CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17069/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9498/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 22 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Oggetto: tributi – dazi –valore di transazione -royalties N.9498/21 R.G. Est. F.D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lom- bardia n. 2053/07/20 depositata in data 20 settembre 2020 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 21aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., esercente l’at- tività di commercializzazione di giocattoli,ha impugnato un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica di dichiarazioni di importazione definitiva relative al periodo di imposta 2013, con il quale veniva retti- ficato il valore di transazione in dogana sul presupposto che nel sud- detto valore di transazione fosse da ricomprendere l’ammontare che la contribuente avrebbe corrisposto per l’utilizzo e lo sfruttamento di di- ritti di licenza sulle merci importate. Nella specie, si trattava di impor- tazioni dalla Cina di n. 2215 colli contenenti astucci per la scuola ripor- tanti l’effigiedi un personaggio coperto da marchio registrato ([OSCURATO:PERSONA]), acquistati dalla società contribuente tramite società controllata ([OSCURATO:PERSONA] H.K. LTD). 2. La CTP di Milano ha accolto il ricorso. 3. La CTR della Lombardia , con sentenza in data 20 settembre 2020, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che il caso di specie fosse identico ad altro caso deciso in sede di legit- timità in senso favorevole all’Ufficio (Cass., Sez. V, 31 ottobre 2019, n. 28080). 4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a otto motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice di appello non si è N.9498/21 R.G. Est. F.D’Aquino pronunciato sul motivo di appello con cui era stata denunciata l’asso- luta mancanza di motivazione dell’atto impositivo impugnato. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza ai sensi dell’art. 1, comma 2e dell’art. 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 132, [secondo] comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.per assenza o mera apparenza della motivazione, in relazione alla deduzione in appello relativa alfatto che l’atto impositivo prescin- devadal confronto con le clausole contrattuali, al fine di evidenziare le ragioni dell’inclusione in dogana dei diritti di licenza in relazione alle merci importate. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 11, comma 5, d. lgs. 8 novembre 1990, n. 374. Osserva il ricorrente come dall’atto impositivo non sia possibile desumere gli elementi dai quali desumere sia il controllo eser- citato dalla licenziante sul prodotto e sulle società produttrici, sia la sussistenza delle condizioni della vendita, essendo mancato il riscontro dell’esame della documentazione contrattuale. 4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, [secondo] comma, n. 4 cod. proc. civ.per apparenza della motivazione in relazione alla sussistenza della condizione di vendita richiesto dall’art. 32, par. 1, Lett. c) CDCal fine di giustificare l’inclu- sione dei diritti di licenza nel valore di transazione in dogana. Il ricor- rente ravvisa l’assenza di un percorso logico che consenta di legare la decisione della causa alla motivazione, non avendo il giudice di appello esaminato i contratti prodotti al fine di dedurre la sussistenza di tale fatto costitutivo, considerato anche che i contratti in contestazione erano numerosi e diversificati. N.9498/21 R.G. Est. F.D’Aquino 5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 29 e 32, comma 1, lett. c) Reg. (CEE) n. 2913/1992, degli artt. 143, par. 1, 157, par. 2, 159, 160 e dell’allegato 23 Reg. (CEE) n. 25454/1993 (DAC), nonché violazione degli artt. 1362 e ss. Cod. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto sussistente la condi- zione della vendita ai fini dell’inclusione nel valore di transazione dei diritti di licenza. Osserva il ricorrente che oggetto dell’accertamento del giudice tributario deve essere la circostanza che il venditore non sa- rebbe disposto a vendere le merci senza che siano pagati i diritti di licenza, circostanza che farebbe difetto nei contratti oggetto del caso di specie. Deduce che la ricorrenza della condizione della vendita ri- corre ove sussistano una serie concomitante di indicatoricon configu- rino un controllo più ampio di un semplice controllo di qualità e si estenda al controllo della produzione. 6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi il giudice di appello pro- nunciato in relazione alle modalità utilizzate per determinare i diritti doganali da pagare sulle merci importate, osservandosi come non possa configurarsi un rigetto implicito in questo caso, trattandosi di questione non travolta, né assorbita dalla decisione sfavorevole del giudice di appello. 7. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi il giudice di appello pro- nunciato sulla questione della violazione degli artt. 6, 7-ter, 17, 23 e 25 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in tema di doppia imposizione IVA, questione anch’essa non assorbita dalla decisione del giudice di ap- pello. N.9498/21 R.G. Est. F.D’Aquino 8. Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 7-ter, 17, 23 e 25 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in tema di doppia imposizione IVA,per motivi analoghi a quelli di cui al superiore motivo. 9. Preliminare e assorbente risulta l’esame del quarto motivo, con cui si denuncia la nullità della sentenza per apparenza della motiva- zione,in ordine alla sussistenza nel caso di specie dei presupposti per l’assoggettamento a dazio dei diritti di licenza e, in particolare, alla sussistenza di una condizione de lla vendita consistente nell’assolvi- mento dei diritti di licenza. La sentenza impugnata, dopo avere affer- mato che l’Ufficio aveva contestato che «dall’esame delle bollette do- ganali […] è emerso che nel valore imponibile dichiarato in dogana, non è stato incluso il corrispettivo relativo al diritto di licenza», ha statuito che «le situazioni di fatto e contrattuali che coinvolgono le Ditte co- munque interessate ai motivi di causa sono i medesimi che hanno oc- cupato la Cassazione con la sentenza ora esaminata [n. 28080/2019], pur se in tempi diversi; il Collegio ritiene pertanto di fare proprie le valutazioni di quest’ultima». 10. Nel caso di specie, pertanto, non appare indicato –per assoluta apparenza della motivazione - il percorso motivazionale che ha con- dotto il giudice di appello a ritenere che il caso di specie fosse analogo ad altro caso deciso in sede di legittimità (Cass., Sez. V, 2019, 31 ot- tobre, n. 28080), con riferimento alla sussistenza di un controllo da parte del licenziante sui produttori terzi e al fatto che il pagamento dei diritti di licenza fosse condizione della vendita, non essendo stato espli- citato in alcun modo in quali termini la situazione di fatto posta a fon- damento della decisione fosse conforme a quella esaminata nel prece- dente citato. N.9498/21 R.G. Est. F.D’Aquino 11. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al quarto motivo, con assorbimento degli ulteriori motivi, per un nuovo esame. Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il quarto motivo, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributar