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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 04402/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2020 del TRIBUNALE di VERBANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ,vl 02)1“2,

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di ge.Fila, in funzione di giudice di appello, ha confermato la condanna, emessa dal Giudice di pace di Verbania il 28 giugno 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art.582 cod. pen., alla pena di euro quattrocento di multa, oltre al risarcimento in favore della parte civile, liquidato in euro cinquecento.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando vizio di motivazione, assumendo che la conferma della condanna fonda soltanto sulle dichiarazioni della persona offesa, portatrice di interesse personale, con ragionamento non logico, peraltro trascurando la prova d'alibi offerta dall'imputato e la circostanza del mancato rinvenimento del bastone sul luogo del fatto. 3.11 ricorso è inammissibile, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2- bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 7, ord. n. 49963 del 6/11/2019, Fusini, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557).

In ogni caso, si tratta di censura identica a quella proposta con i motivi di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione logica, coerente ed immune da censure di ogni tipo.

La sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all'aspecificità del ricorso, non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., all'inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2020 del TRIBUNALE di VERBANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ,vl 02)1“2, 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di ge.Fila, in funzione di giudice di appello, ha confermato la condanna, emessa dal Giudice di pace di Verbania il 28 giugno 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art.582 cod. pen., alla pena di euro quattrocento di multa, oltre al risarcimento in favore della parte civile, liquidato in euro cinquecento. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando vizio di motivazione, assumendo che la conferma della condanna fonda soltanto sulle dichiarazioni della persona offesa, portatrice di interesse personale, con ragionamento non logico, peraltro trascurando la prova d'alibi offerta dall'imputato e la circostanza del mancato rinvenimento del bastone sul luogo del fatto. 3.11 ricorso è inammissibile, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2- bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 7, ord. n. 49963 del 6/11/2019, Fusini, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). In ogni caso, si tratta di censura identica a quella proposta con i motivi di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione logica, coerente ed immune da censure di ogni tipo. La sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all'aspecificità del ricorso, non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., all'inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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