CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 32241/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (N. 11369/2026 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello di cui in epigrafe deducendo violazione e falsa appli-cazione dell'art. 591 cod.. proc. pen. e violazione dell'art. 111 Cost. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Gli scarni motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi prospettano deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggano le richieste. Le doglianze in questione sono prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende. Così deciso il 14/07/2026 Il C igliere est sore Il Presidente nzo P [OSCURATO:PERSONA] L) e D E P ‹) S I " T - 9 2 8 A O 2026 L'ASSISTENTE U MARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] LC ie