.c.) è che le deliberazioni presedall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini, potendo gliassenti, i dissenzienti o gli astenuti soltanto impugnare in giudizio ledecisioni maggioritarie contrarie alla legge o al regolamento dicondominio. Non spetta al giudice alcun sindacato sulla superfluità ovoluttuarietà del servizio richiesto dall’assemblea e della correlativaspesa approvata, trattandosi di apprezzamento rivolto allarealizzazione degli interessi comuni. Né il condomino può rinunciare alsuo diritto di avvalersi del servizio comune, o impegnarsi a nonutilizzarlo, allo scopo di liberarsi dall’obbligo di contribuire alle speseoccorrenti alla sua erogazione. L’alternativa dell’esonero dalcontributo nelle spese eccezionalmente prevista dall’art. 1121, primoNumero registro generale 29932/2022Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 13592/2026Data pubblicazione 10/05/2026comma, c.c., contemplata in ipotesi di innovazioni gravose ovoluttuarie, consistenti in opere, impianti o manufatti suscettibili diutilizzazione separata ed in favore del condomino che non intendatrarne vantaggio, non è comunque sperimentabile per l’erogazionedei servizi comuni.Restano, allora, nulle le sole deliberazioni dell’assemblea cheapprovino l’erogazione di un servizio del tutto esulante dalleCass. 14 aprile 2026, n. 9563). L’istituzione del servizio, in tal caso,deve gravare sui soli condomini interessati, trovando la propriagiustificazione in un autonomo titolo, che può precisare pure la quotadelle spese di esercizio posta a carico di ciascun partecipante.Rileva, peraltro, allo scopo di delineare il limite del perseguimento difinalità extracondominiali nell’istituzione di un servizio, la tendenza,favorita da diffusi supporti dottrinali, al progressivo ampliamentodegli “interessi comuni dei condomini”, in nome delle esigenze disoddisfacimento dei rispettivi bisogni abitativi dei singoli.8. – Quanto al secondo comma dell'art. 1123 c.c., a norma del qualele spese di conservazione e godimento delle cose destinate a servire icondomini in misura diversa sono ripartite in proporzione dell'uso checiascuno può farne, esso costituisce una disposizione speciale rispettoal principio generale dettato nel primo comma della medesimadisposizione. Il secondo comma dell'art. 1123 c.c. riguarda, invero, ilcaso particolare in cui la cosa comune sia oggettivamente destinata apermettere ai singoli condomini di goderne in misura diversa,inferiore o superiore al loro diritto di comproprietà sulle parti comuni.Nell'applicazione di detta norma deve aversi riguardo non algodimento effettivo, bensì al godimento potenziale che il condominopuò ricavare dalla cosa comune, atteso che il fatto che il condomino,potendo godere del bene condominiale, di fatto non la utilizzi, non loNumero registro generale 29932/2022Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 13592/2026Data pubblicazione 10/05/2026esonera dall'obbligo di pagamento delle spese suddette (Cass. n.8292 del 2000; n. 6359 del 1996; n. 5179 del 1992; n. 13160 del1991).È certamente consentito ai condomini, nell’esercizio della loroautonomia negoziale, di approvare unanimemente una derogaconvenzionale che ripartisca le spese del “servizio spiaggia” in misuradiversa da quella legale, data, come detto, dalla proporzione al valoredella quota, prevedendo, ad esempio, che la contribuzione a talispese avvenga in proporzione all’uso che ciascuno ne faccia. Una taleconvenzione postula, tuttavia, una esplicita pattuizione, nella quale,cioè, la deroga al criterio legale risulti dal testo in modo chiaro edinequivoco. Ciò non può dirsi ove, come nella specie, il regolamentodi condominio contenga una clausola che si limiti a prevedere che laripartizione delle relative spese avvenga “tra gli utenti”.La Corte d’appello di Genova ha al riguardo affermato che la parola“utenti” adoperata nel regolamento del supercondominio – perindividuare gli obbligati a sostenere i costi del servizio spiaggia nonpotesse spiegarsi come sinonimo di “utilizzatori effettivi”,comprendendo, piuttosto, tutti i partecipanti dei condominii Case aMare e L3. Si tratta di interpretazione di un negozio, e dunque diindagine demandata all'apprezzamento dei giudici del merito,incensurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canonilegali di ermeneutica contrattuale, così come previsti negli artt. 1362e seguenti c.c., oppure nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.Spiegare, come fatto nella sentenza impugnata, che la previsioneregolamentare della ripartizione “tra gli utenti” delle spese delservizio spiaggia non recasse una esplicita deroga convenzionale alcriterio secondo cui la ripartizione fra i condomini delle spese inerentialla prestazione dei servizi nell'interesse comune avviene in base alNumero registro generale 29932/2022Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 13592/2026Data pubblicazione 10/05/2026valore della proprietà di ciascuno - in ragione dal godimentopotenziale (e non del godimento effettivo) che ciascun condominopuò ricavarne - non significa attribuire alla clausola un significatoincompatibile con il senso letterale delle parole.7. - Il ricorso va perciò rigettato.Segue la condanna del ricorrente a rimborsare al controricorrente lespese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, cheliquida in complessivi € 3.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre aspese generali e ad accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 maggio 2026.Il Consigliere estensoreAntonio ScarpaIl PresidenteLorenzo OriliaNumero registro generale 11168/2026Numero sezionale 1371/2026Numero di raccolta generale 15722/2026Data pubblicazione 22/05/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Correzione errorematerialeAntonio [OSCURATO:PERSONA]. Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCTiziana Maccarrone ConsiglieraRemo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDario [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAnel procedimento iscritto al n. 11168/2026 R.G. per la correzione dierrore materiale rilevato d’ufficio con decreto presidenziale del14/05/2026, tra le parti:Nicola M. Sculco, difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] via Portico della Punta N. 47 diBordighera, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla sentenza della Corte Suprema di cassazione n.13592/2026 depositata il 10/05/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dalPresidente [OSCURATO:PERSONA].-Ritenuto che, pronunciando sul ricorso proposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sculco nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] via [OSCURATO:PERSONA] n. 47 di Bordighera avverso la sentenza della CorteNumero registro generale 11168/2026Numero sezionale 1371/2026Numero di raccolta generale 15722/2026Data pubblicazione 22/05/2026d'appello di Genova n. 647/2022 depositata il 31 maggio 2022,questa Corte ha reso la sentenza n. 13592/2026 depositata il 10maggio 2026;che per la correzione dell'errore materiale occorso in questa sentenzae rilevato d’ufficio è stato pronunciato decreto del 14 maggio 2026;che nessuna delle parti ha svolto attività difensiva in questa sede;che il procedimento è stato fissato in camera di consiglio, a normadegli artt. 375, comma 2, 4-bis, e 380 bis.1, c.p.c.;che la sentenza n. 13592/2026 reca in epigrafe, per errore materiale,l’intestazione “SEZIONI UNITE CIVILI”, anziché quella corretta“SECONDA SEZIONE CIVILE”, ed è a tal fine esperibile il rimediocostituito dal procedimento di correzione.P.Q.M.La Corte ordina la correzione dell'errore materiale occorso nellasentenza n. 13592/2026 depositata il 10 maggio 2026, sostituendo inepigrafe all’intestazione “SEZIONI UNITE CIVILI” quella corretta“SECONDA SEZIONE CIVILE”.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 288,comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 maggio 2026.Il PresidenteAntonio ScarpaDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.