CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 24815/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, per mancataesclusione della recidiva ed omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti,risulta manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale, come si evincedalla motivazione della sentenza impugnata, là dove la corte di appello -nell’escludere la sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 648, comma quarto,cod. pen.- ha sottolineato come il rapporto tra il reato per cui si procede e inumerosi precedenti specifici ascritti all’odierno ricorrente sia indicativodell’accresciuta colpevolezza e pericolosità sociale, così implicitamenteconfermando la sussistenza dei presupposti applicativi dell’aggravante ex art. 99,secondo comma, cod. pen.;osservato, poi, che i giudici hanno negato le circostanze attenuantigeneriche evidenziando l’assenza di elementi positivamente valorizzabili, in lineacon l’indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017,Starace, Rv. 270986; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 3, n. 34947 del03/11/2020, S., Rv. 280444 – 01), così ritenendo implicitamente ininfluenti lecircostanze evidenziate dalla difesa;rimarcato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non ècensurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente inrelazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suorigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4,n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01; Sez. 5 - ,Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 –01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]