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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19058/2023

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 9212 /2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rap pre- sentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domi- cilioeletto presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, piazzale Don Minzoni9 ; –ricorrenti – Oggetto:notificapostale -atto impoesattivo - sospensioneart.1 co 197l. 197/22 contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Li- gurian. 979/6/2019 depositata il 6 agosto 2019, e non notificata; Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 aprile 2023 dal consiglierePierpaolo Gori, riconvocato il Collegio in medesima compo- sizionein data 26 giugno 2023.

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n. 979/6/ 2019, depositata in data 6 agosto 2019, veniva rigettato l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e dai sociMirziai Majid e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 128/1/2016 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Imperia che , a sua volta , avevarigettato il ricorso proposto dai contribuenti contro l’avviso di rettificadell'accertamento della dichiarazione doganale IM A n. 546 Q del3.11.2010, del valore di Euro 46.645,12. 2.In sentenza si legge che le riprese ad imposizione riguardavano la difformitàdel valore dic hiarato in dogana nell’importazione di orologi dapolso di lusso, fatti dai quali era anche scaturito un procedimento penalee il rinvio a giudizio degli indagati.

Al contempo, l’Amministra- zionefinanziaria notificava alla società il verbale di revisione d ell’ac- certamentocon una lettera esplicativa, anche al fine di instaurare la procedura del contraddittorio preventivo.

Tale facoltà non veniva esercitatada parte contribuente, e faceva seguito la notifica dell’atto di accertamento alla società e ai due so ci.

Il giudice di prime cure ritenevatardivo il ricorso proposto dai contribuenti, adempimento in- tervenuto circa 8 mesi dopo la notifica dell’atto impositivo, e l’esito decisorioera integralmente condiviso dalla CTR. 3.Contro la sentenza i contribuenti pr esentano ricorso affidato a sei motivi,che illustrano con memoria, cui resiste l’Agenzia con controri- corso. 4.Successivamente alla celebrazione dell’adunanza camerale, in data 5.6.2023la contribuente ha depositato istanza di sospensione del pro- cessoper a dizione alla definizione agevolata della lite.

Consideratoche:

5. In via preliminare va dato atto che - in disparte dal mero errore materialecontenuto nella rubrica della memoria che fa riferimento alla legge n.130/22 - la società controricorrente ha dep ositato in data 5 giugno2023 copia della domanda di definizione agevolata presentata ildata 19.4.2023, ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 di- cembre2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fi- nanziario2023 e bilancio plurie nnale per il triennio 2023 - 2025, in vi- goredall'1 gennaio 2023.

Non risulta al momento che anche i soci ab- bianopresentato analoga istanza per le rispettive posizioni individuali. 5.1.L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le cont roversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenziadelle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi allaCorte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata invigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentratoo ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo parial valore della c ontroversia.

Il valore della controversia è stabilito aisensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 546 ». 5.2.A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, «Lecontroversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente facciaapposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizioneagevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, pressol'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copiadella domanda di definizione e del versamento degli importi do- vutio della prima rata ». 5.3.L'art. 1, commi 198 e 200 della legge citata, recitano, inoltre, che: «Nellecontroversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estintocon decreto del presidente della sezione o con ordinanza in ca- meradi consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processorestano a carico della parte che le ha anticipate » e che « L'e- ventualediniego della definizione agevolata deve essere notificato en- troil 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il qualepende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della contro- versiaè richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniegodella definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ul- timoovvero dalla controparte nel medesimo termine ». 6.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza de l termine dicui all'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

P.Q.M.

LaCorte, riconvocatasi nella medesima compo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 9212 /2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rap pre- sentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domi- cilioeletto presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, piazzale Don Minzoni9 ; –ricorrenti – Oggetto:notificapostale -atto impoesattivo - sospensioneart.1 co 197l. 197/22 contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Li- gurian. 979/6/2019 depositata il 6 agosto 2019, e non notificata; Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 aprile 2023 dal consiglierePierpaolo Gori, riconvocato il Collegio in medesima compo- sizionein data 26 giugno 2023. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n. 979/6/ 2019, depositata in data 6 agosto 2019, veniva rigettato l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e dai sociMirziai Majid e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 128/1/2016 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Imperia che , a sua volta , avevarigettato il ricorso proposto dai contribuenti contro l’avviso di rettificadell'accertamento della dichiarazione doganale IM A n. 546 Q del3.11.2010, del valore di Euro 46.645,12. 2.In sentenza si legge che le riprese ad imposizione riguardavano la difformitàdel valore dic hiarato in dogana nell’importazione di orologi dapolso di lusso, fatti dai quali era anche scaturito un procedimento penalee il rinvio a giudizio degli indagati. Al contempo, l’Amministra- zionefinanziaria notificava alla società il verbale di revisione d ell’ac- certamentocon una lettera esplicativa, anche al fine di instaurare la procedura del contraddittorio preventivo. Tale facoltà non veniva esercitatada parte contribuente, e faceva seguito la notifica dell’atto di accertamento alla società e ai due so ci. Il giudice di prime cure ritenevatardivo il ricorso proposto dai contribuenti, adempimento in- tervenuto circa 8 mesi dopo la notifica dell’atto impositivo, e l’esito decisorioera integralmente condiviso dalla CTR. 3.Contro la sentenza i contribuenti pr esentano ricorso affidato a sei motivi,che illustrano con memoria, cui resiste l’Agenzia con controri- corso. 4.Successivamente alla celebrazione dell’adunanza camerale, in data 5.6.2023la contribuente ha depositato istanza di sospensione del pro- cessoper a dizione alla definizione agevolata della lite. Consideratoche: 5. In via preliminare va dato atto che - in disparte dal mero errore materialecontenuto nella rubrica della memoria che fa riferimento alla legge n.130/22 - la società controricorrente ha dep ositato in data 5 giugno2023 copia della domanda di definizione agevolata presentata ildata 19.4.2023, ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 di- cembre2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fi- nanziario2023 e bilancio plurie nnale per il triennio 2023 - 2025, in vi- goredall'1 gennaio 2023. Non risulta al momento che anche i soci ab- bianopresentato analoga istanza per le rispettive posizioni individuali. 5.1.L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le cont roversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenziadelle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi allaCorte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata invigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentratoo ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo parial valore della c ontroversia. Il valore della controversia è stabilito aisensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 546 ». 5.2.A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, «Lecontroversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente facciaapposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizioneagevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, pressol'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copiadella domanda di definizione e del versamento degli importi do- vutio della prima rata ». 5.3.L'art. 1, commi 198 e 200 della legge citata, recitano, inoltre, che: «Nellecontroversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estintocon decreto del presidente della sezione o con ordinanza in ca- meradi consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processorestano a carico della parte che le ha anticipate » e che « L'e- ventualediniego della definizione agevolata deve essere notificato en- troil 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il qualepende la controversia. Nel caso in cui la definizione della contro- versiaè richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniegodella definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ul- timoovvero dalla controparte nel medesimo termine ». 6.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza de l termine dicui all'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. P.Q.M. LaCorte, riconvocatasi nella medesima compo
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