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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 marzo 2019

Cassazione n. 00462/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 28227-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 285/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 28/03/2019 R.G.N. 211/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Oggetto R.G.N.28227/2019 Cron.

Rep.

Ud.30/10/2024 CC del 30/10/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 28.3.19 la corte d’appello di Campobasso, in riforma di sentenza del 13.3.17 del tribunale di Larino, ha rigettato l’opposizione del contribuente in epigrafe -docente di scuola e ingegnere iscritto all’albo- ad avviso di addebito per contributi 2008 per gestione separata oltre somme aggiuntive per euro 7102.

In particolare, la corte territoriale ha ritenuto l’obbligo contributivo predetto non escluso dalla corresponsione del contributo integrativo Inarcassa ed ha applicato le sanzioni previste per l’ipotesi di evasione.

Avverso tale sentenza ricorre il professionista per tre motivi, cui resiste l’Inps con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo invoca la prescrizione ex articolo 3 comma 9 legge numero 335 del 1995e deduce la violazione dell’art. 437 del codice di rito.

Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 2 comma 26 legge 335 del 1995 e 18 comma 12 decreto legge 98 del 2011, convertito in legge 111 del 2011, per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata.

Con atto del 18.10.24 il ricorrente ha rinunciato al ricorso per intervenuta “rottamazione” del carico contributivo.

Deve quindi dichiararsi estinto il giudizio.

Le spese di lite vanno compensate in considerazione della complessità della materia, che ha visto anche l’intervento del giudice delle leggi nella materia sanzionatoria relativa. p.q.m. dichiara estinto il giudizio; spese compensate.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 28227-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 285/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 28/03/2019 R.G.N. 211/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Oggetto R.G.N.28227/2019 Cron. Rep. Ud.30/10/2024 CC del 30/10/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 28.3.19 la corte d’appello di Campobasso, in riforma di sentenza del 13.3.17 del tribunale di Larino, ha rigettato l’opposizione del contribuente in epigrafe -docente di scuola e ingegnere iscritto all’albo- ad avviso di addebito per contributi 2008 per gestione separata oltre somme aggiuntive per euro 7102. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto l’obbligo contributivo predetto non escluso dalla corresponsione del contributo integrativo Inarcassa ed ha applicato le sanzioni previste per l’ipotesi di evasione. Avverso tale sentenza ricorre il professionista per tre motivi, cui resiste l’Inps con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo invoca la prescrizione ex articolo 3 comma 9 legge numero 335 del 1995e deduce la violazione dell’art. 437 del codice di rito. Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 2 comma 26 legge 335 del 1995 e 18 comma 12 decreto legge 98 del 2011, convertito in legge 111 del 2011, per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata. Con atto del 18.10.24 il ricorrente ha rinunciato al ricorso per intervenuta “rottamazione” del carico contributivo. Deve quindi dichiararsi estinto il giudizio. Le spese di lite vanno compensate in considerazione della complessità della materia, che ha visto anche l’intervento del giudice delle leggi nella materia sanzionatoria relativa. p.q.m. dichiara estinto il giudizio; spese compensate. Così dec
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