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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02610/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3503/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 305/2021 depositata il9/07/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'UTRI.

Rilevatoche, con sentenza resa in data 9/7/2021 (n. 305/2021), la Corte d’appello di Messina ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dalla stessa Starrantino per la condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Riva e di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall’attrice a seguito della revoca, da parte del Pellegrino, in qualità di dirigente del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Riva, delle concessioni edilizie già rilasciate in favore della Starrantino per l’edificazione di taluni lotti di sua proprietà; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – premesso l’avvenuto passaggio in giudicato della questione concernente la giurisdizione del giudice adito – ha evidenziato l’insussistenza di alcuna responsabilità aquiliana ravvisabile in capo ai convenuti, atteso che la revoca delle concessioni edilizie già rilasciate in favore della Starrantino era stata determinata dal comportamento della stessa interessata che, nei progetti presentati per l’ottenimento delle ridette concessioni, aveva falsamente indicato che i terreni edificandi erano accessibili attraverso una via qualificata come ‘pubblica’, là dove, al contrario, tale via era una via ‘privata’ (sia pure di uso pubblico), con la conseguenza che i danni lamentati dall’attrice dovevano essere integralmente ricondotti alla relativa esclusiva responsabilità; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Riva e [OSCURATO:PERSONA] resistono ciascuno con un proprio controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per “omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.”, per avere la corte territoriale dettato una motivazione apparente o inesistente a fondamento della decisione assunta, atteso che la contestazione della falsità (asseritamente commessa dall’odierna ricorrente), consistita nell’indicazione come pubblica di una via privata di uso pubblico, era stata condotta all’attenzione del giudice penale che aveva assolto la Starrantino con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, con la conseguenza che la revoca delle concessioni già assentite dalla pubblica amministrazione doveva ritenersi del tutto illecita e lesiva degli interessi della ricorrente, non avendo quest’ultima assunto alcuna responsabilità al riguardo, con la conseguente integrale responsabilità delle parti convenute in conformità a quanto originariamente rivendicato dall’attrice; in forza di tali premesse, la motivazione dettata dal giudice d’appello a fondamento della decisione impugnata, in quanto del tutto avulsa dai fatti di causa, doveva ritenersi radicalmente viziata e illegittima; il motivo è manifestamente infondato; osserva preliminarmente il Collegio come la censura avanzata dall’odierna ricorrente si muova integralmente entro il perimetro della contestata assenza o apparenza della motivazione posta a sostegno della decisione assunta, senza alcuna contestazione di eventuali ulteriori vizi in ipotesi destinati a incidere sulla legittimità della decisione impugnata; entro tale perimetro, conseguentemente, dev’essere analizzata la contestazione avanzata nei confronti del provvedimento impugnato, a nulla valendo ogni eventuale censura concernente la ritenuta liceità o illiceità del comportamento ascritto alle originarie parti convenute, ovvero ogni altra eventuale contestazione circa l’adeguata ricostruzione dei fatti di causa, trattandosi di questioni del tutto estranee al thema decidendum di questa fase di legittimità; ferme tali premesse, varrà rilevare come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum; infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 -01); ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d’appello dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dell’impossibilità di ascrivere alcuna responsabilità per danni nei confronti delle originarie parti convenute, dovendo ricondursi, la contestata revoca delle concessioni edilizie già assentite in favore dell’attrice, al comportamento della stessa, indicata come responsabile di aver prospettato come ‘pubblica’ una via meramente privata (benché di uso pubblico), generando, conseguentemente, l’impossibilità di un legittimo rilascio delle concessioni in esame; la stessa corte territoriale, peraltro, ha evidenziato come, pur quando fosse in ipotesi ravvisabile una qualche responsabilità degli originari convenuti, la domanda risarcitoria avanzata dalla Starrantino avrebbe dovuto ritenersi in ogni caso priva di fondamento, avendo la stessa trascurato di fornire alcuna idonea dimostrazione delle conseguenze dannose eventualmente subite come effetto dell’illecito contestato (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente; è appena il caso di rilevare come, una volta accertata la sufficienza della motivazione in esame (quantomeno sotto il profilo del rispetto dei requisiti minimi di una motivazione costituzionalmente adeguata), del tutto irrilevanti devono ritenersi le considerazioni argomentate dalla ricorrente con riferimento alle ragioni dell’insussistenza di ogni propria responsabilità per la revoca delle concessioni alla stessa già rilasciate (e, correlativamente, della responsabilità delle controparti), trattandosi di questioni non specificamente poste ad oggetto di alcuna specifica o particolare doglianza dell’odierna ricorrente; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna della ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’accertamento della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, se dovuto, del doppio contributo, ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna parte, nell’importo di euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3503/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 305/2021 depositata il9/07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'UTRI. Rilevatoche, con sentenza resa in data 9/7/2021 (n. 305/2021), la Corte d’appello di Messina ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dalla stessa Starrantino per la condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Riva e di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall’attrice a seguito della revoca, da parte del Pellegrino, in qualità di dirigente del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Riva, delle concessioni edilizie già rilasciate in favore della Starrantino per l’edificazione di taluni lotti di sua proprietà; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – premesso l’avvenuto passaggio in giudicato della questione concernente la giurisdizione del giudice adito – ha evidenziato l’insussistenza di alcuna responsabilità aquiliana ravvisabile in capo ai convenuti, atteso che la revoca delle concessioni edilizie già rilasciate in favore della Starrantino era stata determinata dal comportamento della stessa interessata che, nei progetti presentati per l’ottenimento delle ridette concessioni, aveva falsamente indicato che i terreni edificandi erano accessibili attraverso una via qualificata come ‘pubblica’, là dove, al contrario, tale via era una via ‘privata’ (sia pure di uso pubblico), con la conseguenza che i danni lamentati dall’attrice dovevano essere integralmente ricondotti alla relativa esclusiva responsabilità; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Riva e [OSCURATO:PERSONA] resistono ciascuno con un proprio controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per “omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.”, per avere la corte territoriale dettato una motivazione apparente o inesistente a fondamento della decisione assunta, atteso che la contestazione della falsità (asseritamente commessa dall’odierna ricorrente), consistita nell’indicazione come pubblica di una via privata di uso pubblico, era stata condotta all’attenzione del giudice penale che aveva assolto la Starrantino con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, con la conseguenza che la revoca delle concessioni già assentite dalla pubblica amministrazione doveva ritenersi del tutto illecita e lesiva degli interessi della ricorrente, non avendo quest’ultima assunto alcuna responsabilità al riguardo, con la conseguente integrale responsabilità delle parti convenute in conformità a quanto originariamente rivendicato dall’attrice; in forza di tali premesse, la motivazione dettata dal giudice d’appello a fondamento della decisione impugnata, in quanto del tutto avulsa dai fatti di causa, doveva ritenersi radicalmente viziata e illegittima; il motivo è manifestamente infondato; osserva preliminarmente il Collegio come la censura avanzata dall’odierna ricorrente si muova integralmente entro il perimetro della contestata assenza o apparenza della motivazione posta a sostegno della decisione assunta, senza alcuna contestazione di eventuali ulteriori vizi in ipotesi destinati a incidere sulla legittimità della decisione impugnata; entro tale perimetro, conseguentemente, dev’essere analizzata la contestazione avanzata nei confronti del provvedimento impugnato, a nulla valendo ogni eventuale censura concernente la ritenuta liceità o illiceità del comportamento ascritto alle originarie parti convenute, ovvero ogni altra eventuale contestazione circa l’adeguata ricostruzione dei fatti di causa, trattandosi di questioni del tutto estranee al thema decidendum di questa fase di legittimità; ferme tali premesse, varrà rilevare come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum; infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 -01); ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d’appello dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dell’impossibilità di ascrivere alcuna responsabilità per danni nei confronti delle originarie parti convenute, dovendo ricondursi, la contestata revoca delle concessioni edilizie già assentite in favore dell’attrice, al comportamento della stessa, indicata come responsabile di aver prospettato come ‘pubblica’ una via meramente privata (benché di uso pubblico), generando, conseguentemente, l’impossibilità di un legittimo rilascio delle concessioni in esame; la stessa corte territoriale, peraltro, ha evidenziato come, pur quando fosse in ipotesi ravvisabile una qualche responsabilità degli originari convenuti, la domanda risarcitoria avanzata dalla Starrantino avrebbe dovuto ritenersi in ogni caso priva di fondamento, avendo la stessa trascurato di fornire alcuna idonea dimostrazione delle conseguenze dannose eventualmente subite come effetto dell’illecito contestato (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente; è appena il caso di rilevare come, una volta accertata la sufficienza della motivazione in esame (quantomeno sotto il profilo del rispetto dei requisiti minimi di una motivazione costituzionalmente adeguata), del tutto irrilevanti devono ritenersi le considerazioni argomentate dalla ricorrente con riferimento alle ragioni dell’insussistenza di ogni propria responsabilità per la revoca delle concessioni alla stessa già rilasciate (e, correlativamente, della responsabilità delle controparti), trattandosi di questioni non specificamente poste ad oggetto di alcuna specifica o particolare doglianza dell’odierna ricorrente; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna della ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’accertamento della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, se dovuto, del doppio contributo, ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna parte, nell’importo di euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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